Capo II - Autonomia statutaria e potestà regolamentare
Art. 4. Statuti comunali e provinciali. -
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme
fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni
degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della
collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento,
dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due
terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
modifiche statutarie.
4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto
è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente
per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito
nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
Art. 5. Regolamenti. -
1. Nel rispetto della legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti
per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle
funzioni.
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