CIRCOLARE 15 luglio 1997, n. 1/1997
Problematiche interpretative della legge 15 maggio 1997, n. 127, in tema di gestione del
personale degli enti locali
Ai prefetti della Repubblica
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Al commissario del Governo nella provincia di Trento
Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.
All'assessorato regionale agli enti locali - Regione Sicilia
Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta
All'ANCI
All'UPI
All'UNCEM
Nell'ambito del tradizionale rapporto di servizio che contraddistingue questa
Amministrazione, si vogliono fornire alcuni criteri di lettura delle novità introdotte
dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, con particolare riguardo al tema della gestione del
personale degli enti locali. Gli orientamenti interpretativi che ne scaturiscono sono
stati elaborati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
la funzione pubblica.
In via preliminare, bisogna rilevare come i nuovi meccanismi di gestione del personale dei
predetti enti, così come prospettati dalla legge n. 127/1997, vogliono sostanzialmente
porsi come momenti di flessibilità del sistema organizzativo ed, in tale chiave di
lettura, vanno viste le novità sia ordinamentali che organizzative previste dalla
normativa.
Ciò premesso, si procederà ad un esame analitico delle norme introdotte in tema di
gestione del personale affrontando, caso per caso, le problematiche che sembrano, ad un
primo esame, più rilevanti nella vita dell'ente locale.
L'art. 3, comma 5, pone divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere
l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per
l'assunzione nelle stesse a qualsiasi titolo.
La norma non presenta particolari difficoltà interpretative, salvo a verificarne la
valenza in relazione alle procedure concorsuali in atto ed, in particolare, per i bandi di
concorso di cui non sia scaduto il termine per la presentazione delle relative domande al
momento dell'entrata in vigore della nuova normativa.
In tal caso, si ritiene che debbano essere accettate, se presentate dopo il 18 maggio
1997, tutte le domande, anche se prive dell'autentica, pur in presenza di diverse
disposizioni contenute nei bandi, disposizioni che debbono ritenersi automaticamente
abrogate a seguito dell'entrata in vigore della norma stessa.
Un'ulteriore novità è posta dai commi 6 e 7, i quali prevedono che la partecipazione ai
concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo
deroghe dettate dai rispettivi regolamenti, connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessità.
Conseguentemente, il successivo comma 7 abolisce i titoli preferenziali relativi all'età,
ferme restando le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti
per l'ammissione ai concorsi pubblici.
Anche per questa norma si pongono le problematiche interpretative, già indicate
precedentemente, relative ai concorsi i cui bandi siano non ancora scaduti, e, in tal
caso, deve ritenersi che la normativa operi automaticamente modificando - ope legis -
eventuali disposizioni del bando, che necessariamente prevedevano le preesistenti
limitazioni di età.
Diversamente, per i bandi di concorso in cui sia già scaduto il termine di presentazione
delle domande, alla data di entrata in vigore della legge n. 127/1997, deve ritenersi
prevalente la limitazione posta dal bando, in quanto "lex specialis", in
relazione al noto principio del "tempus regit actum", fatta in ogni caso salva
la facoltà dell'Amministrazione, in tali casi, qualora non siano state espletate le
relative prove, di riaprire i termini concorsuali ampliando le possibilità di
partecipazione al concorso.
La norma fa altresì salva la facoltà regolamentare delle singole amministrazioni, in
relazione alla natura del servizio o ad oggettive necessità, di prevedere deroghe.
Pertanto, anche in questo caso, viene ampliata, in relazione alle esigenze di
autorganizzazione dei singoli enti, la facoltà di disciplinare i limiti e le modalità di
accesso ai pubblici concorsi presso gli enti locali, utilizzando lo strumento
regolamentare.
La conseguente previsione del comma 7, relativa all'abolizione dei titoli preferenziali
relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni e i requisiti previsti sia dalle
leggi che dai regolamenti dell'ente, pone dei problemi in relazione all'approvazione delle
graduatorie concorsuali, nel momento in cui alcuni candidati avessero il medesimo
punteggio, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali.
In tal caso, dovrà essere cura delle commissioni esaminatrici di integrare
preliminarmente i predeterminati criteri di formazione delle graduatorie mediante apposite
previsioni, disciplinanti le fattispecie di "ex aequo".
Ad esempio, potrebbe essere attribuito un valore preferenziale ad alcune componenti del
punteggio finale.
Si rappresenta, altresì, l'opportunità che gli enti disciplinino, nei nuovi bandi di
concorso, esplicitamente la fattispecie.
Il successivo art. 5 porta a compimento il citato processo di riorganizzazione degli enti,
in cui il momento della gestione del personale diviene momento di flessibilità
organizzativa, e, conseguentemente, opera uno spostamento di competenze dal consiglio
comunale alla giunta.
Pertanto, al comma 6, si abroga espressamente la lettera c) del comma 2 dell'art. 32 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, che riservava al consiglio l'adozione degli atti in tema di
piante organiche e le relative variazioni.
Conseguentemente, il comma 4 della stessa legge n. 127/1997 aggiunge un comma 2-bis
all'art. 35 della citata legge n. 142/1990, riservando alla competenza della giunta
l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal consiglio.
In merito deve rilevarsi come, a seguito dell'abrogazione della competenza consiliare in
tema di piante organiche e relative variazioni, la stessa sia stata spostata, prevedendo
l'adozione di atti di tipo regolamentare, in capo alla giunta, limitando la competenza del
consiglio all'emanazione di "criteri generali", che si riterrebbe non possano
dettagliarsi, al punto tale da dare indirizzi di tipo gestionale all'organo esecutivo, e
ciò proprio perché risulta abrogata la competenza del consiglio comunale in tema di
piante organiche.
Peraltro, i "criteri generali", di cui parla la legge, attengono ai criteri di
massima cui deve conformarsi la giunta nella propria attività gestionale. Ed è logico
ritenere che essi includano l'indicazione della ripartizione delle risorse finanziarie da
assegnare allo strumento operativo che è oggi diventato la gestione del personale.
