Capo XV - Responsabilità
Art. 58. Disposizioni in materia di responsabilità. -
1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le
disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia
incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano
negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e
sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure
previste dalle leggi vigenti.
3. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente
responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o
colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.
4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La
responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle
province è personale e non si estende agli eredi.
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