Capo V - La provincia
Art. 14. Funzioni. -
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che
riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti
settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità;
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilità e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento,
disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione
statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla
formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione
statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e
coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel
settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e
sportivo.
3. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla
presente legge per la gestione dei servizi pubblici.
Art. 15. Compiti di programmazione. -
1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione
economica, territoriale ed ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri
programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma
regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che
settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che,
ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei
programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in
particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue
parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di
comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale
ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla
regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione
socioeconomica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino il
concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di
coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione
territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite
dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti
strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si
conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro
programmi pluriennali.
Art. 16. Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali. -
1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze
della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la
suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli
uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
2. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province i
comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione, tenendo conto
dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la
maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità
demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una
programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e
culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire
l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino,
comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con delibera
assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non
deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici
provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed
alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie
adeguati.
3. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione le regioni emanano
norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del
comma 2.
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