STATUTO
COMUNE DI NOVARA
Titolo primo
PRINCIPI GENERALI
Art.1 (Ruolo del Comune)
1. Il Comune di Novara, nel rispetto dei principi fissati dalla
Costituzione, conformemente ai principi dettati dalla legge e dal presente
Statuto, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo.
2. Sono di competenza del Comune tutti gli interessi, non meramente
individuali, che riguardano la comunità locale costituita dai cittadini che
risiedono o che operano a Novara. Sono fatte salve tutte le competenze
attribuite dalla legge ad altre Pubbliche Amministrazioni.
3. Il Comune di Novara opera, nell'ambito delle proprie competenze, per
garantire a tutti i cittadini una migliore qualità di vita e per attuare il
principio di eguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione; adotta, secondo
i principi e con le modalità previste dall'art.2 comma 5 L. 10.4.91 n. 125,
piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che,
di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e
nel lavoro tra uomini e donne. Nei limiti delle sue competenze, orienta la vita
urbana così da attuare sempre meglio le esigenze dei cittadini, delle famiglie
e di tutte le componenti cittadine. Assicura, di norma, la presenza di uomini e
donne nella giunta, negli organi collegiali del Comune, negli enti, nelle
aziende e istituzioni da esso dipendenti.
4. Il Comune promuove la piena affermazione dei diritti inviolabili della
persona. Assicura a tutti i cittadini il godimento e la tutela dei loro diritti,
in particolare nei riguardi delle categorie più svantaggiate e delle persone
più bisognose, verso le quali l'attenzione e l'iniziativa dell'amministrazione
comunale è prioritaria.
5. Salvaguarda la salute dei cittadini e l'igiene pubblica.
6. Riconosce il valore delle libere forme associative.
7. Promuove ed educa alla tutela della vita umana, della persona e della
famiglia; nonché alla valorizzazione sociale della maternità e della
paternità; assicura sostegno corresponsabile ai genitori nell'impegno di cura e
di educazione dei figli.
8. Il Comune, in coerenza con i dettami delle Nazioni Unite sui diritti
dei bambini e dei giovani, riconosce la priorità dell'investimento sociale e
culturale sull'infanzia; promuove lo sviluppo di una società solidale che
garantisca ai bambini i diritti inalienabili alla vita, al rispetto
dell'identità individuale, etnica, linguistica, culturale, religiosa; promuove
l'istruzione e la formazione nel quadro istituzionale dei valori fissati nella
Costituzione.
9. Il Comune sviluppa e consolida un'ampia rete di servizi pubblici
sociali ed educativi, favorendo e sollecitando la partecipazione attiva degli
utenti e degli operatori alla gestione degli stessi.
10. Il Comune promuove la salvaguardia dell'ambiente, l'organico ed
equilibrato assetto del territorio; tutela e valorizza le risorse naturali,
culturali, storiche ed artistiche del territorio comunale; educa al risparmio
delle risorse non rinnovabili; educa al rispetto verso tutte le forme di vita.
11. Il Comune concorre a promuovere la piena integrazione della persona
handicappata nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società' e ne
garantisce il pieno rispetto dei diritti di libertà e autonomia.
Art.2 (Attribuzioni fondamentali del
Comune)
1. Il Comune di Novara, conformemente a quanto previsto dall'art.9
della legge 8 giugno 1990, n.142, esercita tutte le funzioni amministrative che
non siano attribuite espressamente dalla legge ad altre Pubbliche
Amministrazioni e che riguardano la popolazione e il territorio comunale, con
particolare riferimento ai servizi socio-assistenziali, ai servizi pubblici
locali, all'assetto e alla utilizzazione del territorio, allo sviluppo economico
sostenibile e alla valorizzazione dei beni culturali.
Art.3 (Caratteri dell'azione
amministrativa)
1. Il Comune di Novara assume inoltre come obiettivi fondamentali per la
propria azione amministrativa lo sviluppo sociale, culturale ed economico della
comunità locale, la promozione della solidarietà fra i cittadini, la
salvaguardia del lavoro e dei livelli occupazionali, la formazione al lavoro.
2. Nell'esercizio della sua attività, il Comune di Novara si ispira ai
principi della programmazione, della partecipazione e della trasparenza
amministrativa e persegue obiettivi di efficienza, di efficacia, di economicità,
di imparzialità e di equità; persegue, inoltre, l'obiettivo della
semplificazione dei procedimenti e degli atti.
3. Il Comune struttura e adegua la propria organizzazione secondo i
principi e le esigenze del decentramento e della partecipazione".
Art.4 (Rapporti con gli altri enti)
1. Il Comune di Novara si attiene al principio della collaborazione
nei rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni. In particolare assume come
criterio quello della consultazione con i Comuni e con gli altri enti locali
quando siano di sua competenza scelte o decisioni che possano coinvolgere
interessi specifici di altre comunità locali.
2. Il Comune di Novara partecipa alla formazione dei piani e dei
programmi della Regione Piemonte, della Provincia di Novara e di altri Enti
territoriali, con le modalità previste dalla legislazione regionale.
3. Il Comune di Novara promuove forme di collaborazione con le Aziende
Sanitarie operanti nella zona per realizzare il coordinamento fra i servizi
sociali e sanitari nel territorio.
4. Il Comune, in conformità ai principi della Carta Europea delle
Autonomie Locali e nel rispetto delle leggi della Repubblica promuove rapporti e
forme di collaborazione con Enti di altri Paesi, anche al fine di contribuire
alla realizzazione dell'Unione Europea, della cooperazione internazionale e
dell'integrazione tra i popoli.
Art.5 (Stemma e gonfalone)
1. Il Comune di Novara ha lo stemma riconosciuto con R.D. 24 ottobre
1928, n.7714, costituito da "scudo rosso, alla croce d'argento, fregiato di
ornamenti di Città".
2. Un apposito regolamento disciplina l'uso del gonfalone cittadino ed i
casi di utilizzo dello stemma da parte di enti operanti a Novara, per iniziative
di rilevanza sociale e culturale.
Titolo secondo
ORDINAMENTO DEL COMUNE
Art.6 (Gli organi del Comune)
1. Gli organi del Comune sono il Consiglio Comunale, la Giunta
Comunale e il Sindaco.
Capo primo: il Consiglio Comunale
Art.7 (Attribuzioni)
1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo del Comune.
2. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono in unica convocazione,
con previsione di una o più sedute per ciascuna convocazione.
Il Consiglio Comunale è validamente costituito con la presenza di 1/3 dei
consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.
Il regolamento del Consiglio Comunale può prescrivere la presenza di un numero
più elevato di consiglieri per l'assunzione, in casi tassativi, di determinate
delibere o per gli atti di sindacato ispettivo.
3. Nell'esercizio delle sue competenze deliberative, il Consiglio, fra
l'altro:
a) esprime la propria funzione di programmazione, in particolare con l'adozione
di un documento di indirizzo generale finalizzato alla predisposizione del
bilancio annuale e pluriennale, comprendente l'analisi dell'andamento
complessivo delle risorse disponibili, le priorità di intervento e
l'assegnazione delle risorse per grandi aggregati, sia in termini qualitativi
che quantitativi;
b) 1) nomina i rappresentanti del Comune di propria competenza, 2) definisce gli
indirizzi cui essi debbano attenersi, 3) delibera ai fini dell'eventuale
dissenso motivato previsto dall'art.14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando
siano promosse o debbano essere promosse procedure per accordi di programma o
conferenze di servizi, che inseriscano ad atti di propria competenza;
c) esprime il punto di vista del Comune, nel caso di procedure di consultazione
obbligatoria o di procedure di intesa previste dalla legge per l'adozione di
atti di altre Amministrazioni pubbliche che possano comportare la modifica di
atti di competenza del Consiglio comunale stesso.
4. Il Consiglio esercita inoltre, con riguardo all'assetto e
all'amministrazione del Comune, delle Istituzioni, delle Aziende speciali e
degli altri enti dipendenti dal Comune, le funzioni di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo demandategli dalla legge ed in particolare dall'art. 32
della legge 142 del 1990, dallo Statuto e dai regolamenti.
5. In particolare il Consiglio Comunale :
a) partecipa, secondo le modalità fissate nel presente statuto, alla
definizione e all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel proprio mandato; delibera
inoltre gli indirizzi generali che devono essere attuati dal Sindaco, dalla
Giunta Comunale, dai Consigli Circoscrizionali e dagli altri organi e soggetti
attraverso i quali si esplica l'azione del Comune;
b) esamina la relazione annuale del Difensore Civico prevista dal successivo
art. 91, ed assume, nell'ambito delle proprie competenze, le iniziative
conseguenti ad essa o ad altri interventi del Difensore Civico presso il
Consiglio, per assicurare l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione
amministrativa;
c) verifica con periodicità annuale, al momento della presentazione del
bilancio consuntivo, l'attuazione delle linee programmatiche da parte del
Sindaco, della Giunta Comunale e dei singoli Assessori. Approva mozioni: a)
sull'operato del Sindaco; della Giunta Comunale e dei singoli Assessori; degli
uffici e dei servizi comunali; b) sull'attività delle Istituzioni, delle
Aziende Speciali e degli Enti dipendenti dal Comune; c) sull'operato dei
rappresentanti del Comune in enti e società;
d) approva gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi
commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 36, 3° comma della legge n. 142
del 1990;
e) discute interpellanze e interrogazioni anche in apposita seduta;
f) approva gli atti fondamentali delle Istituzioni e delle aziende speciali,
nonché ogni altro atto che la legge riserva alla competenza del Consiglio
Comunale;
g) delibera gli indirizzi ai quali deve attenersi il Sindaco per la nomina, la
designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e
Istituzioni.
6. Il Consiglio Comunale delibera il regolamento che fissa le modalità
attraverso le quali sono fornite al Consiglio i servizi, le attrezzature e le
risorse finanziarie ed eventualmente anche le strutture apposite, necessari per
il suo funzionamento e per quello dei gruppi consiliari.
Art.8 (Deliberazioni e atti
fondamentali)
1. Ferme restando le disposizioni dello Statuto e del regolamento interno
del Consiglio circa il numero minimo dei consiglieri che devono essere presenti perché
il Consiglio possa deliberare, le deliberazioni sono adottate dal Consiglio
Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti, o,
nel caso di scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei voti
validi. E' però richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati per le
seguenti deliberazioni e atti fondamentali:
a) linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare,
presentate dal Sindaco all'inizio del mandato;
b) bilancio annuale di previsione ed allegati, relazione previsionale e
programmatica e bilancio pluriennale;
c) piano regolatore generale e sue varianti generali;
d) proposta di indizione di referendum;
e) statuto delle Aziende speciali e regolamento delle istituzioni;
f) scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici di cui all'art. 22 della
legge 142;
g) in tutti i casi in cui la legge o il presente Statuto lo prevedano.
2. Quando, nel corso della discussione, venga modificata una proposta,
sulla quale erano intervenuti i pareri prescritti dall' art.53 della legge n.142
del 1990, la nuova proposta viene posta in discussione nella seduta successiva,
per consentire nel frattempo l'acquisizione dei pareri citati.
Non si procede al rinvio se le modifiche apportate non comportino una variazione
nell'impegno di spesa né una diminuzione delle entrate e non incidano in modo
rilevante sul contenuto tecnico-amministrativo della proposta.
3. Il voto dei consiglieri comunali ‚ espresso in forma palese, tranne
che nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.
Art. 9 (Presidenza - Sedute)
1. Il Consiglio e' convocato e presieduto dal Presidente eletto
dall'assemblea o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso
di assenza del Presidente o del Vice Presidente, dal Consigliere anziano, come
individuato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 415 del 1993.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Comunale
nel suo seno, a scrutinio segreto con votazioni separate, nella seduta
(convocata dal Sindaco) immediatamente successiva all'elezione del Consiglio
Comunale, presieduta dal Consigliere anziano, subito dopo la convalida degli
eletti, o nella seduta successiva alla vacanza per un qualsiasi motivo
dell'Ufficio.
3. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avvengono con il voto
della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune. Se dopo due votazioni
nessuno ottiene tale maggioranza, si procede nella stessa seduta alla votazione
di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti
nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi ottiene il maggior numero di
voti, o il più anziano di età in caso di parità di voti.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato con delibera
del Consiglio Comunale sulla base di una proposta motivata e sottoscritta da
almeno i 2/5 dei consiglieri assegnati. La proposta di revoca è approvata, per
appello nominale, dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei
consiglieri assegnati.
5. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria nel periodo fra il 1
gennaio e il 31 luglio e nel periodo fra il 16 settembre e il 31 dicembre di
ciascun anno. Le altre sessioni sono straordinarie.
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo che nei casi
previsti dal regolamento interno del Consiglio.
7. Il Segretario Generale partecipa alle sedute con funzioni consultive,
referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Il verbale è
perfezionato con la sottoscrizione da parte del Segretario e da parte di chi
presiedeva la seduta consiliare all'atto della deliberazione.
Art.10 (Formazione dell'ordine del
giorno - Potere di iniziativa)
1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio Comunale, ne
assicura il regolare svolgimento ed esercita le funzioni di polizia consiliare.
Il regolamento interno del Consiglio fissa le regole generali alle quali si deve
attenere il Presidente per la determinazione dell'ordine di trattazione delle
pratiche.
2. Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio in un
termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un quinto dei
Consiglieri, o il Sindaco, inserendo nell'ordine del giorno le questioni
richieste.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, nell'ordine del giorno, è
tenuto a inserire tutte le proposte di deliberazione, le interrogazioni e le
mozioni che gli siano pervenute da parte della Giunta, delle Commissioni
consiliari o dai singoli consiglieri, nonché‚ le petizioni e le proposte
dirette al Consiglio ai sensi degli articoli 42 e 43 del presente Statuto, a
condizione che esse siano pervenute entro i termini fissati nel regolamento
interno del Consiglio. Sulle proposte di deliberazione esclusi i meri atti di
indirizzo, devono essere acquisiti il parere in ordine alla sola regolarità
tecnica del responsabile del servizio interessato, nonché il parere del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile ove la delibera
comporti impegni di spesa o diminuzione di entrate.
4. E' nella facoltà del Sindaco richiedere l'inserimento nell'ordine del
giorno di proposte di deliberazioni, interrogazioni e mozioni che abbiano
carattere di urgenza e che siano pervenute dopo la scadenza del termine fissato
al comma precedente.
Art. 11 (I Consiglieri Comunali)
1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed
esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere comunale che, senza giustificato motivo, sia risultato
assente per 2 convocazioni consecutive, seguite da regolari sedute, è
dichiarato decaduto. A tal fine il Presidente del Consiglio Comunale segnala
senza indugio al consigliere interessato il verificarsi della causa di decadenza
e lo invita a presentare le proprie giustificazioni entro sette giorni dal
ricevimento della segnalazione.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile
successiva, previo esame delle giustificazioni eventualmente presentate dal
consigliere.
Art. 12 (Diritti dei Consiglieri
Comunali)
1. Ai consiglieri comunali sono assicurati i diritti di informazione
previsti dall'art. 31, 5° comma, della legge n.142 del 1990 e da ogni altra
disposizione di legge. A tal fine i consiglieri hanno diritto di ottenere tutte
le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del loro mandato e
hanno diritto di partecipare alle Commissioni Consiliari; a quelle cui non siano
stati assegnati, hanno diritto di partecipare senza diritto di voto e senza
incidenza sul quorum; hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia
delle delibere e dei provvedimenti del Comune e delle aziende ed enti da esso
dipendenti, nonché‚ dei relativi atti interni o preparatori. I consiglieri
non possono avere copia degli atti che siano permanentemente o temporaneamente
riservati. I consiglieri formulano le loro richieste direttamente ai dirigenti
del Comune o alle aziende ed enti da esso dipendenti, che sono tenuti a prestare
la loro piena collaborazione.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura che i fascicoli delle
pratiche relative ad oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio
Comunale siano depositate presso la Segreteria comunale, per la consultazione e
l'esame da parte dei consiglieri comunali, per almeno tre giorni lavorativi
prima della seduta del Consiglio, salvo che nell'ipotesi di convocazione urgente
del Consiglio. In tal caso il deposito è effettuato almeno un giorno lavorativo
prima della seduta del Consiglio. Entro la stessa scadenza devono essere
depositate presso la Segreteria comunale, per la consultazione e l'esame da
parte dei consiglieri comunali, le proposte di deliberazioni, corredate dai
pareri prescritti dall'art.53 della legge n.142 del 1990 e dall'attestazione
della copertura finanziaria dell'eventuale spesa ai sensi dell'art.55 comma 5
della stessa legge.
3. Se le pratiche e le proposte di deliberazioni non sono state poste a
disposizione dei consiglieri comunali, su richiesta anche di un solo
consigliere, il Presidente sospende la discussione e rinvia l'esame ad ulteriore
seduta.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi contemplati
dalla legge e dai relativi regolamenti applicativi.
5. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare proposte di
deliberazioni al Consiglio Comunale, nonché‚ emendamenti alle proposte in
discussione, con le modalità fissate nel regolamento interno. Possono
presentare interrogazioni al Sindaco o agli assessori e presentare mozioni, che
vengono inserite nell'ordine del giorno del Consiglio.
Art.13 (Commissioni consiliari)
1. Con propria delibera, il Consiglio comunale istituisce apposite
Commissioni permanenti per un esame preventivo di proposte di deliberazioni o
comunque per la valutazione di questioni di competenza del Consiglio.
2. La delibera del Consiglio comunale che istituisce una Commissione
consiliare permanente individua le materie di competenza della Commissione. Con
apposito regolamento sono disciplinate la composizione, le modalità di
designazione dei componenti da parte di ciascun gruppo, le modalità di elezione
dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, le modalità di funzionamento e le
forme di pubblicità dei lavori. Le Commissioni, inoltre, possono espressamente
richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, di Assessori e di
Presidenti di Circoscrizione. Possono inoltre chiedere, previa comunicazione
alla Giunta, la presenza di funzionari del Comune e di amministratori e
dirigenti degli Enti, delle Istituzioni e delle Aziende dipendenti. Possono
inoltre consultare rappresentanti di Enti, Associazioni, Consulte ed acquisire
l'apporto di esperti.
In ogni caso, i consiglieri che siano componenti della maggioranza consiliare
non possono essere presidenti delle Commissioni Consiliari istituite per
svolgere funzioni di controllo o di garanzia.
E' istituita una Commissione Consiliare Permanente, formata da tutte le
consigliere comunali, per promuovere la considerazione della condizione e delle
esigenze femminili ai fini dell'attività amministrativa del Comune. La
Commissione elegge, fra le sue componenti, una consigliera con compiti di
Presidente.
4. Le Commissioni consiliari svolgono solo funzioni consultive. Il
regolamento può attribuire alle Commissioni funzioni redigenti, riservando
comunque al Consiglio l'approvazione finale degli atti. Il Consiglio può
affidare alle Commissioni compiti di studio che comunque interessino il Comune.
Il fatto che una proposta sia già stata esaminata da una Commissione non
preclude in alcun modo la riapertura della discussione nel Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio Comunale può istituire, con propria delibera,
Commissioni consiliari speciali con compiti definiti dal Consiglio stesso. Tali
Commissioni speciali sono composte e operano secondo le modalità previste dal
regolamento e svolgono funzioni consultive.
6. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche salvo i casi
previsti dal regolamento.
Art.14 (Conferenza dei Capigruppo)
1. La Conferenza dei Capigruppo, che è presieduta dal Presidente del
Consiglio e nella quale sono rappresentati tutti i gruppi consiliari, concorda e
definisce: a) la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, b) gli
argomenti principali dei lavori del successivo Consiglio Comunale.
Il regolamento disciplina la Conferenza dei Capigruppo. Alle riunioni partecipa
di diritto il Sindaco.
Art.15 (Gruppi consiliari)
1. Ciascun consigliere, secondo le modalità fissate nel regolamento
interno del Consiglio, subito dopo la convalida comunica a quale gruppo
consiliare intenda iscriversi. Se non indica alcun gruppo, egli viene iscritto
di diritto nel gruppo misto.
2. Ciascun gruppo deve avere almeno tre iscritti. Se non viene raggiunto
il numero di adesioni necessario per la formazione di un gruppo i consiglieri
confluiscono di diritto nel gruppo misto, che non è soggetto ad alcuna
limitazione di iscritti. E' ammessa la costituzione di gruppi consiliari con
meno di tre iscritti, solo nel caso di consiglieri che rappresentino una
Art.16 (Regolamento interno del
Consiglio)
1. L'organizzazione interna e le modalità per il funzionamento del
Consiglio comunale sono disciplinate dal regolamento interno del Consiglio. Il
regolamento disciplina, altresì, le modalità di funzionamento delle
Commissioni consiliari e la formazione dei gruppi consiliari.
2. Il regolamento interno del Consiglio è approvato col voto favorevole
della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune e deve disciplinare:
a) l'iniziativa per le deliberazioni consiliari; essa spetta alla Giunta
Comunale, alle Commissioni consiliari, ai singoli consiglieri;
b) le modalità di richiesta di convocazione del Consiglio Comunale da parte di
un quinto dei consiglieri o del Sindaco (ai sensi dell'art.31, 7° comma della
legge n.142 del 1990). Anche in questo caso ogni richiesta deve essere
accompagnata, se attinente all'assunzione di una deliberazione, dalla relativa
proposta e, se attinente invece alla discussione di una mozione, dal relativo
testo;
c) le modalità e il termine entro cui devono pervenire petizioni e proposte di
deliberazioni ovvero mozioni e interrogazioni affinché‚ esse siano inserite
nell'ordine del giorno;
d) i criteri per la formazione dell'ordine del giorno, ivi compreso l'ordine di
trattazione delle mozioni; la trattazione delle interrogazioni deve seguire
quello cronologico di presentazione.
Il Consiglio può deliberare, con la maggioranza dei consiglieri assegnati, la
modificazione dell'ordine degli argomenti da esaminare nella seduta in corso,
salvo nel caso di deliberazioni che devono essere assunte per legge entro
scadenze determinate;
e) le modalità e i tempi per la convocazione. In particolare, l'avviso di
convocazione deve essere indirizzato al domicilio che ogni consigliere è tenuto
a indicare subito dopo la convalida dell'eletto. In mancanza di questa
indicazione, il consigliere si intende domiciliato presso la sede del Comune;
le sedute del Consiglio, con particolare riferimento alle modalità ed ai tempi
per la discussione di proposte, di emendamenti, di mozioni, alla fissazione del
tempo massimo riservato all'intervento di ciascun consigliere o gruppo
consiliare, alla fissazione di un eventuale tempo massimo riservato, all'inizio
di ciascuna seduta, alla possibilità che venga data la
Art.17 (Nomina
del Sindaco e della Giunta Comunale - Sfiducia)
1. L'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta avvengono con le
modalità previste dalla legge.
2. La mozione di sfiducia deve essere depositata presso la Segreteria
comunale.
Capo secondo: la Giunta Comunale
Art.18 (Composizione e nomina)
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di
componenti (Assessori) non superiori al massimo consentito dalla legge.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei
componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di
compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori
partecipano, con diritto di intervento, alle sedute del Consiglio Comunale e
delle Commissioni Consiliari e possono prendere la parola in tali sedute; non
concorrono, però, alla formazione del numero legale e non partecipano alle
operazioni di voto.
3. Il Sindaco nell'esercizio del proprio potere di nomina attua le
disposizioni di legge per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella
Giunta e negli organi collegiali del Comune nonché degli Enti, Aziende ed
Istituzioni da esso dipendenti.
