Capo XI - Controllo sugli organi
Art. 39. Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali. -
1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di
legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi
per le seguenti cause:
1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del
presidente della provincia;
2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;
c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale
il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo
schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga
d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non
abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta,
l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il
quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del
provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il
decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le
attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo
turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad
esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente
attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi
del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata
comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di
scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per
un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e
nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
8. [In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del provvedimento di
sospensione].
Art. 40. Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali. -
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il
sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità
montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli
circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o
per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1
qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n.
55.
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