E' altresì da rilevare come, anche in questo caso, risulta rafforzato lo strumento di
tipo regolamentare, affidato alla giunta, il quale diviene lo strumento operativo da
utilizzare ai fini della gestione del personale dell'ente, pure in relazione al processo
di separazione tra potere di indirizzo, attribuito agli organi politici, e responsabilità
gestionali, attribuite alla struttura, che trova compimento nel successivo art. 6.
Tale articolo, al comma 1, sostituendo il comma 1 dell'art. 51 della citata legge n.
142/1990, prevede che i comuni e le province disciplinino, con apposito regolamento, in
conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a
criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di
professionalità e responsabilità, richiamando in tal modo i principi già posti dal
decreto legislativo n. 29/1993.
Importanti innovazioni vengono poste dall'ultima parte del precitato comma, ove si prevede
che nelle materie soggette a riserva di legge, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la precedente piena potestà regolamentare degli enti
locali si può esercitare tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e,
comunque, in modo tale da non determinarne disapplicazione durante il periodo di vigenza.
La disciplina così introdotta comporta che la potestà regolamentare in tema di
ordinamento degli uffici e dei servizi dev'essere esercitata, nelle materie coperte da
riserva di legge, osservando i limiti della contrattazione collettiva nazionale e,
comunque, in modo da non determinarne disapplicazione, nelle effettive modalità
applicative.
Invece, nelle materie non riservate alla legge, si prevede l'applicazione, anche ai
regolamenti comunali di cui sopra, del comma 2-bis dell'art. 2 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29.
Tale ultima norma prevede che, nelle materie non soggette a riserva legislativa ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre 1992, n. 421, eventuali norme di
legge intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo, cessano di avere efficacia
dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto collettivo, a meno che la legge
stessa non disponga espressamente in senso contrario.
Conseguentemente, i regolamenti potrebbero disciplinare tali materie, non coperte da
riserva di legge, in maniera difforme rispetto ai contratti collettivi di lavoro e,
qualora questo sia espressamente previsto, dallo stesso regolamento, escludere che la
norma contrattuale successivamente entrata in vigore disapplichi la stessa norma
regolamentare.
In tal modo viene attribuito un particolare grado di "durezza" ai regolamenti
comunali, nelle materie non coperte da riserva di legge, regolamenti che, pertanto, hanno
il potere di disapplicare norme contrattuali vigenti, nelle predette materie, escludendo,
se espressamente previsto, l'automatico riestendersi della norma contrattuale, al momento
della nuova contrattazione collettiva.
Peraltro, va precisato l'ambito entro cui si pone il suindicato potere di
autoregolamentazione, che nella sua applicazione, viene a coprire le c.d. "zone di
ombra" contrattualmente definite nell'ambito di un corretto rapporto con le
organizzazioni sindacali, o che necessitano di ulteriore esplicazione, divenendo in tal
modo meccanismo rafforzativo della contrattazione collettiva. Comunque, non si può in
alcun caso derogare ai principi posti dal decreto legislativo n. 29/1993, ed in
particolare dall'art. 45, comma 9, che impone alle pubbliche amministrazioni di osservare
gli obblighi assunti con la contrattazione collettiva; dall'art. 49, comma 2, che impone
alle stesse di garantire ai propri dipendenti parità nei trattamenti contrattuali,
comunque non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi; dall'art.
51, comma 3, ultima parte il quale prevede che non può essere in ogni caso autorizzata la
sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che comportano, anche a carico di
esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal
contratto; e dal comma 4 dello stesso art. 51, ultima parte, che stabilisce che in nessun
caso possono essere previsti oneri aggiuntivi diretti o indiretti, oltre il periodo di
validità dei contratti medesimi.
Il successivo comma 2 dell'art. 6 porta a compimento il momento di separazione tra potere
politico e potere gestionale, già previsto sia dalla legge n. 142/1990 che dal decreto
legislativo n. 29/1993, recependo gli orientamenti, in tal senso, già espressi a livello
di giustizia amministrativa e penale.
Pertanto, il secondo comma dello stesso art. 6 sostituisce il secondo periodo del comma 3
dell'art. 51 della citata legge n. 142/1990, prevedendo che sono attribuiti ai dirigenti
tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, definiti con gli atti di
indirizzo, adottati dall'organo politico.
E' da notare come, in questo caso, sia stato usato dal legislatore il termine
"attribuiti", termine che indica l'esercizio di poteri propri ed esclusivi, ed,
in quanto tali, l'esercizio degli stessi da parte di un soggetto diverso determina
l'incompetenza assoluta ad esercitarli.
Conseguentemente, l'attribuzione, in via meramente esemplificativa, concerne:
a) la presidenza delle commissioni di gare e di concorsi;
b) la responsabilità delle procedure di appalti e di concorso;
c) la stipula dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presuppone
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti o da atti generali di indirizzo, ivi comprese
le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questo, delegati dal
sindaco.
Il successivo comma 3 dell' art. 6, inserendo il comma 3-bis all'art. 51 della legge n.
142/1990, porta a compimento il processo di separazione dei poteri all'interno delle
pubbliche amministrazioni locali, prevedendo esplicitamente che nei comuni privi di
personale con qualifica dirigenziale, "le funzioni di cui al comma 3 (che chiarisce
trattarsi di attribuzione di funzioni) sono svolte dai responsabili degli uffici e dei
servizi".
Tale comma, innovando la terminologia precedentemente usata in tema di identificazione dei
responsabili degli uffici e dei servizi, ed in tal modo prescindendo dalla qualifica
funzionale attribuita ai medesimi, permette a tutti gli enti di gestire in modo
flessibile, in relazione alle proprie peculiarità e caratteristiche, il modello
organizzatorio di cui hanno deciso di dotarsi. Pertanto, resta fermo il rigido principio
della separazione tra i poteri, in conformità al disposto dell'art. 3, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 29/1993, i quali, attribuiscono agli organi di Governo la
definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché la verifica della
rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, ed ai
dirigenti (nella accezione attribuita dal predetto comma 3, introduttivo del citato comma
3-bis dell'art. 51 della legge n. 142/1990) la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane
e strumentali e di controllo; agli stessi è attribuita la responsabilità della gestione
e dei relativi risultati.
