Capo XVI - Disposizioni finali e transitorie


Art. 59. Termine per l'adozione dello statuto. -
1. I consigli comunali e provinciali deliberano lo statuto, il regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in quanto con essa compatibili.
3. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo, fino all'entrata in vigore dello statuto il numero degli assessori è determinato nella misura massima prevista dall'articolo 33. All'elezione del sindaco, del presidente della provincia e della giunta si procede secondo le modalità previste dall'articolo 34. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 34, limitatamente alle amministrazioni locali rinnovate nelle elezioni del 6-7 maggio 1990, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, che cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.
5. Sino all'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 60. Revisione dei consorzi, delle associazioni e delle circoscrizioni. -
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le province provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, costituiti tra enti locali, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.
2. Le circoscrizioni istituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, incompatibili con il nuovo assetto dettato dall'articolo 13, si intendono prorogate sino alla prima scadenza dei consigli comunali successiva alla adozione dello statuto comunale.

Art. 61. Norme regionali in materia di organismi comprensoriali e associativi, di comunità montane e di organi di controllo. -
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adeguano la loro legislazione in materia di organismi comprensoriali e di forme associative fra enti locali ai princìpi della presente legge.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni dispongono il riordino delle comunità montane secondo i criteri di cui all'articolo 28, provvedendo anche alla regolamentazione dei rapporti esistenti e alle modalità e tempi di attuazione di detto riordino.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono alla ricostituzione degli organi di controllo in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, nonché alla relativa regolamentazione legislativa regionale.
4. Il capo III del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni, conserva efficacia fino a quando le regioni non avranno provveduto agli adempimenti previsti dal comma 3.

Art. 62. Delega al Governo per la regione Valle d'Aosta. -
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, il Governo è delegato ad emanare per la regione Valle d'Aosta, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per armonizzare le disposizioni della presente legge con l'ordinamento della regione medesima.
2. Le norme di cui al comma 1 debbono tener conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.

Art. 63. Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali. -
1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in attuazione dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alla delimitazione territoriale delle aree metropolitane effettuata dalla regione.
2. Il Governo è altresì delegato, entro lo stesso termine, ad emanare decreti legislativi per l'istituzione di nuove province, compatibilmente con quanto stabilito al comma 1, per tutte le aree territoriali nelle quali, alla data del 31 dicembre 1989, è stata già avviata la formale iniziativa per nuove province da parte dei comuni ed è già stato deliberato il parere favorevole da parte della regione (Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato Rimini e Verbania), ovvero il parere favorevole venga deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I provvedimenti delegati per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province saranno emanati, ai sensi del comma 1, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 16.
4. Il Governo, acquisite le deliberazioni e i pareri e accertata l'osservanza degli adempimenti prescritti dalla presente legge, provvede ad inviare gli schemi dei decreti alle regioni interessate ed alle competenti Commissioni parlamentari permanenti; entro i successivi sei mesi le regioni e le Commissioni parlamentari permanenti esprimono i loro pareri.
5. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione di nuove province».
6. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 viene iscritta nell'apposita tabella, con la quale, al sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, vengono riquantificate in legge finanziaria le spese permanenti. Ogni eventuale aumento di spesa, rispetto all'autorizzazione di cui al comma 5, dovrà risultare coperto.

Art. 64. Abrogazione di norme. -
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:
a) il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181;
b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;
c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6;18, primo comma; 19; 20; 23, primo comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma; 142, primo comma;
147; 155; 279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;
d) il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1968, n. 444, intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro efficacia.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in vigore in materia di ordinamento degli enti locali.

Art. 65. Entrata in vigore della legge. -
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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