Art. 19 (Funzionamento)
1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che la presiede e ne
stabilisce l'ordine del giorno.
2. Le deliberazioni della Giunta devono essere assunte con la presenza di
almeno la maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
3. Le sedute della Giunta sono segrete; tuttavia la Giunta stessa, per
singole sedute, può disporre che esse si svolgano alla presenza del pubblico.
4. La Giunta può richiedere a dirigenti o ad altri dipendenti del Comune
di intervenire alle sedute per esporre le loro considerazioni su determinate
pratiche. Può invitare altresì esperti, anche esterni all'Amministrazione, in
relazione a determinate questioni.
5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale.
Art.20 (Attività)
1. a) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del
Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di
amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e che non sono
espressamente demandati dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti alla
competenza di altri organi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli
indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla
propria attività e sullo stato di attuazione di piani e programmi; svolge
attività di impulso e proposta nei confronti dello stesso;
b) La Giunta, salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dirigenti in
base alla legge ed allo Statuto, provvede in materia di acquisti e alienazioni
immobiliari, relative permute, appalti, concessioni, ai sensi dell'art.32,
lettera m), della legge 8 giugno 1990 n.142, quando gli elementi determinanti
dell'intervento, compresa l'indicazione di massima del relativo ammontare, sono
stabiliti in atti fondamentali del Consiglio;
c) il Sindaco può delegare ai singoli assessori competenze per ambiti omogenei
di materie in conformità alle leggi vigenti;
d) ciascun assessore concorre alla formazione degli indirizzi della Giunta e,
con riferimento alla delega ricevuta, recepisce detti indirizzi nella propria
azione e propone alla Giunta linee ed orientamenti di approfondimento degli
indirizzi medesimi, nonché l'adozione dei conseguenti atti di amministrazione.
2. La Giunta, inoltre, può avanzare proposte di deliberazioni al
Consiglio Comunale ed è titolare del potere di proposta al Consiglio per le
seguenti deliberazioni:
a) bilanci annuali e pluriennali, e relativo assestamento annuale; conti
consuntivi; piani finanziari degli investimenti; assunzione di mutui passivi;
b) atti di pianificazione generale territoriale o urbanistica, fermo restando il
potere di propria proposta e quella dei Consiglieri Comunali in materia di
varianti parziali;
c) programmi pluriennali di attuazione di piani urbanistici; programmi annuali o
pluriennali di attuazione dei piani indicati sub b;
d) programmi delle opere pubbliche;
e) indirizzi in materia di personale;
f) istituzione di tributi.
3. La Giunta comunale assicura la concreta attuazione degli indirizzi
politico-amministrativi deliberati dal Consiglio comunale e presenta annualmente
al Consiglio Comunale una relazione sulla propria attività.
4. La Giunta opera collegialmente e non può delegare ai propri
componenti le sue competenze.
Art.21 (Assessori comunali)
1. Ciascun assessore, di norma, viene preposto, con provvedimento del
Sindaco, a un settore dell'amministrazione comunale. I provvedimenti del Sindaco
e le sue eventuali modificazioni o revoche sono comunicati al Consiglio Comunale
nella seduta immediatamente successiva.
2. Il Sindaco può delegare l'adozione di atti di propria competenza a
ciascun componente della Giunta, purchè tali atti siano inerenti al settore cui
è preposto lo stesso componente.
3. Il Sindaco, inoltre, può incaricare un componente della Giunta a
coordinare, entro limiti di tempo determinati, l'attuazione di singoli programmi
che coinvolgono le competenze di più uffici comunali.
4. La delega può essere revocata o modificata dal Sindaco in qualsiasi
momento.
Art.22 (Revoca e sostituzione di
assessori - Dimissioni e altre cause di cessazione dalla carica di assessore)
1. Il Sindaco può revocare e sostituire uno o più Assessori, con
proprio provvedimento, del quale viene data comunicazione ai capigruppo e al
Presidente del Consiglio Comunale e, nella seduta immediatamente successiva, al
Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni di un assessore sono rese in forma scritta. Il
Segretario Generale le trasmette senza indugio al Sindaco.
3. Delle dimissioni di un Assessore, il Sindaco dà comunicazione ai
Capigruppo ed al Presidente del Consiglio Comunale, nonché al Consiglio
Comunale nella seduta immediatamente successiva.
Capo terzo: il Sindaco
Art.23 (Competenze del Sindaco)
1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta,
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché‚
all'esecuzione degli atti degli organi del Comune. Assicura l'attuazione degli
indirizzi politico-amministrativi del Consiglio e delle determinazioni della
Giunta, dettando apposite direttive al Segretario Generale per l'attività degli
uffici.
2. Il Sindaco assume gli atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno attribuiti specificamente alla sua competenza dalle leggi vigenti,
fatte salve le competenze del Segretario Generale e dei dirigenti.
3. Sono, altresì, di sua competenza:
a) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso
Enti, Aziende e Istituzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 36 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nonché dal presente
Statuto;
b) la nomina del Segretario Generale;
c) la eventuale nomina del Direttore Generale; la nomina dei responsabili degli
uffici e dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi
dirigenziali nonché di quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto di
professionalità, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51,
della legge 8.6.1990, N. 142, e successive modificazioni, nonché dal presente
Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
d) l'individuazione dei dipendenti comunali ai quali affidare l'incarico di
messo notificatore;
e) gli atti necessari per la difesa giudiziale del Comune nel caso di azioni
possessorie o cautelari;
f) il coordinamento e la riorganizzazione degli orari, secondo quanto previsto
dall'art.36, 3 comma della Legge n.142 del 1990 con l'obiettivo di armonizzare
l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
g) la modifica degli orari, nei casi e con le modalità previsti dall'art.38,
comma 2bis, della legge n. 142 del 1990.
4. La competenza del Sindaco ad assumere gli atti indicati nei due commi
precedenti implica anche la competenza a sospenderli, revocarli o annullarli.
5. Fatta salva ogni altra ipotesi di delega prevista dalla legge o dal
presente Statuto, il Sindaco può delegare le sue funzioni di ufficiale
dell'anagrafe al Segretario Generale o ad altri impiegati idonei del Comune,
secondo quanto è previsto dall'art.3 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, e
può delegare le funzioni relative al ricevimento degli atti di nascita e di
morte e delle richieste di matrimonio al Segretario Generale o ad altri
impiegati idonei del Comune, secondo quanto è previsto dall'art.1 del Regio
Decreto 9 luglio 1939, n.1238.
6. Entro 90 giorni dalla sua elezione, il Sindaco, sentita la Giunta,
presenta al Consiglio Comunale un primo testo delle linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Su tale
proposta i consiglieri comunali possono presentare osservazioni.
Se in tale occasione emerge l'opportunità di disporre ulteriori
approfondimenti, il Sindaco può riservarsi di presentare proposta conclusiva in
una seduta successiva, la cui fissazione verrà definita in sede di Conferenza
dei Capigruppo.
Art.24 (Vicesindaco)
1. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, il Vicesindaco
esercita tutte le competenze spettanti al Sindaco, ivi comprese quelle di
ufficiale del governo che il Sindaco non abbia delegato ai presidenti delle
circoscrizioni.
2. Qualora anche il Vicesindaco sia assente o impedito, le competenze
sono esercitate da un assessore, secondo l'ordine stabilito dal Sindaco.
Capo quarto: competenze del Segretario Generale e dei dirigenti
Art.25 (Segretario Generale)
1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli
dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze proprie
previste per legge, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e
ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile
dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi,
partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, esercita ogni altra
funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal
Sindaco.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede
che, nello svolgimento della sua attività, il Segretario Generale sia
coadiuvato da un Vice Segretario, che lo sostituisce nei casi di vacanza,
assenza o impedimento.
Art.26 (Vice Segretario)
1. Il Comune di Novara ha un proprio Vice Segretario a cui sono attribuite,
a norma di legge, le funzioni vicarie del Segretario Generale.
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio
delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di sua assenza e impedimento, o di
vacanza del posto sino alla nomina del successore nella titolarità della sede.
Art.27 (Dirigenti comunali)
1. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono
direttamente responsabili della correttezza e dell'efficienza dell'attività
amministrativa del Comune e della attuazione degli obiettivi individuati dagli
Organi di Governo dell'Ente stesso. Alla formulazione di tali obiettivi
partecipano svolgendo attività istruttoria e di analisi e con proprie proposte
I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto
e dal regolamento di organizzazione, godono di autonomia e responsabilità
nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi
diretta, nella gestione delle risorse umane loro assegnate, nell'acquisizione
dei beni strumentali necessari in relazione ai fondi assegnati.
3. I dirigenti presentano al Sindaco relazioni sull'attività svolta
entro i termini stabiliti nel Piano Esecutivo di Gestione o nel regolamento.
4. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal
presente Statuto ad altri organi del Comune, spetta ai dirigenti limitatamente
alle materie di propria competenza:
a) emanare provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessione o analoghi, il
cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da
atti generali o da deliberazioni comunali;
b) sottoscrivere gli atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di
conoscenza quali: relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni,
comunicazioni, diffide, verbali, nonché autenticazioni e legalizzazioni;
c) adottare tutti i provvedimenti di competenza comunale in materia di vigilanza
sull'attività edilizia e di tutela paesaggistico-ambientale compresa
l'irrogazione delle relative sanzioni;
d) provvedere all'impegno, alla liquidazione e al pagamento delle spese in
esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione o di altri atti di indirizzo adottati
dai competenti organi politici;
e) conferire gli incarichi professionali nel rispetto delle norme che impongono
procedure ad evidenza pubblica per la scelta del professionista. Tali
conferimenti avvengono sulla base dei criteri predeterminati dalla Giunta;
f) provvedere alla riscossione delle entrate;
g) presiedere le commissioni di gara e di concorso;
h) assumere la responsabilità delle procedure di gara, di aggiudicazione e di
concorso;
i) stipulare contratti;
l) assumere gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli
impegni di spesa;
m) assumere gli atti di amministrazione e gestione del personale.
5. Ai fini dell'adozione degli atti suddetti, è competente il dirigente
preposto alla struttura comunale cui è inerente, per materia, l'atto da
compiere. Nel caso di atto o di categoria di atti che possano riguardare più
dirigenti, l'assunzione dell'atto spetta al dirigente preposto alla struttura
che svolge un ruolo prevalente nell'istruttoria rispetto a quelle pratiche.
6. Nell'esercizio delle funzioni relative al personale, i dirigenti sono
specificamente coordinati dal Segretario Generale, che è garante della
necessaria parità di trattamento del personale dipendente dal Comune.
7. I provvedimenti dei dirigenti comunali che incidono su situazioni
giuridiche di soggetti determinati sono pubblicati per dieci giorni all'Albo
Pretorio. La pubblicazione non condiziona l'efficacia e l'esecuzione del
provvedimento.
8. Spetta in ogni caso ai dirigenti, nell'ambito della rispettiva
competenza, l'assunzione di ogni atto di natura gestionale che la legge
attribuisce agli stessi.
9. Le competenze suindicate si considerano automaticamente integrate e/o
modificate per effetto di norme di legge successive all'approvazione del
presente Statuto.
TITOLO TERZO
IL DECENTRAMENTO E LA PARTECIPAZIONE
Capo primo: principi generali
Art.28 (Principi)
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove la
partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, il concorso delle
persone, singole o associate, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo
delle attività poste in essere dall'amministrazione secondo quanto è previsto
negli articoli seguenti.
Art.29 (Strumenti)
1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini
all'amministrazione locale e di realizzare il controllo sociale su di essa, il
Comune:
a) attua i principi sul diritto di accesso dei singoli cittadini e delle
associazioni agli atti e ai documenti amministrativi;
b) favorisce la promozione a livello circoscrizionale, quali organismi di
partecipazione, di forum dei cittadini, cioè di riunioni pubbliche finalizzate
a migliorare la comunicazione tra popolazione e amministrazione;
c) valorizza il contributo delle Associazioni operanti nell'ambito territoriale;
d) istituisce le Consulte, per promuovere la conoscenza dei problemi relativi a
determinati settori e per acquisirne il contributo;
e) promuove gli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 142
del 1990 e istituisce le circoscrizioni di decentramento di cui all'art. 13
della stessa legge, demandando ad apposito regolamento la definizione degli
ambiti territoriali.
2. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto a ricevere esauriente,
corretta e tempestiva informazione sull'attività e sulle iniziative
dell'Amministrazione Comunale.
3. A tal fine i Regolamenti comunali determinano:
a) le modalità di preventiva consultazione delle Associazioni sindacali e di
categoria, nonché delle libere Associazioni, maggiormente rappresentative,
sulla formazione del Bilancio e degli altri atti, di rilevante importanza,
definiti dal Regolamento;
b) le modalità organizzative atte a presentare e illustrare agli organi di
informazione locale le deliberazioni di maggior interesse, settoriale o
generale;
c) la disciplina della eventuale pubblicazione di un notiziario
dell'amministrazione per la più ampia pubblicizzazione dell'attività comunale
complessiva, indipendentemente da quanto già disposto per la pubblicità degli
atti;
d) l'istituzione, anche in forma decentrata, di servizi di informazione ai
cittadini sui modi di esercizio dei propri diritti e sull'accesso ai pubblici
servizi.
Capo secondo: le consulte
Art.30 (Consulte)
1. Il Consiglio Comunale, con regolamenti adottati ai sensi
dell'art.5 della legge n. 142 del 1990, istituisce apposite Consulte, relative a
progetti o settori di rilevanza per gli interessi della comunità locale e per
le funzioni del Comune stesso.
2. Il regolamento di istituzione individua il settore di competenza di
ciascuna Consulta.
3. Col medesimo regolamento di istituzione o con altro successivo sono
disciplinate anche la composizione e le modalità di funzionamento delle
Consulte, e la previsione di un eventuale Comitato esecutivo.
Art.31 (Rapporti con le Associazioni)
1. Ai fini della composizione delle Consulte, i regolamenti
istitutivi delle medesime devono assicurare la presenza delle associazioni più
rappresentative (diverse dai partiti politici) che nell'ambito comunale operano
specificamente nel settore inerente alla Consulta stessa, tenendo conto
particolarmente delle Associazioni iscritte nell'elenco disponibile presso gli
Uffici Comunali, nonché delle Associazioni sindacali e di categoria.
Art.32 (Rapporti con gli organi del
Comune)
1. Ciascuna Consulta è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da
lui designato. I componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale
possono assistere alle riunioni di ciascuna Consulta.
Art.33 (Poteri delle Consulte)
1. Ciascuna Consulta, nell'ambito del settore di propria competenza:
a) avanza proposte al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e ai Consigli
circoscrizionali per l'adozione di atti o per l'assunzione di iniziative
spettanti a tali organi;
b) può esprimere agli organi del Comune il proprio parere in occasione della
formulazione dei criteri per la formazione del bilancio preventivo del Settore
di competenza, o nei casi previsti da specifiche disposizioni regolamentari;
c) può rivolgere interpellanze al Sindaco o alla Giunta;
d) esercita il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi, con
le modalità fissate dal successivo art. 77, ma senza la necessità di dover
dimostrare un interesse alla conoscenza del documento o dell'atto per la tutela
di una propria situazione giuridicamente rilevante;
e) partecipa alla verifica della qualità dei servizi offerti ai cittadini .
2. Ogni Consulta, quando ne ravvisi la necessità, e nell'ambito del
settore di propria competenza, può chiedere di incontrarsi con il Sindaco o con
la Giunta o con i Consigli Circoscrizionali, per esaminare questioni o per
manifestare il proprio punto di vista rispetto ad atti o iniziative
dell'Amministrazione comunale.
Art.34 (Informazione delle Consulte)
1. Il Sindaco e la Giunta trasmettono d'ufficio a ciascuna Consulta
copia degli atti o dei documenti del Comune che risultino di particolare
interesse per il settore di sua competenza.
Capo terzo: le libere forme associative
Art.35 (Libere Associazioni)
1.
Il Comune promuove la partecipazione alle attività
amministrative del Comune delle Libere Associazioni operanti nel territorio
comunale e, particolarmente, valorizza i loro contributi ai fini dell'attività
e delle iniziative degli organi comunali.
2. Le Libere Associazioni prese in considerazione a
questi fini sono quelle forme associative, diverse dai partiti politici e dalle
associazioni sindacali, che operano nel territorio comunale perseguendo
istituzionalmente scopi di interesse collettivo e senza fini di lucro, ivi
incluse le Associazioni che rappresentano le minoranze etniche e religiose e ne
tutelano i diritti.
Art.36 (Individuazione delle Libere
Associazioni)
1.
Al fine di attuare gli obiettivi richiamati
nell'articolo precedente, il Comune prende particolarmente in considerazione le
Libere Associazioni iscritte in Albi o Registri previsti dalla legislazione
nazionale o regionale, nonché quelle che abbiano richiesto e ottenuto
l'iscrizione in un apposito elenco, conservato negli uffici comunali e
aggiornato a cura del Sindaco sentita la competente commissione consiliare. In
tale elenco hanno diritto di essere iscritte le Libere Associazioni che
rispondano a tutti i seguenti requisiti:
a) che la forma associativa operi attivamente nel territorio
comunale; un regolamento comunale può individuare le condizioni minime
richieste per tale requisito (partecipazione degli associati, svolgimento di
iniziative nell'ambito comunale, ecc.);
b) che la forma associativa sia costituita in associazione
riconosciuta, ovvero sia conforme a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti
o 39 e seguenti del codice civile in tema di associazioni non riconosciute o di
comitati;
c) che la forma associativa abbia tenuto, nel corso del
precedente anno solare, almeno un'assemblea degli associati residenti nel
Comune;
d) che lo scopo sociale, risultante dallo statuto o dall'atto
costitutivo della forma associativa, sia finalizzato alla tutela ed alla
promozione di interessi generali o comunque di interessi significativi e
rilevanti per la comunità locale di Novara.
2. L'iscrizione delle forme associative nell'elenco
previsto al primo comma è disposto dal Sindaco, su richiesta dei legali
rappresentanti della forma associativa. Ai fini dell'iscrizione, il Sindaco
verifica la sussistenza in capo alle forme associative dei requisiti fissati nel
primo comma, e a tal fine può chiedere alla forma associativa di depositare
presso il Comune copia di atti fondamentali, quali lo statuto o l'atto
costitutivo, il bilancio, ecc. Il Sindaco provvede, sentita la competente
Commissione consiliare, a cancellare dall'elenco le forme associative che
abbiano cessato la loro attività o che comunque non abbiano più i requisiti
indicati nel primo comma.
3. All'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco, la
forma associativa deve indicare il suo recapito nel Comune e il nominativo di un
rappresentante residente nel Comune; eventuali variazioni sono efficaci solo
dopo la loro segnalazione al Sindaco.
Art.37 (Rapporti con il Comune)
1.
Le Associazioni sindacali di categoria, nonché le
forme associative iscritte nell'elenco previsto dall'articolo precedente,
possono collaborare all'attività istituzionale del Comune nell'ambito del
rispettivo scopo sociale:a) avanzando istanze, petizioni e proposte al Consiglio, alla
Giunta, al Sindaco, ai Consigli di Circoscrizione, per l'adozione di atti o per
l'assunzione di iniziative spettanti a tali organi, con le modalità e con gli
effetti previsti dai successivi articoli 40 e seguenti;
b) esercitando il diritto di accesso ai documenti e agli atti
amministrativi, di rilievo per il loro scopo sociale, con le modalità fissate
dal successivo art. 77 e dal regolamento previsto dall'art.7, 4° comma della
legge n. 142 del 1990, ma senza la necessità di dover dimostrare un interesse
alla conoscenza del documento o dell'atto per la tutela di una propria
situazione giuridicamente rilevante.
2. Le forme associative che rispondano ai requisiti
indicati nell'articolo precedente, e nell'ambito di materie inerenti al proprio
scopo sociale, possono chiedere che propri rappresentanti si incontrino con il
Sindaco o con la Giunta, per esaminare questioni o per manifestare il punto di
vista della forma associativa rispetto ad atti o iniziative dell'Amministrazione
comunale.
Art.38 (Altre forme associative)
1.
Le forme associative che non possiedano i requisiti
previsti dal precedente art.36 possono ugualmente esercitare il diritto di
accesso ai documenti e agli atti amministrativi, con le modalità fissate dal
successivo art. 77 e dal regolamento previsto dall'art.7, 4° comma della legge
n. 142 del 1990.
Art.39 (Partecipazione alla gestione dei
servizi)
1. Il Comune favorisce le iniziative dirette a promuovere
una partecipazione attiva dei cittadini, e in particolare delle associazioni di
utenti o di volontariato, ai servizi d'interesse collettivo.
2. Il Comune attua il principio sancito nel primo comma
attraverso un proprio regolamento. Tale regolamento, nel rispetto delle norme
vigenti che tutelano il diritto alla riservatezza, disciplina: 1) l'accesso, dei
cittadini singoli o associati, che ne facciano richiesta ai fini previsti dal
comma medesimo, ai dati anagrafici o di altro genere in possesso del Comune; 2)
le modalità di uso di locali comunali per assemblee e riunioni delle forme
associative; 3) l'utilizzo dei mezzi di informazione comunali; 4) la stipula di
apposite convenzioni con le associazioni di volontariato per coordinare la loro
azione con quella dell'Amministrazione comunale; 5) la consultazione delle
Associazioni sindacali, di categoria e di volontariato per le iniziative
correlate alla loro attività.
Capo quarto: la partecipazione dei cittadini
Art.40 (Istanze, petizioni e proposte)
1.
I cittadini singoli o associati, residenti nel Comune,
possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, al fine
di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
Art.41 (Istanze)
1.
Ai fini del presente Statuto, si intendono per 'istanze',
le richieste scritte, presentate da cittadini singoli o associati residenti nel
Comune per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti
doverosi, di competenza della Giunta Comunale, del Sindaco, del Segretario
Generale, o dei Dirigenti comunali, e dei Presidenti dei Consigli
Circoscrizionali.
2. Sull'istanza l'autorità comunale competente provvede
entro trenta giorni dal suo ricevimento da parte del Comune.
Art.42 (Petizioni)
1.
Ai fini del presente Statuto, si intendono per
'petizioni' le richieste scritte, presentate da un congruo numero di cittadini,
dirette a porre all'attenzione del Consiglio Comunale una questione di sua
competenza e di interesse collettivo.
2. La petizione di cui al precedente comma è trasmessa
in copia al Segretario Generale che ne cura con sollecitudine l'affissione
all'albo pretorio per la durata di almeno otto giorni. Inoltre il Presidente del
Consiglio Comunale inserirà la petizione nell'ordine del giorno del Consiglio
Comunale previa la necessaria istruttoria.
Art.43 (Proposte)
1. Ai fini del presente Statuto, si intendono per
'proposte' le richieste scritte, presentate da almeno cento cittadini residenti
nel Comune per l'adozione di un atto di contenuto determinato, rispondente a un
interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta comunale, o del
Consiglio Circoscrizionale.
2. La proposta, ai sensi del precedente comma, è
trasmessa in copia al Segretario Generale, che ne cura con sollecitudine
l'affissione all'albo pretorio, per la durata di almeno otto giorni. Inoltre, il
Presidente del Consiglio Comunale cura che siano acquisiti sulla proposta i
pareri e l'attestazione della copertura finanziaria della eventuale spesa
previsti dagli articoli 53 e 55 della legge n. 142 del 1990, e inserisce la
proposta nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale o della prima
Giunta Comunale non ancora convocati. Analogamente provvede il Presidente del
Consiglio Circoscrizionale, per le proposte dirette a tale organo.