Conseguentemente, deve ritenersi come inapplicabile, a seguito dell'entrata in vigore
della citata legge n. 127/1997, l'art. 45 del contratto collettivo di lavoro del comparto
del personale delle Regioni - Autonomie locali, sottoscritto il 6 luglio 1995, che
prevedeva, per gli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, l'attribuzione dei
poteri e delle prerogative medesime ai preposti a strutture organizzative di massima
dimensione, purché inquadrati in qualifiche funzionali aventi come requisito d'accesso la
laurea (e, pertanto, fino alla settima qualifica funzionale), ed in mancanza il
riferimento di tali poteri e prerogative al segretario comunale; parimenti sembrerebbe
implicitamente abrogato il comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 77 del 25
febbraio 1995, come modificato dal decreto legislativo n. 336 dell'11 giugno 1996 il quale
prevedeva per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la facoltà
dell'organo esecutivo, con delibera motivata che riscontrasse in concreto la mancanza
assolutamente non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti,
la possibilità di affidare ai componenti dell'organo esecutivo medesimo, la
responsabilità dei servizi, o di parte di essi, unitamente al potere di assumere gli atti
di gestione.
Deve, peraltro, rilevarsi come la stessa legge n. 127/1997, all'art. 9, comma 4, nel
sostituire l'art. 108 del decreto legislativo n. 77/1995, non ha ritenuto di includere tra
gli articoli del decreto legislativo che devono considerarsi come principi generali, con
valore di limite inderogabile, il precitato art. 19.
In conseguenza dell'inapplicabilità dell'art. 45 del contratto di lavoro e
dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 19 del suddetto decreto legislativo, devono
affrontarsi i problemi nei quali possono venirsi a trovare gli enti locali, specie se di
ridottissime dimensioni, nell'ipotesi in cui i medesimi siano del tutto privi di personale
cui attribuire le funzioni di responsabile degli uffici e dei servizi. In tal caso, gli
enti possono fare riferimento alla normativa di cui all'art. 24 della legge n. 142/1990
che prevede, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, la
stipula di apposite convenzioni. In merito bisogna rammentare come la predetta normativa
sia l'unica che permette di attribuire la titolarità degli uffici a soggetti esterni
all'ente, risultando a tal fine inidoneo lo strumento previsto sia dall'art. 51, comma 7,
della stessa legge n. 142/1990, che prevede, per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine, la facoltà, se prevista dal regolamento, di avvalersi di collaborazioni esterne
ad alto contenute di professionalità; sia dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo
n. 29/1993 che ipotizza, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in
servizio, la possibilità che le pubbliche amministrazioni conferiscano incarichi
individuali ad esperti di provata competenza, determinando, preventivamente, durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Risulta, altresì, applicabile la norma, cui peraltro va attribuita la valenza di clausola
di salvaguardia, ai fini del buon funzionamento della macchina organizzativa
amministrativa gestionale dell'ente, prevista dall'art. 17, comma 68, lettera c), della
stessa legge n. 127/1997, che attribuisce al segretario comunale e provinciale l'esercizio
di "ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli
dal sindaco o dal presidente della provincia".
Bisogna, altresì, precisare che qualora all'interno dell'ente siano contemplate le figure
dei responsabili degli uffici e dei servizi, tenuto conto che essi sono titolari delle
funzioni loro attribuite, tale assegnazione al segretario comunale non può che operare
mediante il meccanismo dello scorporo delle stesse dai poteri assegnati al titolare della
funzione.
Da ultimo, deve rilevarsi come la norma in esame, di cui all'art. 6, comma 2, relativa
all'attribuzione dei poteri agli organi burocratici dell'ente, nell'ambito degli indirizzi
dettati dagli organi di Governo, debba essere ritenuta immediatamente operativa, non
necessitando di esplicita previsione statutaria o regolamentare, in quanto rinvia allo
statuto o al regolamento dell'ente le modalità di esercizio dei poteri, ma non
l'attribuzione degli stessi, che risultano già "attribuiti".
Conseguentemente la potestà statutaria o regolamentare può esercitarsi solo nei
confronti delle modalità di espletamento, pertanto l'eventuale emanazione di atti
gestionali da parte della giunta o del sindaco è illegittima perché viziata da
incompetenza.
Peraltro, limitatamente agli atti già emanati, adottati da organi incompetenti, e fondati
sulla necessità e l'urgenza, potrebbe ritenersi che essi siano comunque assimilati a
quelli che il nostro ordinamento giuridico attribuisce ai c.d. "funzionari di
fatto".
Grosse innovazioni all'assetto organizzativo degli enti locali nascono, altresì, dalla
previsione del comma 4, che inserisce dopo il comma 5 dell'art. 5 della legge n. 142/1990
il comma 5-bis.
In via preliminare, deve rilevarsi come tale comma è aggiuntivo, per cui resta vigente,
inalterato, il preesistente modulo organizzatorio delineato dal comma 5 della citata legge
n. 142/1990, che prevede la facoltà, a seguito di specifica previsione statutaria, di
coprire posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di qualifica dirigenziale, o di
alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato derivante dai C.C.N.L.,
sottoscritti ai sensi del decreto legislativo n. 29 / 1993 o, eccezionalmente e con
delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da
ricoprire.
Pertanto, le facoltà previste dal precitato comma 5-bis sono da considerarsi aggiuntive
rispetto a quelle indicate nel comma 5.
Il comma 5-bis prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
(riservato alla competenza della giunta), negli enti in cui è prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di
fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte
specializzazioni (qualifica e profili che costituiscono la caratterizzazione e la
condizione per l'applicabilità della norma stessa), fermi restando i requisiti della
qualifica da ricoprire. Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente
non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e
dell'area direttiva, e comunque per almeno una unità.
