Capo VI - Aree metropolitane
Art. 17. Aree metropolitane. -
1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano,
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui
insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività
economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni culturali e
alle caratteristiche territoriali.
2. La regione può procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area
metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede
alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove
province ai sensi dell'articolo 16 considerando l'area metropolitana come territorio di
una nuova provincia.
4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorità metropolitana con
specifica potestà statutaria ed assume la denominazione di «città metropolitana».
5. In attuazione dell'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
(statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna può con legge dare attuazione a
quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari.
Art. 18. Città metropolitana. -
1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola in due livelli:
a) città metropolitana;
b) comuni.
2. Alla città metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto
compatibili, comprese quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme.
3. Sono organi della città metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta
metropolitana ed il sindaco metropolitano.
4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta.
Art. 19. Funzioni della città metropolitana e dei comuni. -
1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la città metropolitana le funzioni
amministrative, attribuisce alla città metropolitana, oltre alle funzioni di competenza
provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere
sovracomunale o debbono, per ragioni di economicità ed efficienza, essere svolte in forma
coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie:
a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana;
b) viabilità, traffico e trasporti;
c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche,
smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale;
g) servizi di area vasta nei settori della sanità, della scuola e della formazione
professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano.
2. Alla città metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad
essa attribuiti.
3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla
città metropolitana.
Art. 20. Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area
metropolitana. -
1. Entro diciotto mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana, la regione, sentiti i
comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni
dell'area metropolitana.
2. A tal fine la regione provvede anche alla istituzione di nuovi comuni per scorporo da
aree di intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, in rapporto al loro grado
di autonomia, di organizzazione e di funzionalità, così da assicurare il pieno esercizio
delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile
partecipazione dei cittadini nonché un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e
demografiche.
3. I nuovi comuni, enucleati dal comune che comprende il centro storico, conservano
l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri
o delle circoscrizioni che li compongono.
4. Ai nuovi comuni sono trasferiti dal comune preesistente, in proporzione agli abitanti
ed al territorio, risorse e personale nonché adeguati beni strumentali immobili e mobili.
Art. 21. Delega al Governo. -
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
appositi decreti legislativi per la costituzione, su proposta delle rispettive regioni,
delle autorità metropolitane nelle aree di cui all'articolo 17.
2. I decreti, tenendo conto della specificità delle singole aree, si conformeranno ai
criteri di cui ai precedenti articoli.
3. [In mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo provvede direttamente].
4. Qualora la regione non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 20, il Governo con
deliberazione del Consiglio dei ministri invita la regione ad adempiere. Trascorsi
inutilmente sei mesi, il Governo è delegato a provvedere con decreti legislativi,
osservando i criteri di cui all'articolo 20, sentiti i comuni interessati e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
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