3. Il regolamento previsto dall'art. 16 può prevedere
che uno dei proponenti possa illustrare la proposta al Consiglio comunale.
Art.44 (Requisiti)
1. Le istanze, le petizioni e le proposte avanzate ai
sensi dei precedenti articoli sono ammesse, purchè esse risultino
effettivamente dirette a fini di tutela di interessi collettivi, non ledano
diritti di cittadini e di minoranze etniche o religiose e rispondano agli altri
requisiti fissati negli articoli 41 e seguenti.
2. L'accertamento dei requisiti dell'istanza, della
petizione o della proposta è effettuato:
a) nel caso di istanza al Sindaco o al Presidente di un
consiglio circoscrizionale, da parte degli stessi;
b) nel caso di proposta per delibera di competenza della
Giunta, da parte della Giunta stessa;
c) nel caso di proposta per delibera di competenza del
Consiglio circoscrizionale, da parte dello stesso Consiglio;
d) nel caso di petizione o proposta per un intervento o una
delibera di competenza del Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la
conferenza dei capigruppo.
Art.45 (Disposizioni comuni)
1.
L'autorità cui è demandato l'accertamento in esame
deve effettuare le sue valutazioni in modo tale da consentire l'osservanza dei
termini fissati per la pronuncia sul merito dell'istanza, petizione o proposta
da parte dell'organo comunale competente. Se ritiene che l'istanza, la petizione
o la proposta non sia ammissibile, lo dichiara con atto motivato.
2. I provvedimenti o le deliberazioni assunti dalle
autorità comunali sulle istanze, petizioni e proposte sono comunicati, a cura
del Sindaco, al primo sottoscrittore dell'istanza, della petizione o della
proposta, nel domicilio da questi indicato nell'atto e al Consiglio Comunale.
Art.46 (Diritto generale d'istanza)
1.
E' fatto salvo ogni diritto d'istanza, di petizione o
di proposta riconosciuto ai cittadini singoli o associati dalle leggi vigenti.
Capo quinto: il referendum
Art.47 (Referendum)
1.
Per favorire la consultazione della cittadinanza su
questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della
comunità locale è istituito il referendum consultivo.
2. Il referendum viene indetto, di regola, per consultare
su una certa questione gli elettori dell'intero Comune. Nel caso di questioni
che riguardino in modo specifico una singola circoscrizione e che non rivestano
un interesse particolare per le altre, può essere indetto un referendum
riservato agli elettori residenti in quella determinata circoscrizione.
Art.48 (Oggetto)
1.
Il referendum, in relazione alle sue caratteristiche,
enunciate nell'articolo precedente, deve riguardare atti di competenza del
Consiglio Comunale. Per il suo carattere consultivo, il referendum può essere
indetto solo su un quesito che sia formulato come proposta al Consiglio comunale
per l'assunzione di un atto di propria competenza. A questi fini si intende per
'atto' anche l'abrogazione o la revoca di un atto che sia già stato
precedentemente assunto dal Consiglio comunale.
2. Il referendum sulla proposta di un determinato atto di
competenza del Consiglio comunale non è ammesso se la legge prevede che quel
determinato atto possa essere assunto solo su proposta di particolari soggetti.
3. Non sono ammessi referendum che propongano
l'abrogazione di delibere concernenti tributi locali, tariffe dei servizi.
Art.49 (Quesito)
1.
La proposta di referendum deve contenere
l'enunciazione del quesito da sottoporre ai cittadini. Il quesito deve essere
formulato in modo chiaro, deve riguardare un singolo oggetto; deve consentire ai
cittadini una risposta in termini di 'sì' o di 'no'.
Art.50 (Reiterabilità della proposta)
1.
La proposta di referendum può essere reiterata, a
condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data in cui si sia
concluso il referendum sulla precedente proposta.
2. A questi fini si considerano anche le proposte
formulate in modo differente, ma che abbiano un contenuto sostanzialmente
identico.
Art.51 (Procedura di indizione)
1.
Il referendum è indetto dal Sindaco:
a) su deliberazione del Consiglio Comunale;
b) su deliberazione di un Consiglio Circoscrizionale per
questioni di interesse della singola circoscrizione;
c) su deliberazione della maggioranza dei Consigli
Circoscrizionali;
d) su richiesta di tanti cittadini, iscritti nelle liste
elettorali del Comune, che rappresentino almeno il 10% degli iscritti nelle
liste elettorali. Tali cittadini assumono la qualifica di sottoscrittori della
proposta di referendum.
2. Le deliberazioni di cui ai punti a), b) e c) debbono
riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri comunali
assegnati.
3. Nel caso di richiesta di referendum avanzata
direttamente da cittadini, i promotori, prima di procedere alla raccolta delle
firme, debbono trasmettere il testo del quesito al Sindaco. Il quesito deve
essere sottoscritto da almeno cento promotori, con firme autenticate da un
notaio o dal Segretario Generale o da altro pubblico ufficiale competente. Il
Sindaco comunica senza indugio la richiesta al Consiglio comunale che delibera
sulla sua ammissibilità. Tale valutazione deve riguardare esclusivamente:
a) la sussistenza dei requisiti previsti al secondo comma
circa il numero e la qualità dei promotori;
b) la conformità dell'oggetto del referendum rispetto a
quanto previsto dal precedente art.48;
c) la conformità del quesito rispetto a quanto previsto, in
ordine alla sua formulazione, dal precedente art.49;
d) l'insussistenza della condizione ostativa prevista dal
precedente art. 50.
4. La delibera consiliare, che dichiari inammissibile il
referendum, deve essere puntualmente motivata.
Art.52 (Disciplina del referendum)
1.
La raccolta delle firme per la proposta di referendum
d'iniziativa dei cittadini, nonché i termini, le modalità di indizione dei
Comizi, le modalità di costituzione dei seggi e di svolgimento delle operazioni
elettorali si svolgono secondo le norme di legge.
Art.53 (Esito)
1.
La proposta di referendum si intende accolta quando
essa abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti, che
rappresentino almeno il 50% degli elettori.
Art.54 (Effetti)
1. Nel caso che la proposta di referendum sia stata
accolta, il Sindaco è tenuto, entro 30 giorni dall'esito del referendum, a
porre la questione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. L'eventuale deliberazione difforme dall'esito del
referendum deve essere adeguatamente motivata.
Art.55 (Altre consultazioni)
1. Il Consiglio e la Giunta comunale possono disporre
forme di consultazione diretta dei cittadini, diverse dai referendum, per
acquisire elementi di valutazione su iniziative, proposte, servizi, comunque di
competenza del Comune.
2. Tali consultazioni si svolgono nella forma di
sondaggi, raccolte di firme, e altre modalità analoghe, purchè risultino
adeguate allo scopo. Possono comportare anche l'espressione di voti per
corrispondenza o mediante strumenti telematici. Nel caso di consultazioni su
questioni relative a servizi pubblici a domanda individuale, la consultazione
può essere estesa, oltre che ai cittadini residenti nel Comune, ai residenti in
altri Comuni che siano utenti del servizio.
3. I promotori di un referendum possono proporre alla
Giunta che il quesito da essi proposto venga sottoposto ai cittadini, anziché‚
attraverso referendum, nella forma di una consultazione ai sensi del presente
articolo.
Capo sesto: le Circoscrizioni
Art. 56 (Articolazione del Comune)
1. Il Comune articola il proprio territorio in
circoscrizioni.
2. Le circoscrizioni operano quali organismi di
partecipazione, di decentramento, di consultazione e di gestione di servizi di
base, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 13 della legge n. 142 del
1990; esse esercitano, inoltre, le funzioni delegate dal Comune.
3. Con apposito regolamento verranno stabiliti gli ambiti
territoriali delle circoscrizioni, le strutture organizzative e i servizi di
base decentrati e le funzioni delegabili.
4. Alle circoscrizioni sono assicurate le risorse per lo
svolgimento delle attività di loro competenza.
Art.57 (Organi)
1.
Sono organi delle circoscrizioni il Consiglio
circoscrizionale e il Presidente del Consiglio circoscrizionale.
2. Il Consiglio circoscrizionale esercita tutte le
competenze attribuite alla circoscrizione, fatta eccezione per quelle che il
presente Statuto o i regolamenti comunali attribuiscano al Presidente del
Consiglio circoscrizionale.
3. Le competenze delegate alla Circoscrizione dal Sindaco
sono esercitate dal Presidente del Consiglio circoscrizionale. Al Presidente del
Consiglio circoscrizionale spetta, inoltre, rappresentare la circoscrizione,
presiedere il Consiglio e predisporre il relativo ordine del giorno, e dare
esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio stesso.
Art.58 (Elezioni)
1.
Il Consiglio circoscrizionale è eletto con suffragio
diretto, dai cittadini residenti nell'ambito della circoscrizione, con le stesse
modalità previste per le elezioni del Consiglio Comunale.
2. Le elezioni per i Consigli circoscrizionali si tengono
in coincidenza con le elezioni del Consiglio Comunale, salvo che per elezioni a
seguito di scioglimento anticipato di un Consiglio circoscrizionale e fermo
restando, comunque, il rinnovo di tutti i Consigli circoscrizionali
contemporaneamente al Consiglio Comunale.
3. Lo scioglimento anticipato può essere disposto dal
Sindaco, su conforme delibera del Consiglio Comunale, adottata con la
maggioranza dei Consiglieri assegnati, per accertata impossibilità del
Consiglio di funzionare regolarmente. In tal caso il Sindaco od un Assessore da
lui delegato fungerà da Commissario. Qualora lo scioglimento avvenga entro due
anni dall'inizio del mandato, si deve provvedere ad una nuova elezione entro il
termine di sei mesi dalla nomina del Commissario; il nuovo Consiglio verrà
rinnovato alla scadenza del mandato comunale.
4. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale viene
eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, alla prima adunanza, subito dopo la
convalida degli eletti, con scrutinio palese, con la maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati alla circoscrizione.
Art.59 (Funzioni)
1. Le funzioni della circoscrizione sono di ordine
propositivo, consultivo, decisionale e gestionale.
2. Il Consiglio circoscrizionale può formulare proposte
al Consiglio comunale, alla Giunta o al Sindaco ed ai dirigenti per le
attribuzioni loro assegnate, per l'adozione di atti o per l'assunzione di
iniziative che siano di interesse per la comunità locale che risiede o opera
nell'ambito della circoscrizione. Gli organi del Comune devono motivatamente
rispondere alle proposte entro sessanta giorni dal loro ricevimento.
3. Il Consiglio circoscrizionale deve essere consultato
nelle ipotesi previste dal regolamento delle circoscrizioni e può essere
consultato dal Consiglio comunale, dalla Giunta o dal Sindaco, ogni qual volta
essi ne ravvisino l'opportunità. Il parere consultivo del Consiglio
circoscrizionale deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento della
richiesta.
4. Il Consiglio circoscrizionale e il suo Presidente
esercitano inoltre le funzioni ad essi attribuite in via generale dal
regolamento previsto al successivo art. 61, o delegate, rispettivamente, dal
Consiglio comunale o dalla Giunta, e dal Sindaco. Tali funzioni possono
riguardare, in particolare, quelle di competenza del Sindaco contemplate
dall'art. 10 e dall' art.38, 1° comma lettere a, b, c, d della legge n. 142 del
1990; la gestione di beni e servizi comunali nell'ambito della circoscrizione,
con riferimento soprattutto alle attività culturali, ricreative e di interesse
sociale, all'assistenza sociale, allo sport, ai servizi per l'infanzia e alla
scuola.
5. Il C.d.Q. può rivolgere interrogazioni, aventi ad
oggetto argomenti riguardanti il Quartiere, all'Assessore al Decentramento,
ricevendone risposta scritta.
6. Nel caso di delega di competenze, l'organo comunale
che dispone la delega deve dare atto della sussistenza delle strutture e delle
condizioni necessarie perché l'organo delegato possa esercitare utilmente le
nuove competenze; deve evidenziare inoltre il risultato economico complessivo
della delega ed ogni eventuale onere aggiuntivo a carico del bilancio comunale o
del funzionamento degli uffici.
