Capo XIV - Finanza e contabilità
Art. 54. Finanza locale. -
1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica,
autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo
delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione
tributaria vigente.
4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono
ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio
e delle condizioni socio-economiche, nonché in base ad una perequata distribuzione delle
risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalità locale.
6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo
della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi
pubblici indispensabili.
8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui
servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe
o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le
regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei
comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della
prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.
9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli
enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse
sociale ed economico.
10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi
gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per
situazioni definite dalla legge statale.
11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è determinato in base a
parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale
dello Stato e non è riducibile nel triennio.
12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del
piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura
finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.
13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi
settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali. Le regioni,
inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli
enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione
regionale.
Art. 55. Bilancio e programmazione finanziaria. -
1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello
Stato.
2. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per
l'anno successivo, osservando i princìpi dell'universalità, dell'integrità e del
pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio
pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza.
4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la
lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa
copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale
attestazione l'atto è nullo di diritto.
6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel
rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
8. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno
successivo.
Art. 56. Deliberazioni a contrattare e relative procedure. -
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa della Comunità
economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Art. 57. Revisione economico-finanziaria. -
1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un
collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da
presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono
rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con
il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza
del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che
accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai
loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella
gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle comunità montane la
revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio
comunale o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei suoi membri e
scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
9. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione.
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