Capo VI - Disposizioni finali
Art. 29.
1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge
nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che
costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano
direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in
materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
Art. 30.
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o
attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è
ridotto a due.
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di
pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che
siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 31.
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno
effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.
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