7. Le sedi e le attrezzature delle circoscrizioni possono
essere utilizzate, inoltre, per l'espletamento di servizi decentrabili.
Art.60 (Pareri e controlli)
1. Su ogni deliberazione del Consiglio di Circoscrizione
esclusi i meri atti di indirizzo, devono essere acquisiti preventivamente il
parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio
interessato, nonché il parere del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile ove la delibera comporti impegni di spesa o diminuzione di
entrate.
2. Le delibere del Consiglio di circoscrizione e i
provvedimenti del suo Presidente sono comunicati, entro dieci giorni dalla loro
assunzione, alla Giunta comunale, che può annullarli nei successivi quindici
giorni, qualora ravvisi in essi vizi di legittimità.
3. Nel caso che risulti l'impossibilità per un Consiglio
di circoscrizione o per il suo Presidente di esercitare regolarmente o utilmente
le funzioni ad essi delegate per la gestione di beni o servizi comunali,
l'organo comunale che ha disposto la delega può revocarla, anche solo
limitatamente a singole circoscrizioni.
Art. 61 (Organizzazione e
funzionamento)
1. Per tutto quanto non è previsto dalla legge o dal
presente statuto, l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni e
dei loro organi sono disciplinati con regolamento adottato dal Consiglio
comunale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 142 del 1990.
2. Tale regolamento deve prevedere, fra l'altro:
a) la consultazione obbligatoria e preventiva dei consigli
circoscrizionali con riguardo alle seguenti deliberazioni di competenza del
Consiglio comunale:
1) bilancio preventivo del Comune;
2) piano regolatore generale ovvero di sue varianti che
abbiano solamente impatto con il territorio della circoscrizione;
3) piani generali della viabilità comunale, piani del
commercio, orari dei servizi pubblici;
4) interventi modificativi della strutturazione e della
scelta delle forme dei servizi pubblici;
5) regolamenti comunali concernenti specificatamente
l'ordinamento e l'attività delle circoscrizioni, l'accesso dei cittadini ai
documenti amministrativi, la partecipazione dei cittadini all'attività
amministrativa;
b) la consultazione del consiglio della circoscrizione
interessata può essere richiesta dalla Giunta Comunale su singole deliberazioni
che attengano alle seguenti attività:
1) adozione di piani urbanistici esecutivi relativi a zone
ricomprese nella circoscrizione;
2) acquisti di immobili situati nella circoscrizione;
3) alienazione di immobili comunali situati nella
circoscrizione;
4) interventi sulla viabilità nell'ambito della
circoscrizione;
5) progetti di opere pubbliche e di arredo urbano nella
circoscrizione, ivi compresi parcheggi e verde pubblico;
c) la consultazione obbligatoria dei consigli
circoscrizionali interessati, ogni qual volta debba essere indetto un referendum
nell'ambito di singole circoscrizioni;
d) l'indizione di riunioni periodiche dei Presidenti dei
Consigli circoscrizionali per il coordinamento di attività e per l'esame dei
problemi comuni.
3. Il regolamento per l'istituzione ed il funzionamento
dei Consigli Circoscrizionali disciplina la presentazione, da parte dei Consigli
Circoscrizionali, di proposte in ordine ai regolamenti comunali e agli
interventi comunali per la realizzazione di opere pubbliche, nonché le
modalità di partecipazione diretta dei cittadini ai lavori dei Consigli
Circoscrizionali.
Titolo quarto
L'AZIONE AMMINISTRATIVA.
Capo primo: principi generali sul procedimento
Art. 62 (Principi)
1.
L'attività amministrativa del Comune si ispira a
criteri di economicità, efficacia e pubblicità, e si svolge secondo le
modalità previste dalle leggi statali e regionali in materia, nel rispetto
delle modalità della L. 241/90.
Art.63 (Responsabile del procedimento)
1.
Con regolamento comunale sono identificati, per ogni
tipo di procedimento amministrativo di competenza del Comune, le unità
organizzative cui i procedimenti di quel tipo devono essere assegnati.
2. Fino a quando non sarà emanato tale regolamento,
all'identificazione procede ciascun dirigente di settore e nel caso di
procedimenti che coinvolgano più di un dirigente, il Segretario Generale. Di
tale adempimento viene data idonea pubblicità.
3. Il funzionario di grado più elevato nell'unità
organizzativa si intende responsabile del procedimento, ad ogni effetto di
legge, salvo il caso che egli abbia assegnato il procedimento a un altro
impiegato addetto allo stesso ufficio, previa verifica della compatibilità con
le sue mansioni. Dell'assegnazione del procedimento all'impiegato viene data
pubblicità con le modalità fissate nel regolamento richiamato nel primo comma.
4. Nel caso di procedimenti che coinvolgano più
strutture organizzative generali viene designato un funzionario responsabile per
ciascuna struttura. Nello stesso caso, i dirigenti devono definire modalità di
coordinamento idonee: 1) a garantire la sollecitudine negli adempimenti, i
diritti di informazione dei cittadini, la concentrazione delle richieste
istruttorie in un'unica fase; 2) a prevenire la duplicazione negli adempimenti e
nelle valutazioni, tenendo presente particolarmente il principio fissato nel
successivo art. 65, in tema di conferenza dei servizi.
5. Nel caso previsto al comma precedente, il responsabile
del procedimento addetto all'unità organizzativa rispetto alla quale si
configuri un interesse prevalente deve comunque vigilare sullo svolgimento
dell'intero procedimento.
Art.64 (Pareri)
1. Nel caso in cui un organo del Comune debba esprimere
un parere a un'altra Amministrazione o a un altro organo del Comune stesso, tale
parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta, fatte salve le
disposizioni di legge che fissino scadenze diverse.
2. Nel caso in cui il responsabile di un procedimento, o
l'Amministrazione comunale in genere, richiedano ad altre Amministrazioni pareri
facoltativi o verifiche istruttorie non obbligatorie per legge, decorsi sessanta
giorni dalla richiesta senza che sia stato comunicato il parere o il risultato
della verifica si deve dare ulteriore corso al procedimento prescindendo dal
parere o dalle verifiche richieste. Nel caso però di pareri tecnici o di
verifiche tecniche di particolare rilievo, il responsabile del procedimento, o
comunque in generale l'Amministrazione comunale, possono formulare una nuova
richiesta indirizzandola ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad
istituti universitari o tecnici pubblici qualificati, dopo aver accertato la
loro idoneità e la loro disponibilità a provvedere tempestivamente.
Art.65 (Conferenza di servizi)
1.
L'istituto della Conferenza di Servizi è, in tutti i
casi previsti dalla legge, norma e procedimento operativo dell'attività del
Comune.
Le modalità operative e di funzionamento si informano alle
previsioni, anche riferite a termini e scadenze, delle norme vigenti.
Capo secondo: principi sui procedimenti che incidano su situazioni giuridiche di soggetti determinati
Art.66 (Termine per la conclusione del
procedimento)
1. I procedimenti amministrativi che incidano su
situazioni giuridiche di soggetti determinati devono svolgersi con tempestività
e, salvo che non sia previsto diversamente dalle leggi o dai regolamenti (anche
comunali), devono concludersi con un provvedimento da emanarsi entro centoventi
giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento, o dal ricevimento della domanda
se il procedimento è ad iniziativa di parte.
2. Ai fini di quanto è previsto dal precedente comma,
vanno presi in considerazione tutti i procedimenti amministrativi che concernano
l'emanazione di autorizzazioni, concessioni, nullaosta, licenze, e altri
provvedimenti abilitativi che vengano emanati su richiesta dei cittadini
interessati, nonché i relativi provvedimenti di revoca, ritiro, annullamento o
decadenza, e i relativi provvedimenti cautelari e sanzionatori.
Art.67 (Inosservanza del termine)
1. Nel caso che non risulti possibile il rispetto del
termine, il responsabile del procedimento è tenuto a dare conto con un proprio
atto delle ragioni del ritardo. Tale atto va inserito nel fascicolo del
procedimento.
Art.68 (Trattazione delle pratiche)
1. Le pratiche di un medesimo genere devono essere
trattate ed evase secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative
istanze o delle eventuali integrazioni, o comunque di ricevimento della pratica
da parte dell'ufficio.
2. Un'eventuale deroga all'ordine cronologico di
trattazione della pratica può essere disposta:
a) dal dirigente competente, su proposta motivata del
funzionario responsabile, quando la deroga risulti necessaria per consentire un
più sollecito e razionale disbrigo delle pratiche e, in particolare, quando una
pratica richieda una istruttoria particolare e altre, presentate
successivamente, siano invece di pronta definizione; in tal caso il funzionario
responsabile dispone la deroga con proprio atto motivato che deve essere
inserito fra gli atti della procedura;
b) dal Sindaco o dall'Assessore competente, per ogni altra
ragione diversa da quella indicata sub a; in tal caso il Sindaco o l'Assessore
devono disporre la deroga con proprio atto motivato che deve essere inserito fra
gli atti della procedura.
3. Ai principi sanciti nei commi precedenti devono
attenersi gli uffici comunali anche per quanto concerne l'emissione dei
documenti per il pagamento di fornitori, appaltatori, prestatori d'opera o di
servizi del Comune.
Art.69 (Istruttoria)
1. Il funzionario responsabile cura l'istruttoria del
procedimento in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia.
2. Non è ammessa la richiesta al cittadino di documenti
o comunque di elementi di cui l'Amministrazione comunale sia già in possesso.
3. Il responsabile del procedimento e l'Amministrazione
comunale in generale non possono richiedere pareri facoltativi, se non per
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
4. Eventuali richieste di documentazione integrativa
devono essere formulate una volta sola, e quindi in particolare in un'unica
richiesta devono essere rappresentate tutte le carenze di documentazione
riscontrate rispetto a quella pratica.
Art.70 (Criteri per il regolamento sui diritti d'informazione
del cittadino)
1.
Nel regolamento previsto dall'art. 63, o in altro
regolamento distinto da esso, sono dettate le norme necessarie per assicurare ai
cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine
di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
2. Fino all'emanazione del regolamento, il Segretario
Generale emana disposizioni e ordini di servizio agli uffici comunali, affinché‚
venga comunque assicurato il diritto dei cittadini all'informazione:
a) sulle procedure da seguire per proporre un'istanza
all'amministrazione comunale;
b) sull'iscrizione della pratica in apposito registro
cronologico pubblico presso il competente ufficio;
c) sull'indicazione del funzionario responsabile al quale è
stata affidata la pratica;
d) sulla data di trattazione nella eventuale competente
commissione;
e) sulle decisioni assunte dalla medesima;
f) su eventuali altri elementi conoscitivi di cui è
opportuno o necessario che il cittadino sia informato.
Capo terzo: procedimenti con incidenza negativa su situazioni giuridiche soggettive
Art.71 (Nozione)
1.
Le disposizioni del presente capo si applicano ai
procedimenti che possono incidere negativamente su situazioni giuridiche
soggettive, ai sensi dell'art.6, 2° comma della legge n. 142 del 1990. Fra tali
procedimenti rientrano, in particolare:
a) i procedimenti che possano comportare l'annullamento, la
revoca, la decadenza, la sospensione, il ritiro, o comunque la sospensione o
l'eliminazione dell'efficacia di un altro provvedimento che avesse attribuito
facoltà, beni, contributi o vantaggi di sorta a soggetti determinati;
b) i procedimenti espropriativi e i procedimenti sanzionatori;
c) i procedimenti iniziati su richiesta di un soggetto, per
il rilascio di un provvedimento a lui favorevole, quando siano emersi elementi o
circostanze tali da far ritenere che la richiesta di provvedimento debba essere
respinta.