In merito deve rilevarsi come la norma, non incida sul meccanismo di attribuzione delle
funzioni ai dirigenti esistenti nella pianta organica dell'ente, i quali sono i titolari
delle stesse.
Pertanto, nel momento in cui il regolamento degli uffici e dei servizi prevede tali figure
dirigenziali o di alta specializzazione, fuori pianta organica, dovrà contestualmente
operare lo scorporo delle funzioni loro attribuite, da quelle dirigenziali, di cui il
personale previsto nella struttura organizzativa dell'ente è titolare. Deve, altresì,
evidenziarsi come al fine del calcolo del numero massimo di dirigenti che possono esserci
fuori pianta organica, va fatto riferimento sia alla dotazione organica della dirigenza
che dell'area direttiva.
La seconda parte del citato comma 5-bis prevede, negli enti privi, per tipologia, di
personale dirigenziale, che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
stabilisca i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di
fuori della dotazione organica, e solo in assenza di professionalità analoghe presenti
all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o
funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire.
Per quel che riguarda tale fattispecie deve rilevarsi come, in tali enti, ed
esclusivamente per tali figure professionali, sia stato superato il preesistente limite
della tipologia, nascente dal disposto dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 347/1983.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento
della dotazione organica dell'ente; o ad una unità negli enti con una dotazione organica
inferiore alle venti unità.
Relativamente alle funzioni attribuibili a questo personale, fuori pianta organica, nei
comuni privi di personale dirigenziale, deve rappresentarsi che in relazione al disposto
del comma 3 dell'art. 6 della legge n. 127/1997, introduttivo del comma 3-bis dell'art. 51
della legge n. 142/1990, ferma restando la possibilità di attribuire funzioni gestionali,
in relazione alla norma sopra citata, qualora nell'ente siano presenti le figure dei
responsabili degli uffici e dei servizi, i quali sono i titolari delle predette funzioni,
le stesse potranno essere attribuite al personale fuori pianta organica, mediante
previsione regolamentare che scorpori le funzioni attribuite loro, da quelle proprie del
titolare dell'ufficio o del servizio.
I contratti di cui alla norma in esame non possono avere durata superiore al mandato
elettivo del sindaco o del presidente della provincia e ciò, in quanto relativi a
personale legato con un rapporto di tipo fiduciario all'amministrazione.
Il relativo trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere
integrato, con provvedimento motivato dalla giunta, da una indennità "ad
personam", commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale degli
interessati, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni
di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e
l'eventuale indennità "ad personam" sono definiti in stretta correlazione con
il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale del personale. Il
contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari
il dissesto, o venga a trovarsi in condizioni strutturalmente deficitarie.
Il successivo comma 5 dell'art. 6 della stessa legge n. 127/1997 tende a creare un c.d.
"mercato del lavoro" per il personale facente parte delle predette dotazioni
organiche fuori pianta, di cui al precedente comma 4, prevedendo la risoluzione di diritto
del rapporto di impiego di un pubblico dipendente, dalla data di decorrenza del contratto
stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente
alla vacanza del posto in organico, o dalla data in cui la vacanza si verifica, la
riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o dalla data di
disponibilità del posto in organico.
Sono stati sollevati quesiti circa lo "status" giuridico attribuibile al
personale a tempo determinato, assunto mediante le sopracitate forme contrattuali, anche
in correlazione alla natura fiduciaria del rapporto esistente tra l'amministrazione che ha
proceduto alla nomina e gli stessi. In merito si ritiene, in virtù del richiamo
effettuato dal comma 4 al trattamento economico equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali, che lo
"status" giuridico di questi soggetti sia del tutto equiparabile a quello del
personale degli enti locali con contratto a tempo determinato, con conseguente
applicabilità, di tutte quelle norme di salvaguardia e tutela previste sia dalla vigente
legislazione, che dalla contrattazione collettiva. Conseguentemente, sono inapplicabili,
nei confronti del predetto personale, forme di recesso dal contratto "ad nutum"
per interruzione del rapporto di tipo fiduciario da parte della pubblica amministrazione,
se le stesse non siano state espressamente previste, dalla vigente legislazione o dalla
contrattazione collettiva.
Il successivo comma 7 dell'art. 6, sostitutivo del comma 6 dell'art. 51 della legge n.
142/1990, disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato (ed
in virtù del richiamo effettuato dal comma 3 dello stesso art. 6. La predetta normativa
è automaticamente estesa a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi) secondo le
modalità fissate dal regolamento degli uffici e dei servizi, in relazione ai criteri di
competenza professionale nonché agli obiettivi indicati nel programma amministrativo
fissato dal capo dell'amministrazione. E', altresì, ipotizzata la revoca dei predetti
incarichi in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o dell'assessore di
riferimento, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano
esecutivo di gestione, per responsabilità particolarmente grave e reiterata, nonché
nelle ipotesi indicate dall'art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993 e dai contratti
collettivi di lavoro.
Assume particolare rilevanza la previsione esistente nell'ultima parte del citato comma 7,
in cui si precisa che l'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente
assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. In merito, deve rilevarsi,
come tale norma incida profondamente nel preesistente status del rapporto di pubblico
impiego, di fatto eliminando, per i dipendenti degli enti locali, il c.d. "ius ad
ufficium", che correlava strettamente l'essere vincitore di un pubblico concorso per
un determinato posto, con l'incardinamento del soggetto al posto medesimo.
Il comma 8 del citato art. 6 aggiunge al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 142/1990 un
paragrafo, il quale stabilisce che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da
dipendenti dell'ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto o non versi
in condizioni strutturalmente deficitarie, da collaboratori assunti con contratto a tempo
determinato.
