Capo XII - Controllo sugli atti
Art. 41. Comitato regionale di controllo. -
1. Per l'esercizio del controllo di legittimità previsto dall'articolo 130 della
Costituzione, è istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato
regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.
2. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia,
salvaguardando con forme opportune l'unitarietà di indirizzo.
3. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la
pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con
le relative motivazioni di riferimento.
Art. 42. Composizione del comitato. -
1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti:
a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:
1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto in una terna
proposta dal competente ordine professionale;
2) uno iscritto da almeno dieci anni, all'albo dei dottori commercialisti o dei
ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini professionali;
3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica di
sindaco, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di parlamentare
nazionale, ovvero fra i funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza,
con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i
professori di ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative ovvero tra i
segretari comunali o provinciali in quiescenza;
b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto fra funzionari
dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle rispettive province.
2. Il consiglio regionale elegge non più di due componenti supplenti aventi i requisiti
di cui alla lettera a) del comma 1;
un terzo supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è designato
dal commissario del Governo.
3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui rispettivamente alle
lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle sedute i componenti supplenti, eletti o
designati per la stessa categoria.
4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un
vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio regionale.
5. Funge da segretario un funzionario della regione.
6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del
consiglio regionale, nonché quando si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei
rispettivi componenti.
7. Il presidente ed il vice presidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono
collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in aspettativa non
retribuita.
8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle
aspettative previsti per gli amministratori locali.
Art. 43. Incompatibilità ed ineleggibilità. -
1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo:
a) i parlamentari nazionali ed europei;
b) i componenti del consiglio regionale;
c) gli amministratori di comuni o province o di altri enti soggetti a controllo del
comitato, nonché coloro che abbiano ricoperto tali cariche nell'anno precedente alla
costituzione del medesimo comitato;
d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle cariche di cui alle
lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei funzionari dello Stato;
e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali sottoposti al controllo
del comitato nonché i dipendenti dei partiti presenti nei consigli degli enti locali
della regione;
f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle sezioni di esso;
g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione presso la regione o
enti sottoposti al controllo regionale;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale,
regionale o nazionale, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nell'anno
precedente, alla costituzione del comitato.
Art. 44. Norme regionali. -
1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le
indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e del vicepresidente,
le forme di pubblicità della attività dei comitati e di consultazione delle decisioni,
nonché il rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.
2. La legge regionale detta le norme per l'elezione, a maggioranza qualificata, dei
componenti del comitato regionale di controllo e per la tempestiva sostituzione degli
stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o
incompatibilità sopravvenuta, nonché per la supplenza del presidente.
3. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici,
nonché la corresponsione di un'indennità di carica ai componenti sono a carico della
regione.
4. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo
ispirandosi ai princìpi, dell'adeguatezza funzionale e dell'autonomia dell'organo.
Art. 45. Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità. -
1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che la legge
riserva ai consigli comunali e provinciali nonché quelle che i consigli e le giunte
intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato.
2. Le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie sottoelencate sono sottoposte
al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei consiglieri
provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000
abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate
entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio:
a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti
o a terzi;
c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.
3. Contestualmente all'affissione all'albo le delibere di cui al comma 2 sono comunicate
ai capigruppo consiliari.
4. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere sottoposte al
controllo le deliberazioni della giunta quando un terzo dei consiglieri provinciali o un
terzo dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un
quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, con richiesta
scritta e motivata, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con atti
fondamentali del consiglio.
5. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente
esecutive di altre deliberazioni.
Art. 46. Modalità del controllo preventivo di legittimità degli atti e
del bilancio. -
1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni indicate dall'articolo
45 diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il
comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento,
dandone nel medesimo termine comunicazione all'ente interessato.
2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle
norme vigenti nonché alle norme statutarie dell'ente, esclusa ogni diversa valutazione,
dell'interesse pubblico perseguito.
3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento ai princìpi generali
dell'ordinamento giuridico, le norme violate.
4. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato
regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente
deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento
della ricezione degli atti richiesti.
5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il comitato
regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
6. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate urgenti ha luogo
entro cinque giorni dalla adozione, a pena di decadenza.
7. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l'invio delle deliberazioni
all'organo di controllo e per la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai
comitati regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso.
8. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte del
comitato di controllo è di quaranta giorni. Il decorso del termine determina
l'esecutività delle deliberazioni ai sensi del comma 1.
9. Il comitato di controllo può indicare all'ente interessato le modificazioni da
apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad adottarle entro il termine
massimo di trenta giorni.
10. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il termine di legge, di
mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 9 o di
annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte del comitato di
controllo, questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto
stesso.
11. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il controllo di legittimità
comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli
delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
Art. 47. Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni. -
1. Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicate mediante affissione
all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche
disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano
esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti.
Art. 48. Potere sostitutivo. -
1. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine,
ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di
controllo provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere
inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza.
2. Le modalità di esercizio del potere di cui al comma 1 sono regolate dalla legge
regionale.
Art. 49. Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni e
dalle province. -
1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle unità sanitarie locali, ai
consorzi, alle unioni di comuni e alle comunità montane si applicano le norme sul
controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e per le province.
Art. 50. Pareri obbligatori. -
1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale,
prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione,
progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali,
sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non
prescriva un termine minore.
2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte
dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a
quello del termine originario.
3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si
prescinde dal parere.
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