2. Ai medesimi procedimenti si applicano, comunque, anche
le disposizioni dei precedenti due capi.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei
casi nei quali siano già previste dalla legge una procedura particolare a
tutela del contraddittorio con il destinatario dell' atto, o comunque una
procedura particolare a garanzia della partecipazione del cittadino nel
procedimento.
Art.72 (Comunicazione agli interessati)
1.
Nei procedimenti richiamati nell'articolo precedente,
il responsabile del procedimento provvede a dare agli interessati la
comunicazione prevista dall'art.8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutti
gli effetti previsti dalla stessa legge e principalmente al fine di consentire
all'interessato di fare presenti le proprie ragioni. Nella comunicazione viene
altresì indicato un termine entro il quale ogni interessato può presentare
deduzioni o memorie, o può richiedere di essere sentito (direttamente o
attraverso un proprio rappresentante) dal responsabile del procedimento.
2. Per 'interessato' ai fini del precedente comma si
intende ogni soggetto che possa risultare destinatario del provvedimento e sui
cui interessi qualificati possa pertanto incidere negativamente il provvedimento
in corso di formazione.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro trenta
giorni, decorrenti dall'apertura del procedimento nei casi indicati sub a) e sub
b) del precedente articolo 71, dal momento in cui siano state acquisite al
procedimento le circostanze o gli elementi che possano far ritenere che la
richiesta non possa essere accolta, nel caso indicato sub c).
4. La comunicazione non è richiesta nei procedimenti per
i quali l'annullamento, la revoca, il ritiro o la decadenza del precedente atto
siano richiesti dallo stesso cittadino destinatario dell'atto.
Art.73 (Procedimenti esclusi dall'applicazione delle
disposizioni del presente capo; salvaguardia di discipline speciali)
1. Anche in assenza della comunicazione prevista
dall'art.72 l'Amministrazione Comunale può assumere, nei casi previsti dalla
legge, provvedimenti cautelari.
2. Al fine di evitare che l'invio della comunicazione
possa pregiudicare l'efficacia o la tempestività degli accertamenti o delle
indagini, le disposizioni del presente capo non si applicano comunque agli
accertamenti e alle indagini disposte o effettuate dall'autorità amministrativa
nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza. Non si applicano, inoltre, in
ogni altro caso in cui sussistano ragioni di impedimento, derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano,
infine, nel caso di qualsiasi altro procedimento per il quale la legge preveda
una disciplina particolare del contraddittorio con i cittadini interessati.
Capo quarto: pubblicità degli atti e diritto d'accesso
Art.74 (Pubblicità di atti
determinati)
1. Il Segretario Generale assicura che siano posti a
disposizione, in idonei locali del Comune e delle Circoscrizioni, per la loro
libera consultazione, i seguenti atti:
a) lo Statuto del Comune;
b) i regolamenti del Comune;
c) il bilancio pluriennale;
d) il bilancio preventivo dell'anno corrente e i documenti
annessi;
e) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli
atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
f) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a
delibera del Consiglio Comunale debba essere posto alla libera consultazione dei
cittadini;
g) gli atti di identificazione delle unità organizzative,
previsti al precedente art.63.
Art.75 (Pubblicità dei documenti)
1. Tutti i documenti amministrativi dell'Amministrazione
Comunale sono pubblici e nei loro confronti può essere esercitato il diritto
d'accesso. Il diritto d'accesso si estende anche ai documenti, formati da altre
Amministrazioni o da privati, che siano nella disponibilità
dell'Amministrazione Comunale e, in generale, a tutti i documenti inseriti nel
fascicolo di una pratica.
Il Comune garantisce il diritto d'accesso anche attraverso la
costituzione di un sistema informatico a disposizione del cittadino.
2. Al principio sancito nel comma precedente fanno
eccezione solo i documenti che siano coperti da segreto in base alle leggi
vigenti, o che comunque siano esclusi dal diritto di accesso alla stregua del
regolamento dettato dal Governo in base all'art. 24, 2° comma della legge 7
agosto 1990, 241.
3. Il regolamento comunale sul diritto d'accesso precisa
quali documenti del Comune o comunque nella sua disponibilità siano esclusi dal
diritto d'accesso, conformemente ai criteri ai quali si è attenuto il Governo
nel regolamento richiamato al comma precedente.
4. L'Amministrazione Comunale definirà, con apposito
regolamento, norme e responsabilità a tutela della privacy del cittadino.
Art.76 (Legittimazione ad esercitare il diritto
d'accesso)
1. Il diritto d'accesso rispetto a un provvedimento del
Sindaco, del Segretario, di un Dirigente o rispetto a una delibera del Consiglio
Comunale o della Giunta Comunale, ovvero rispetto a un provvedimento o a una
deliberazione di un organo delle Circoscrizioni di decentramento, di
un'Istituzione o di un'Azienda Speciale del Comune, può essere esercitato da
qualsiasi cittadino, singolo o associato.
2. Il diritto d'accesso nei confronti dei documenti
amministrativi diversi da quelli indicati nel comma precedente è riconosciuto a
qualsiasi cittadino, singolo o associato, che abbia interesse a conoscere il
documento o ad averne copia per la tutela di un suo interesse soggettivo
giuridicamente rilevante.
3. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti che
consentano a cittadini singoli o associati di esercitare il diritto d'accesso
nei confronti dei documenti amministrativi, in termini più ampi di quanto è
previsto dal precedente secondo comma.
4. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, può
autorizzare l'accesso a documenti amministrativi diversi da quelli indicati al
primo comma, nei confronti di cittadini che chiedano di poterli esaminare o di
trarne copia per ragioni di studio, o per altre ragioni diverse dalla tutela di
un proprio interesse soggettivo giuridicamente rilevante.
Art.77 (Modalità di esercizio del
diritto)
1.
Il diritto d'accesso è esercitato dal cittadino
previa richiesta di esaminare il fascicolo o di trarre copia dell'atto, che deve
essere formulata al titolare dell'ufficio presso cui si trovi l'atto o, nel caso
che sia in corso un procedimento amministrativo, al responsabile del
procedimento. La Segreteria del Comune assicura ai cittadini la necessaria
collaborazione per l'individuazione dell'ufficio cui devono rivolgersi per
l'esercizio del diritto.
2. La richiesta può essere formulata anche verbalmente:
in questo caso l'impiegato che la riceve è tenuto a redigerne verbale, da
inserire nel fascicolo della pratica o da conservare con le modalità fissate
dal Segretario Generale.
3. La richiesta deve essere soddisfatta entro cinque
giorni lavorativi, salvo il caso che la riproduzione del documento richieda, per
ragioni tecniche, tempi maggiori.
Art.78 (Facoltà di differire
l'accesso)
1. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, ha
facoltà di differire il diritto d'accesso ai documenti richiesti sino a quando
la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento
dell'azione amministrativa. Tale facoltà non può essere esercitata nei
confronti di chi sia interessato in un procedimento che incida negativamente su
situazioni soggettive, secondo quanto è previsto dai precedenti articoli 71 e
seguenti.
2. Il regolamento comunale sul diritto d'accesso deve
precisare, per quanto possibile, in quali ipotesi il Sindaco può esercitare la
facoltà prevista nel comma precedente. Fatte salve diverse disposizioni di
legge, non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della
formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, di progettazione di opere pubbliche, finché‚ non siano
intervenute le delibere di adozione o di approvazione dei competenti organi
comunali.
3. Qualsiasi impiegato che riceva una richiesta di esame
o di copia di documenti amministrativi ne dà immediata notizia al Segretario
Generale, quando abbia motivo di ritenere che l'esercizio del diritto d'accesso
possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione
amministrativa. Il Segretario Generale ne informa il Sindaco, ai fini di quanto
previsto dal comma 1.
Art.79 (Regolamento comunale sul diritto
d'accesso)
1. Il regolamento comunale richiamato nell'art.75 deve
disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti
amministrativi in modo tale da consentire l'esercizio del diritto senza l'onere
per il cittadino di ricerche o di indagini particolari. Il rilascio di copie di
atti deve essere subordinato al pagamento dei soli costi di copia e dell'imposta
di bollo, ove dovuta.
2. Nello stesso regolamento deve essere assicurato il
diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in
possesso l'Amministrazione.
Art.80 (Accesso ai sistemi informativi)
1. Il diritto d'accesso è garantito ai cittadini, con le
modalità previste negli articoli precedenti, anche rispetto ai sistemi
informativi comunali e anche nel caso di impiego, da parte del Comune, di
tecnologie informatiche e telematiche.
Capo quinto: criteri per le sovvenzioni e i contributi
Art.81 (Modalità per la determinazione dei
criteri)
1.
Il Consiglio Comunale con apposito regolamento
determina i criteri e le modalita' in base ai quali la Giunta Comunale o i
dirigenti possono concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari, o comunque attribuire vantaggi economici di qualunque genere a
persone o ad Enti pubblici e privati.
2. Tali criteri dovranno comunque rispettare le seguenti
regole:
a) i soggetti interessati devono risiedere e operare di norma
nel territorio del Comune, salvo casi eccezionali;
b) è attribuita priorità alle libere associazioni che
operano a favore di soggetti in stato di necessità;
c) è attribuita priorità alle associazioni di volontariato
che intervengono in settori in cui l'Amministrazione Comunale ha competenze
specifiche, ma non è in grado di rispondere alle necessità della popolazione
con servizi proporzionati ai bisogni;
d) possono essere erogati contributi alle libere associazioni
a copertura anche parziale delle spese vive documentate da esse sostenute.
Art.82 (Pubblicità)
1. La concessione di sussidi a singoli cittadini è
disposta, di regola, solo dopo idonee misure di pubblicità, al fine di
garantire a tutti i soggetti che si trovino nelle condizioni previste di fare
richiesta del sussidio.
Art.83 (Verifica sull'utilizzo degli ausili
finanziari)
1. Nel caso di erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e altri ausili finanziari ad associazioni, a comitati, o a fondazioni
private, l'associazione, il comitato o la fondazione privata sono tenuti a
trasmettere entro il 31 marzo dell'anno solare successivo al Comune una
documentazione idonea per dimostrare le modalità di utilizzo dei fondi. Tale
documentazione viene trasmessa ai competenti uffici del Comune, per le
necessarie verifiche e valutazioni.
2. In mancanza di tale documentazione, ovvero se la
documentazione presentata non sia ritenuta idonea, l'associazione, o il
comitato, o la fondazione privata non possono essere beneficiari di ulteriori
erogazioni, se non previa regolarizzazione della loro posizione.
Art.84 (Direttive per il Collegio dei
Revisori)
1.
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune, nelle
sue relazioni periodiche, accerta che l'erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sia avvenuta con l'osservanza dei
criteri deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi del capo precedente.
Art.85 (Inapplicabilità delle disposizioni del presente
capo)
1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano nel
caso di contribuzioni finanziarie o di conferimenti economici di ogni genere
posti a carico del Comune in relazione alla sua partecipazione in Consorzi,
Aziende Speciali, società di capitali, associazioni o fondazioni.
Titolo quinto
IL DIFENSORE CIVICO
Art.86 (Istituzione e funzioni)
1. E' istituito nel Comune di Novara l'ufficio del
Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico opera nell'ambito del Comune quale
garante dell' imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale.
3. Ha inoltre la facoltà di ricercare le iniziative
necessarie per estendere i suoi interventi anche presso altri uffici e servizi
al pubblico, per segnalare disfunzioni o anomalie e si attiva, suggerendo mezzi
e rimedi, per eliminare le disfunzioni e i ritardi rilevati.
4. Il Difensore Civico esercita, inoltre, il controllo di
legittimita' sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, nei casi e con le
modalita' previsti dalla legge.
Art. 87 (Elezione)
1.
Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio
Comunale. Le proposte al Consiglio Comunale possono essere avanzate da singoli
cittadini o su segnalazione degli organismi di partecipazione e devono essere
accompagnate ciascuna da curriculum attestante i requisiti previsti dall' art.
88.
2. La seduta per la nomina del Difensore Civico dovrà
essere convocata entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del mandato.