La norma suindicata non presenta particolari difficoltà interpretative, salvo precisare
che relativamente alla locuzione "per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di
controllo loro attribuite", l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni di indirizzo
e controllo è riferibile esclusivamente ai titolari e cioè al sindaco, al presidente
della provincia, alla giunta ed agli assessori, ed in nessun caso tali funzioni risultano
attribuibili ai collaboratori. Circa il contratto di lavoro applicabile agli stessi,
poiché quando la norma ha voluto derogare lo ha esplicitamente previsto, non può che
farsi riferimento al vigente contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli enti
locali.
Il comma 9 dello stesso art. 6 aggiunge all'art. 41 del decreto legislativo n. 29/1993 un
comma 3-bis il quale prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi degli enti locali (confermando pertanto, come già detto, l'attribuzione alla
giunta delle facoltà gestionali in tema di personale) disciplini le dotazioni organiche,
le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità
concorsuali nel rispetto dei principi fissati dai commi 1 e 2 dell'art. 36 del decreto
legislativo n. 29/1993.
In merito, nel riconfermare la riserva di tipo regolamentare per quel che riguarda le
dotazioni organiche, relativamente agli altri aspetti della citata riserva, si ritiene che
la relativa potestà debba essere esercitata nell'ambito rigido dei principi posti dalla
nostra Carta costituzionale ed in particolare: dall'art. 3, comma 1, che sancisce
l'uguaglianza sostanziale dei cittadini; dall'art. 4, comma 1, che riconosce a tutti il
diritto al lavoro; dall'art. 51, comma 1, che permette a tutti i cittadini, dell'uno e
dell'altro sesso, di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza; dall'art.
97, commi 1 e 3, che stabilisce l'organizzazione dei pubblici uffici in modo da assicurare
il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione nonché l'accesso agli impieghi
mediante concorsi; e dall'art. 120, comma 3, che sancisce il diritto dei cittadini di
esercitare, in qualunque parte del territorio nazionale, la loro professione, impiego o
lavoro.
Tali principi, posti direttamente dalla nostra Carta costituzionale, costituiscono un
limite inderogabile alle facoltà regolamentari riservate dal predetto comma 9 agli enti
locali.
Lo stesso comma 9 introduce, altresì, un comma 3-ter all'art. 41 del decreto legislativo
n. 29/1993.
Tale comma prevede che nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali, in
relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni, anche a carattere periodico,
al fine di assicurare un adeguato livello di svolgimento dei servizi pubblici, il
regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione di
personale a tempo determinato, per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di
rapidità e trasparenza, escludendo ogni forma di discriminazione.
Si prevede, altresì, che tali rapporti a tempo determinato non possano, a pena di
nullità, in nessun caso, essere trasformati a tempo indeterminato.
Tale norma semplifica le procedure assunzionali a tempo determinato nei comuni
caratterizzati dalla predetta tipologia, permettendo di creare, permanentemente,
graduatorie cui attingere per le assunzioni. In tal modo, si semplificano le procedure, in
relazione alle facoltà assunzionali concesse agli enti medesimi, con il disposto
dell'art. 16 del vigente C.C.N.L.
Il comma 10 inserisce, dopo l'art. 51 della legge n. 142 / 1990, l'art. 51-bis il quale
prevede che il sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti ed il
presidente della provincia, previa delibera della giunta, possono nominare un direttore
generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo
criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti
dall'organo di Governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal
presidente della provincia, e sovraintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza.
Spetta, in particolare, al medesimo direttore generale la predisposizione del piano
dettagliato degli obiettivi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del decreto
legislativo n. 77 / 1995, nonché la proposta del piano esecutivo di gestione previsto
dall'art. 14 dello stesso decreto legislativo.
A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro
assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della
provincia.
Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia previa
delibera della giunta.
La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente
della provincia.
Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla
nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra i comuni le cui
popolazioni sommate raggiungano i 15.000 abitanti.
In tal caso, il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o
unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Qualora non risultino stipulate tali convenzioni, e in ogni altro caso in cui il direttore
generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite, dal
sindaco o dal presidente della provincia, al segretario.
In merito, deve rilevarsi, come la previsione normativa è relativa ad un soggetto dotato
di poteri e capacità manageriali, il quale è legato con un rapporto di tipo strettamente
fiduciario nei confronti del sindaco o del presidente della provincia.
Trattasi di una figura professionale non contrattualizzata e, pertanto, sarà lo stesso
direttore generale a contrattare con l'amministrazione la propria retribuzione. A tale
facoltà fa da contrappeso la possibilità di revoca "ad nutum", in relazione al
semplice interrompersi del rapporto fiduciario.
Ne deriva un rapporto di tipo gerarchico - funzionale tra il direttore generale e i
dirigenti dell'ente: al primo, limitatamente ai poteri assegnatigli, i dirigenti
rispondono nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.
Il successivo comma 11 dell'art. 6 sostituisce il comma 5 dell'art. 55 della legge n. 142
/ 1990, prevedendo che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni
di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario, e sono esecutivi con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura.
In merito, deve rilevarsi come il predetto visto di regolarità sia strettamente legato
alla copertura finanziaria della spesa, e, pertanto, l'esame deve limitarsi alla verifica
della effettività della disponibilità delle risorse impegnate, essendo preclusa
qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti, di cui sono responsabili
i singoli dirigenti che li hanno emanati.
Il comma 12 prevede che gli enti locali, che non versino in situazioni strutturalmente
deficitarie, possono indire concorsi interni riservati al personale dipendente in
relazione a particolari profili o professionalità acquisite esclusivamente all'interno
dell'ente. Tale disposizione, nel sistema di accesso previsto dal decreto legislativo n.
29/1993 (art. 41, commi 1 e 3-bis) assume la caratteristica di normativa speciale.
In merito, deve rilevarsi come la medesima permetta di creare percorsi di professionalità
all'interno degli enti locali, in relazione all'esistenza di qualificazioni professionali
acquisibili esclusivamente mediante formazione interna.
