Capo IX - Comunità montane
Art. 28. Natura e ruolo. -
1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani
e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione
delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonché la fusione di
tutti o parte dei comuni associati.
2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e
regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle
comunità montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a
40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel
territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva. Detta
esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi
speciali per la montagna stabiliti dalle Comunità europee o dalle leggi statali e
regionali.
3. La legge regionale può prevedere l'esclusione dalla comunità montana di quei comuni
parzialmente montani che possono pregiudicare l'omogeneità geografica o socio-economica;
può prevedere altresì l'inclusione di quei comuni confinanti, con popolazione non
superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e
socio-economico della comunità.
4. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle
regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad
individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di
territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle
difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi
ambientali e della realtà socio-economica.
Art. 29. Funzioni. -
1. Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi
speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità economica europea o dalle leggi statali
e regionali.
2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione
spetta alle comunità montane.
Spetta altresì alle comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata
dai comuni, dalla provincia e dalla regione.
3. Le comunità montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano
gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi
compresi quelli previsti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e dalla regione,
che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione
del piano.
4. Le comunità montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di
sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati
dalle comunità montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla
legge regionale.
6. Le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 23
marzo 1981, n. 93, a finanziare i programmi annuali operativi delle comunità montane,
sulla base del riparto di cui al numero 3) del quarto comma dell'articolo 4 della legge 3
dicembre 1971, n. 1102, ed all'articolo 2 della citata legge n. 93 del 1981.
7. Sono abrogati:
a) l'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come sostituito dall'articolo unico
della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed il secondo comma dell'articolo 14 della citata
legge n. 991 del 1952;
b) gli articoli 3, 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n.1102.
8. La comunità montana può essere trasformata in unione di comuni, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 26, anche in deroga ai limiti di popolazione.
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