Capo III - Istituti di partecipazione
Art. 6. Partecipazione popolare. -
1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di
partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di
frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo
statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche
soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le
modalità stabilite dallo statuto.
3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché
procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o
associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e
devono essere altresì determina le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere
previsti referendum consultivi anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie
di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre
operazioni di voto.
Art. 7. Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini.
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1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni
ed i ricorsi che spettano al comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso
di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.
3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione
di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e
motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti
l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro
diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o
delle imprese.
4. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli
atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli
costi;
individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei
procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo
stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e
provvedimenti che comunque li riguardino;
assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in
possesso l'amministrazione.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività
dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi
agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
Art. 8. Difensore civico. -
1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore
civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della
pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa,
gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei
cittadini.
2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico
nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
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