Tale norma, che riprende sostanzialmente il contenuto dell'art. 24, sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, nell'ambito della sua applicazione
esclude qualsiasi forma di valutazione delle mansioni di fatto svolte dai dipendenti, in
quanto non costituisce mezzo di valutazione delle stesse, la cui disciplina è, in ogni
caso, riservata agli articoli 56 e 57 del decreto legislativo n. 29/1993.
Conseguentemente, l'ambito di applicazione della norma è da ricercarsi nella
individuazione dei predetti percorsi di professionalità, che escludano contestualmente la
possibilità di raggiungere dall'esterno un identico contenuto di specializzazione,
ritenuta indispensabile ai fini della copertura del posto (ad esempio in un impianto di
depurazione particolarmente complesso è ipotizzabile che per l'accesso al posto di capo
operaio addetto a quell'impianto sia richiesto come requisito l'aver svolto le funzioni di
addetto allo stesso per un certo periodo di tempo, ecc.).
Il comma 13, del medesimo art. 6, sostituendo il comma 1 dell'art. 18 della legge n.
109/1994, prevede che l'1% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, ovvero il
50% della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale
particolareggiato o esecutivo, sia destinato alla costituzione di un fondo interno da
ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o
titolare dell'atto di pianificazione - qualora esso personale abbia redatto direttamente i
progetti o i piani - il coordinatore unico, di cui all'art. 7, il responsabile del
progetto ed i loro collaboratori.
Il successivo comma 13-bis, prevede che il fondo, di cui al precedente comma, sia
ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento
dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, riconducendo
alla potestà regolamentare materie precedentemente rinviate alla contrattazione
collettiva.
La norma permette agli enti locali di poter meglio valorizzare eventuali professionalità
esistenti all'interno dell'ente stesso, incentivando adeguatamente il personale
interessato, e, allo stesso tempo, conseguendo un notevole risparmio finanziario.
I successivi commi reintroducono, nell'ambito dell'art. 6, il contenuto di parte dei
decreti-legge che ultimamente si sono susseguiti in tema di personale degli enti locali,
non reiterati a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale in materia, ed i
cui effetti erano stati fatti salvi dal comma 170 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
Il comma 14, sostituendo il comma 11 dell'art. 3 della legge n. 537/1993, esonera gli enti
locali non strutturalmente deficitari, con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, dalla
rilevazione dei carichi di lavoro.
Invece, per gli enti con popolazione superiore, si riconferma che la stessa costituisce
presupposto indispensabile per la rideterminazione della dotazione organica.
Si prevede, altresì, che la metodologia sia adottata con un atto di giunta che ne attesti
la congruità, nonché l'esclusione dai meccanismi di rilevazione dei carichi di lavoro
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.
Il comma 15, riprendendo il contenuto dei già citati decreti-legge, non convertiti,
sostituisce l'art. 16-bis del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 8, come convertito nella
legge 19 marzo 1993, n. 68, prevedendo la regionalizzazione delle procedure di mobilità
del personale in esubero degli enti locali dissestati, precisando, altresì, che le stesse
debbano essere espletate prioritariamente nell'ambito della provincia e della regione di
appartenenza dell'ente interessato.
A tal fine gli enti locali della regione in cui si trovino comuni o province che hanno
deliberato il dissesto (presenti in tutte le regioni ad eccezione della Valle d'Aosta e
del Friuli-Venezia Giulia) danno comunicazione dei posti vacanti di cui intendono
assicurare la copertura al Dipartimento della funzione pubblica.
Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il Dipartimento trasmette all'ente
l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilità
d'ufficio.
In mancanza di tale trasmissione, l'ente locale può avviare le procedure di selezione.
Il comma 16 esclude l'applicazione delle procedure di disponibilità, previste dai commi
da 47 a 52 della legge n. 537/1993, agli enti locali che non versino in situazioni
strutturalmente deficitarie.
Pertanto, i medesimi, qualora si trovino a gestire situazioni di eccedenza di personale,
possono applicare l'istituto generale della mobilità, ma non le speciali procedure di
disponibilità previste dalle sopracitate norme.
L'art. 6, comma 17, permette agli enti locali di far fronte alle situazioni di
illegittimità eventualmente esistenti nei medesimi, derivanti da applicazioni non
legittime del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Tale norma, che si caratterizza come normativa speciale, e, pertanto, non applicabile
analogicamente, si pone nella scia interpretativa ed applicativa dettata dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 1/1996 che ha dichiarato l'illegittimità del comma 6-bis
dell'art. 3 della legge n. 537/1993.
Il predetto comma 17 stabilisce che gli enti locali sono tenuti ad annullare, entro e non
oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 127, i provvedimenti
di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Gli stessi enti sono tenuti a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei
posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento.
Fino alla data di copertura dei posti resisi in tal modo disponibili, il personale
destinatario dei provvedimenti di inquadramento continua a svolgere le mansioni
corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo
trattamento economico.
Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento, si provvede
mediante concorsi interni per titoli, integrati da colloqui, ai quali sono ammessi a
partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, che abbiano
svolto almeno cinque anni di servizio nella medesima qualifica, nonché i dipendenti di
cui al comma in questione, anche se provvisti del titolo di studio immediatamente
inferiore previsto per l'accesso alla qualifica corrispondente.
La norma presenta alcune problematiche interpretative che così possono riassumersi:
1) Identificazione delle norme violate.
Si riterrebbe che in relazione alla terminologia adottata dalla legge: "inquadramenti
adottati in modo difforme dal decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1993, e
successive modificazioni e integrazioni", la norma si estenda a tutti gli
inquadramenti difformi operati dagli enti locali nel susseguirsi dei contratti (decreto
del Presidente della Repubblica n. 268/1987, decreto del Presidente della Repubblica n.
494/1987, decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, Contratto collettivo
nazionale di lavoro sottoscritto il 6 luglio 1995) e comprenda anche le violazioni per
inquadramenti difformi alla tipologia dell'ente così come previsto dall'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983.
