Capo IV - Il comune
Art. 9. Funzioni. -
1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il
territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto
ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme
sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
Art. 10. Compiti del comune per servizi di competenza statale. -
1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e
di leva militare.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.
3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere
affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari,
assicurando le risorse necessarie.
Art. 11. Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni. -
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le
circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme
previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono
essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui
costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. Le regioni predispongono un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di
fusione dei piccoli comuni e lo aggiornano ogni cinque anni, tenendo anche conto delle
unioni costituite ai sensi dell'articolo 26.
3. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni
contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate
adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali contributi della regione,
lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si
fondono.
5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
tali contributi straordinari sono calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione di uno
o più comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con uno o più comuni di
popolazione superiore, i contributi straordinari sono calcolati soltanto per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed iscritti nel bilancio del comune risultante
dalla fusione, con obbligo di destinarne non meno del 70 per cento a spese riguardanti
esclusivamente il territorio ed i servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni
soppressi, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Art. 12. Municipi. -
1. La legge regionale di cui al comma 3 dell'articolo 11 può prevedere l'istituzione di
municipi nei territori delle comunità di cui al comma 4 dello stesso articolo, con il
compito di gestire i servizi di base nonché altre funzioni delegate dal comune.
2. Lo statuto del comune regola l'elezione, contestualmente al consiglio comunale, di un
prosindaco e di due consultori da parte dei cittadini residenti nel municipio, sulla base
di liste concorrenti e tra candidati ivi residenti ed eleggibili a consigliere comunale.
3. Sono eletti i candidati della lista che ottiene il, maggior numero di voti. La carica
di prosindaco e di consultore è incompatibile con quella di consigliere comunale.
4. A quanto non previsto dal presente articolo provvedono lo statuto ed il regolamento
comunale.
5. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori
dei comuni di pari popolazione.
Art. 13. Circoscrizioni di decentramento comunale. -
1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il loro territorio per
istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di
consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni
delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto
comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono articolare il
territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento secondo quanto
previsto dal comma 2.
4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della
circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo
statuto sceglie il sistema di elezione, che è disciplinato con regolamento.
5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente.
6. È abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche e integrazioni.
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