La Dichiarazione dei Diritti
dell'Uomo (1948 - 1998)
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia
umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad
atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in
cui gli esseri umani godono delle libertà di parola e di credo e della libertà dal
timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme
giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costrettto a ricorrere, come ultima
istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le
Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede
nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana,
nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il
progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiora libertà:
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con la
Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della
massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come ideale comune da
raggiungere da tutti i popoli e da tutte la Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni
organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di
promuovere, con l'insegnamento e con l'educazione, il rispetto di questi diritti e di
queste libertà e di garantire, mediante misure progressive di carattere nazionale ed
internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i Popoli
degli Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di tolleranza.
Articolo 2
1. A ogni individuo spettano i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello Statuto Politico,
giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persione appartiene, sia che
tale territorio sia indipendente o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non
autonomo, ovvero soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha il diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria
persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù
e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli,
inumani e degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità
giuridica.
Articolo 7
Tutti sono uguali davanti alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una
eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro
qualsiasi discriminazione che violi la presente Dichiarazione, come contro qualsiasi
incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad una effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali
nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla
Costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in condizioni di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica
udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione
dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni causa penale che gli
venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di un reato è ritenuto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia
avuto garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od ommissivo che, al
momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena
superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del
suo onore e della su a reputazione. Ogni individuo ha il diritto di essere tutelato dalla
legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di
ogni Stato.
2. Ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di
ritornare nel proprio Paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo per sottrarsi
alle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato
per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha il diritto a una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né dal
diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di formare una famiglia,
senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri
coniugi.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con
altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale
diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di
manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria
religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e
nell'osservanza di riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto
di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha dirito alla libertà di riunione o di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di una associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al Governo del proprio Paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere, in condizione di parità, ai pubblici impieghi
del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del Governo; tale volontà deve
essere espressa attraverso periodiche e veridiche elezioni, effettuate a suffragio
universale ed uguale, e con votazione segreta o secondo una procedura equivalente alla
libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quando membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale,
nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione
internazionale, ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei
diritti economici, sociali e culturali, indispensabili alla sua dignità ed al libero
sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e
soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale
lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che
assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed
integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei
propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole
limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il
benessere proprio e della famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al
vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha
diritto alla sicurezza in casi di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza,
vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i
bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione
sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per
quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti
e l'istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al
rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve
promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi
razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento
della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da
impartire ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della
comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi
benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti
da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale ed internazionale nel quale i diritti e le
libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il
libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà ognuno deve essere sottoposto
soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il
riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le
giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale di una
società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in
contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nella presente Dichiarazione nulla può essere interpretato nel senso di implicare un
diritto di qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un
atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
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