La norma, poiché fa riferimento al termine "inquadramento" del personale, si
estende anche a tutte quelle disposizioni contrattuali che hanno portato ad inquadramenti
difformi in relazione ad eventuali posizioni personali nascenti dalla errata applicazione
della normativa di accesso prevista dagli stessi decreti del Presidente della Repubblica
(art. 24 decreto del Presidente della Repubblica n. 347/1983; art. 5 decreto del
Presidente della Repubblica n. 268/1987), e pertanto fa riferimento sia a violazioni
soggettive che di tipo oggettivo.
2) Termine di applicazione.
La norma pone un termine finale di applicazione, e cioè 3 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge.
Tale termine deve considerarsi perentorio.
Poiché la normativa fa riferimento al termine finale di applicazione, ma non a un termine
iniziale, si ritiene che la stessa sia applicabile a tutti quei casi in cui gli enti,
antecedentemente alla data di entrata in vigore del comma 17, abbiano annullato, in sede
di autotutela, i provvedimenti di inquadramento difforme del personale.
Pertanto, la norma risulterebbe applicabile anche in tutti quei casi in cui gli enti hanno
dato esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale n. 1/1996, reinquadrando il
personale negli originari profili e qualifiche.
Si ritiene, altresì, che la disposizione sia riferibile esclusivamente agli inquadramenti
difformi, presenti nell'ordinamento degli enti locali, in data antecedente alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge, e, cioè, al 16 maggio 1997.
3) Consolidamento delle mansioni svolte.
La norma prevede che, fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto
dell'annullamento, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi
indicato "continui a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica
attribuita".
Conseguentemente, si ritiene che pur potendo applicare la stessa alle ipotesi di
annullamento verificatesi antecedentemente alla entrata in vigore, non sia possibile
reinquadrare provvisoriamente i soggetti destinatari nella qualifica funzionale superiore,
poiché l'espressione "continua a svolgere", adottata dal legislatore,
presuppone l'attuale effettivo esercizio delle mansioni illegittimamente attribuite.
4) Campo di applicazione.
Presupposto di applicazione è l'esistenza di un inquadramento difforme che abbia portato
alla creazione, di un nuovo posto nella pianta organica - dotazione organica dell'ente.
E ciò in quanto operando in un sistema rigido di qualifiche funzionali, l'attribuzione di
un certo inquadramento ha portato automaticamente alla creazione nella struttura dell'ente
di un posto corrispondente, di differenziata posizione giuridica, in relazione al fatto
che non possono esistere nelle strutture organizzative ipotesi di inquadramento con
esercizio delle relative mansioni, senza che esistano, nello strumento organizzatorio, le
corrispondenti caselle.
Pertanto, mentre risulterebbero sanabili le posizioni individuali, che avendo operato
mediante una trasformazione del posto hanno portato alla creazione nella struttura della
corrispondente ipotesi organizzatoria, non sembra che possano essere considerate sanabili
tutte quelle situazioni in cui, non variando il profilo professionale e le relative
mansioni, risultino attribuiti livelli economici superiori o differenziati rispetto a
quelli previsti dalla contrattazione collettiva, senza l'esercizio delle relative mansioni
o la creazione di un corrispondente posto nella struttura organizzativa.
5) Partecipazione alle procedure concorsuali.
Si rappresenta che nella fattispecie ci troviamo in presenza di una vera e propria
procedura interna, per titoli, integrata da colloqui, cui sono ammessi a partecipare tutti
i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto
almeno 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica (e pertanto gli stessi, ai
fini della partecipazione, devono essere in possesso dei requisiti di accesso così come
previsto dalla vigente normativa).
Si può derogare al titolo di studio, in relazione all'effettivo esercizio delle mansioni
superiori, peraltro di fatto conferite, solo per i soggetti destinatari della norma di
autoannullamento, i quali possono partecipare ai concorsi interni purché in possesso del
titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l'accesso alla qualifica
corrispondente.
6) Applicabilità della norma alle qualifiche inferiori alla 4.
Si ritiene che il disposto normativo sia applicabile anche alle qualifiche inferiori alla
4 in quanto viene posta in essere, "ex lege", una procedura concorsuale interna
e, in virtù dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18
settembre 1987, n. 392, disciplinante modalità e criteri per l'avviamento e la selezione
dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987, è in ogni caso fatta salva
la facoltà di non procedere alla richiesta dagli uffici di collocamento, relativamente
alle quote riservatarie nell'ambito del pubblico impiego.
Il comma 18 apporta alcune modifiche all'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(legge di accompagno alla finanziaria 1996) prevedendo: alla lettera a) l'introduzione di
alcune modifiche al comma 14 della medesima, la quale, così, prevede che gli enti locali
non dissestati e non strutturalmente deficitari - i quali, alla data del 30 novembre 1996,
utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi
dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1994 -
possono bandire, entro il 31 dicembre 1997, concorsi riservati per titoli per la
trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato,
secondo le procedure stabilite dall'art. 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 1993, n. 236.
La lettera b), intervenendo sul comma 15 della citata legge n. 549/1995, prevede che gli
enti non dissestati e non strutturalmente deficitari, per i servizi connessi ad attività
didattiche, educative e formative, per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti,
possono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, bandire concorsi riservati
al personale già in servizio presso lo stesso ente che abbia prestato servizio, anche non
continuativo, negli anzidetti settori per periodi complessivi lavorativi non inferiori a
24 mesi.
Il comma 19, riprendendo una norma inserita nei precedenti decreti-legge non convertiti,
prevede che gli enti non strutturalmente deficitari, in caso di sospensione cautelare nei
confronti di un impiegato sottoposto a procedimento penale, possano coprire la temporanea
vacanza, con assunzioni a tempo determinato.
Il successivo comma 20 modifica il comma 3-bis, primo periodo, dell'art. 1 del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, nella legge 20
dicembre 1995, n. 549, prevede che le nuove amministrazioni, elette a seguito di
scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose, sono autorizzate ad
utilizzare contributi statali di natura corrente, nei limiti delle disponibilità dei
relativi bilanci, per coprire vacanze di organico attraverso il bando di appositi
concorsi, qualora abbiano l'organico del personale scoperto in misura pari al 20% della
pianta organica.
