Capo VII - Servizi
Art. 22. Servizi pubblici locali. -
1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle
comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla
legge.
3. I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non
sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di
opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza
economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza
imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda
opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri
soggetti pubblici o privati.
Art. 23. Aziende speciali ed istituzioni. -
1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità
giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio
comunale o provinciale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi
sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il
presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di
nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire
attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono
disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono
disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione;
determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la
vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei
confronti delle istituzioni.
Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme
autonome di verifica della gestione.
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