Capo XIII - Uffici e personale
Art. 51. Organizzazione degli uffici e del personale. -
1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti la dotazione organica del
personale e, in conformità allo statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in
base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo princìpi
di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai
dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli
organi dell'ente e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il
segretario dell'ente e gli stessi.
2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le
norme dettati dagli statuti e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i
poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione
amministrativa è attribuita ai dirigenti.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino
agli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità
stabilite dallo statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la
responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente,
della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o
degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire
mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla
qualifica da ricoprire.
6. Gli incarichi di direzione di aree funzionali possono essere conferiti a tempo
determinato, con le modalità e secondo i termini fissati dallo statuto. Il loro rinnovo
è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti
dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e
all'attuazione dei programmi nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai
servizi dell'ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere
disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal
dirigente risulti inadeguato. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta
l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o
l'interruzione dell'incarico.
7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere
collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
8. [Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali è
disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con
decreto del Presidente della Repubblica secondo la procedura prevista dall'articolo 6
della legge 29 marzo 1983, n. 93.
In ogni caso rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di
pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in
ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla
legge, rimane inoltre riservata agli atti normativi degli enti, secondo i rispettivi
ordinamenti, la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli
uffici nonché alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici complessivi].
9. [La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la
destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme
previste per gli impiegati civili dello Stato].
10. [È istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta dal capo
dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario dell'ente e da
un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le
modalità stabilite dal regolamento].
11. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli
enti dipendenti, dei consorzi e delle comunità montane, salvo quanto diversamente
previsto dalla legge.
Art. 52. Segretari comunali e provinciali. -
1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in
apposito albo nazionale territorialmente articolato.
2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per la iscrizione,
la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le
responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità, di accesso
e progressione in carriera, nonché l'organismo collegiale, territorialmente articolato,
presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e composto pariteticamente dai
rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari, preposto
alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione
dei segretari comunali e provinciali. La legge disciplina altresì le modalità del
concorso degli enti locali alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti
all'albo di cui al comma 1.
3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o dal presidente
della provincia da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui all'articolo
51, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività,
cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni,
provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della giunta e del
consiglio.
4. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vicesegretario per lo svolgimento
delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza,
assenza o impedimento.
5. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 2 si applica la disciplina
vigente, salvo quanto disposto dalla presente legge.
Art. 53. Responsabilità del segretario degli enti locali e dei dirigenti
dei servizi. -
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere
richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente
del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del
segretario comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti
nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è
espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri
espressi.
4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e delle procedure
attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto.
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