Possono essere messi a concorso posti nella misura corrispondente alla differenza tra la
copertura della pianta organica e l'80% della pianta organica stessa, vigente prima della
data del 31 agosto 1993.
In tal modo vengono ad essere facilitate le assunzioni nelle predette nuove
amministrazioni, le quali possono fare riferimento, nei limiti previsti dalla stessa
norma, alla pianta organica preesistente al 31 agosto 1993, e, pertanto, non
ridimensionata dall'art. 3, comma 6, della legge n. 537/1993, che ha previsto
l'abbattimento, ai fini della nuova riorganizzazione degli uffici e dei servizi, di tutti
i posti vacanti esistenti a tale data.
Il comma 21 del citato art. 6 , infine, prevede che per gli enti locali, in deroga a
quanto previsto dall'art. 3, comma 22, della legge n. 537/1993, le graduatorie concorsuali
rimangono efficaci per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione, per l'eventuale
copertura dei posti successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per quelli
istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
La disposizione di cui al citato comma 20 ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.
Tale ultima precisazione è legata al fatto che i preesistenti decreti-legge in tema di
gestione di personale degli enti locali, e da ultimo il decreto-legge 4 ottobre 1996, n.
516, di cui l'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha reso validi gli
atti e i provvedimenti adottati ed ha fatto salvi i procedimenti instaurati, hanno avuto
efficacia fino al 4 dicembre 1996.
In tal modo si verifica una continuità normativa che permette, in virtù del susseguirsi
ininterrotto delle norme aventi un identico contenuto e contestuale efficacia, di
attribuire valenza triennale a tutte le graduatorie già esistenti e non ancora scadute.
Ulteriori norme in tema di personale degli enti locali si rinvengono all'art. 17, comma
18, il quale, nell'ultima parte, prevede che i dipendenti degli enti locali a tempo
parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare
attività lavorativa presso altri enti.
La norma, pertanto, innovando sulla preesistente disciplina del part-time, permette ai
dipendenti degli enti locali, che optino per tale regime, di poter contestualmente avere
più rapporti di lavoro con altri enti locali, purché autorizzati.
Il successivo comma 22 dell'art. 17 della citata legge, estende al personale dirigenziale
ed equiparato delle pubbliche amministrazioni, e, pertanto, anche al personale degli enti
locali, la normativa di cui all'art. 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, avente ad
oggetto: "Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari
di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti".
Il comma 47 dello stesso art. 17, interviene sull'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, apportando alcune modifiche. In particolare, la lettera a) prevede che le
disposizioni limitative sulle assunzioni, previste dal comma 4 della stessa norma, non si
applichino al personale degli enti locali, limitatamente a quelli che non versino in
situazioni strutturalmente deficitarie.
Viene, pertanto, ribadito che gli unici limiti assunzionali, per gli enti non
strutturalmente deficitari, sono quelli che derivano dal proprio bilancio.
La lettera b) dello stesso comma 47 prevede, altresì, che il divieto, esistente fino al
30 giugno 1997 di cui al comma 10 del citato art. 1 della legge n. 549/1995, di
individuare uffici di livello dirigenziale ulteriori rispetto a quelli già esistenti alla
data del 10 agosto 1995 non si applica agli enti locali non strutturalmente deficitari.
Infine, il comma 49 dello stesso art. 17, prevede che le disposizioni di cui all'intero
art. 6 della legge n. 127 e del precitato comma 47 si applichino agli enti locali che
hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, nei limiti previsti dall'art. 1, comma 7, della citata legge n.
549/1995 e, cioè, a condizione che la percentuale della spesa per il personale sulle
spese correnti risulti ridotta o invariata.
Ulteriori norme in tema di gestione del personale degli enti locali, sono previste dai
commi 132, 133 e 134 del citato art. 17.
Il comma 132 prevede che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire
funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni, in materia di sosta, a
dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree
oggetto di concessione.
Purtuttavia, la procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo
servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti.
Comunque, i gestori possono esercitare tutte le funzioni necessarie al recupero delle
evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compreso il rimborso delle spese.
Il comma 133 stabilisce, altresì, che le funzioni di cui al precedente comma 132 sono
conferite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico nelle forme
previste dagli articoli 22 e 25 della legge n. 142/1990.
A tale personale sono, altresì, conferite con le medesime modalità di cui al precedente
comma le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle
corsie riservate al trasporto pubblico.
Da ultimo, il comma 134, intervenendo sul comma 5 dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n.
65 (legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), prevede che gli addetti al
servizio di polizia municipale, ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica
sicurezza, possono portare, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale,
senza licenza, le armi in relazione al tipo di attività, nei termini e nelle modalità
previste dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito
territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui al comma 4 dello stesso art. 5.
Tale norma precisa quanto era già vigente nell'ordinamento e, cioè, che, per gli addetti
al servizio di polizia municipale, il porto senza licenza delle armi è possibile
nell'ambito della disciplina dettata in tal senso dal consiglio comunale ed inserita nel
relativo regolamento, che peraltro può prevedere lo svolgimento di servizi non armati.
In relazione alle complessità delle problematiche prospettate, al fine di instaurare un
sempre più proficuo rapporto di collaborazione con le autonomie locali intende istituire
uno "sportello di servizio" per i temi della gestione del personale, cui gli
enti locali potranno far capo per i profili interpretativi.
Tale sportello risponderà ai numeri telefonici: 06-46548101, 06-46548102, 06-46548103.
Si prega portare, con cortese sollecitudine, quanto sopra a conoscenza degli enti locali
interessati, fornendo un cortese cenno di assicurazione.
Il Ministro: Napolitano
ASTREA non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nel testo. Unica fonte certa ed utilizzabile è la Gazzetta Ufficiale.
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