3. Il Consiglio Comunale esaminate le singole
candidature, esprime con voto segreto un solo nominativo scelto nella lista dei
candidati di cui al primo punto.
4. Risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto i
2/3 dei voti dei consiglieri assegnati.
5. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto
dal comma precedente, le sedute consiliari per la nomina del Difensore Civico
avranno cadenza non superiore a 20 giorni l'una dall'altra, fintanto che non si
sarà raggiunto il quorum necessario.
Art.88 (Requisiti per la carica)
1. Il Difensore Civico deve essere scelto fra i residenti
nel Comune di Novara, che diano la massima garanzia di indipendenza,
obiettività, competenza giuridico-amministrativa. Non possono ricoprire la
carica di Difensore Civico:
a) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali,
provinciali o comunali;
b) i componenti della Commissione di Controllo sugli atti
dell'amministrazione regionale, o del Comitato Regionale di Controllo;
c) i dipendenti del Comune o di Aziende Speciali, o Consorzi,
o società a partecipazione comunale;
d) gli amministratori di Istituzioni, o di Aziende Speciali,
o Consorzi, o società a partecipazione comunale;
e) coloro che abbiano in corso per conto del Comune o di
Aziende Speciali o Consorzi o Società a partecipazione comunale, incarichi
professionali o di collaborazione o di consulenza di qualsiasi genere.
2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con
ogni altra carica elettiva pubblica.
Art.89 (Durata in carica)
1.
Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e può
essere confermato una sola volta. Può essere revocato solo per gravi motivi
inerenti all'esercizio delle sue funzioni, e con il voto favorevole di almeno i
due terzi dei Consiglieri comunali.
2. Il Difensore Civico rimane in carica fino a quando non
entri in carica il suo successore.
Art.90 (Poteri)
1.
A richiesta di chi vi abbia interesse, ovvero anche
d'ufficio, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale,
nonché‚ presso le Istituzioni ed Aziende Speciali del Comune, per assicurare
che l'azione amministrativa abbia regolare corso. A tal fine il Difensore Civico
ha il potere di:
a) accedere in qualsiasi momento negli uffici comunali per
prendere visione di pratiche o di atti, o per avere chiarimenti diretti da parte
degli amministratori e dai funzionari del Comune;
b) chiedere chiarimenti scritti, sull'andamento di singole o
più pratiche, al Sindaco o all'Assessore competente, al Segretario Generale, al
dirigente del servizio, o al funzionario responsabile del procedimento;
c) sentire il funzionario responsabile del procedimento, per
acquisire spiegazioni relative al procedimento, dandone altresì notizia al
Sindaco e al Segretario Generale;
d) esaminare atti e documenti amministrativi nella
disponibilità dell'Amministrazione Comunale, senza possibilità per le
autorità comunali di differirne l'accesso ai sensi del precedente art. 78.
2. Ogni impiegato o funzionario del Comune è tenuto a
prestare piena collaborazione al Difensore Civico e a dare piena e immediata
esecuzione alle sue richieste di chiarimenti, e di copia di atti o di documenti.
3. Quando il suo intervento sia stato richiesto per
iscritto da un cittadino, o da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, il
Difensore Civico comunica sollecitamente e non oltre trenta giorni, per
iscritto, al richiedente l'esito del suo intervento, segnalando altresì le
attività svolte ed eventuali considerazioni sulla pratica.
Art.91 (Segnalazioni e relazioni)
1.
Fermo restando ogni altro obbligo previsto dalla
legge, il Difensore Civico segnala ai competenti organi del Comune ogni
eventuale disfunzione o anomalia riscontrata nell'attività amministrativa del
Comune e delle Istituzioni e Aziende Speciali da esso dipendenti, a tutela dei
diritti dei cittadini .
2. In particolare informa il Sindaco dei risultati della
sua attività e, ogni qual volta lo ritenga opportuno, ne fa segnalazione al
Consiglio Comunale. Al Consiglio Comunale presenta inoltre una relazione annuale
sull'attività svolta, nella quale riferisce anche circa l'attuazione dei
principi sull'azione amministrativa e sulla pubblicità e l'accesso ai documenti
amministrativi, sanciti nei primi quattro capi del presente titolo.
3. Nel caso che, nell'esercizio delle sue funzioni, il
Difensore Civico venga a conoscenza di situazioni che possano integrare gli
estremi della violazione disciplinare, ne fa immediatamente rapporto agli organi
del Comune competenti a promuovere l'azione disciplinare.
Art.92 (Funzioni di mediazione)
1. Un cittadino, o qualsiasi altro soggetto, che ritenga
di essere stato leso in un suo diritto o interesse legittimo da un intervento o
da un atto di un' autorità comunale, può rivolgersi al Difensore Civico.
2. A tal fine il Difensore Civico, qualora non ritenga
manifestamente infondate le lagnanze del soggetto, provvede a sentire il
funzionario responsabile per quell'intervento o per quell'atto, nonché‚ il
Sindaco o l'Assessore competente e il Segretario Generale. Della convocazione
dà notizia al soggetto che abbia presentato il ricorso, che può intervenire
direttamente o a mezzo di un proprio rappresentante.
3. Nell'incontro così convocato, il Difensore Civico
invita le parti ad esporre i propri punti di vista, può sottoporre ad esse
proposte di definizione della controversia. Dell'incontro viene redatto, a cura
del Difensore Civico, processo verbale, di cui ciascuna parte ha diritto di
ricevere copia.
Art.93 (Trattamento economico, sede,
personale)
1.
Al Difensore Civico competono l'indennità di carica
ed il rimborso delle spese vive sostenute.
2. La sede del Difensore Civico è nei locali che sono
assegnati con delibera della Giunta Comunale.
3. Il Difensore Civico si avvale di unità di personale
dipendente dal Comune. Tale personale è assegnato all'ufficio dalla Giunta
Comunale, sentito lo stesso Difensore Civico.
4. L'Amministrazione Comunale provvede a tutte le spese
necessarie per l'ufficio del Difensore Civico.
Titolo sesto
I SERVIZI
Capo primo: principi generali
Art.94 (I servizi pubblici)
1. Il Comune provvede alla gestione di servizi ed
attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico
della Comunità locale, secondo il principio della sussidiarietà.
Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini singoli o
associati, alla gestione dei servizi pubblici locali. In particolare riconosce
ai cittadini il diritto di avanzare proposte per una migliore gestione del
servizio e di segnalare ai competenti organi comunali inefficienze o
irregolarità. Tali segnalazioni hanno gli effetti previsti dagli articoli 41 e
42 del presente Statuto.
Nel caso di affidamento del servizio in concessione a terzi o
a Societa' per Azioni con partecipazione pubblica anche minoritaria, il Comune
assicura l'attuazione dei principi fissati nei precedenti commi, anche con la
previsione di apposite clausole nella convenzione per l'affidamento del
servizio.
Art.95 (Criteri generali per la scelta delle forme di
gestione)
1.
La scelta fra le forme di gestione deve essere
effettuata tenendo conto delle caratteristiche del servizio, in relazione a
quanto è previsto dall'art.22, 3° comma della legge n. 142 del 1990.
2. Nella scelta il Comune deve perseguire inoltre
obiettivi di qualità del servizio, di adeguatezza delle prestazioni rispetto
alle esigenze collettive e sociali, di economicità e di efficienza. La
deliberazione con la quale il Consiglio Comunale opera la scelta deve essere
puntualmente motivata con riferimento a questi obiettivi e alla luce anche delle
possibili alternative ammesse dalla legge.
Capo secondo: le gestioni in economia
Art. 96 (Delibera di gestione del servizio in
economia)
1.
La gestione in economia è limitata o a servizi di
modeste dimensioni ed entità o a servizi di particolari caratteristiche ove ne
sia dimostrata la maggiore economicità rispetto ad altre forme. La delibera con
la quale il Consiglio Comunale stabilisce di attuare la gestione del servizio in
economia deve dar conto, oltre che degli elementi richiamati nell'art.22, 3°
comma lettera a della legge n. 142 del 1990, e nel precedente art. 95 del
presente Statuto, anche della sussistenza di adeguate disponibilità finanziarie
per la gestione del servizio.
2. Nella delibera devono essere indicate, inoltre, le
strutture organizzative del Comune che devono curare la gestione del servizio. A
questo fine va verificata la possibilità per tali strutture di assicurare la
gestione del servizio, in relazione anche agli eventuali altri compiti che
risultino assegnati alle medesime strutture, e alla omogeneità fra l'attività
ordinaria della struttura organizzativa e il servizio da gestire.
3. Il Dirigente comunale responsabile della struttura
organizzativa è preposto alla gestione del servizio.
Art. 97 (Competenze)
1.
Riguardo alla gestione in economia ciascun organo
comunale esercita le competenze ad esso rispettivamente attribuite con
riferimento agli atti corrispondenti del Comune.
2. Sono di competenza della Giunta Comunale tutti gli
atti necessari per la gestione del servizio, che non risultino, alla stregua del
principio esposto nel primo comma, di competenza di altri organi.
3. Le competenze attribuite dalla legge o dal presente
Statuto ai Dirigenti sono esercitate dal Dirigente preposto alla gestione del
servizio, in base all'articolo precedente.
Art. 98 (Regolamento)
1. Il Consiglio Comunale, con la delibera prevista
all'art.96 o con altra successiva, delibera un regolamento che stabilisce i
criteri essenziali per la gestione del servizio e che assicura l'attuazione del
principio di partecipazione sancito dal precedente art.94.
Capo terzo: le concessioni di servizi
Art. 99 (Scelta del concessionario)
1. Nel caso di concessione del servizio a terzi, il
concessionario deve essere scelto tenendo conto particolarmente dell'esigenza di
garantire una adeguata qualità di gestione del servizio, condizioni tariffarie
eque e la partecipazione del Comune agli eventuali utili della gestione.
2. La Giunta Comunale esercita la vigilanza
sull'andamento del servizio.
Art. 100 (Regolamenti per l'accesso al
servizio)
1. Il Consiglio Comunale può deliberare per ogni
servizio concesso a terzi un regolamento che ne disciplini l'accesso.
Capo quarto: le Aziende Speciali
Art. 101 (Gestione di servizi attraverso Azienda
Speciale)
1.
Il Comune può provvedere mediante una o più Aziende
Speciali alla gestione di servizi pubblici di rilevanza economica ed
imprenditoriale nonché alla gestione di attività accessorie o complementari
agli stessi.
2. L'attribuzione della gestione di un servizio a
un'Azienda Speciale deve essere deliberata dal Consiglio Comunale verificando,
oltre agli elementi indicati dall'art. 95, 2° comma, anche l'adeguatezza del
capitale di dotazione fornito dal Comune rispetto alle esigenze economiche del
servizio.
3. L'Azienda Speciale è Ente strumentale del Comune
dotato di personalità giuridica.
4. L'Azienda Speciale è soggetta all'indirizzo
politico-amministrativo del Consiglio Comunale e alla vigilanza della Giunta
Comunale.
5. Gli atti fondamentali delle Aziende Speciali si
intendono approvati se, decorsi trenta giorni dal loro ricevimento (ovvero,
novanta giorni, nel caso del conto consuntivo), il Consiglio Comunale non abbia
adottato un formale provvedimento espresso. E' sempre necessario un
provvedimento espresso di approvazione o di diniego, nel caso di atti
fondamentali dell'Azienda Speciale che comportino la necessita' di modifiche al
bilancio comunale.
6. Fermo restando il prevalente ambito comunale per la
gestione dei servizi erogati mediante le Aziende Speciali, il Consiglio Comunale
può autorizzare l'estensione dell'attività delle proprie Aziende Speciali al
territorio di altri Enti Locali, come previsto dalla legge 142 del 1990, previa
sottoscrizione di apposita convenzione fra tutte le parti interessate, senza che
alcun onere qualitativo o quantitativo gravi sulla comunità novarese. Il
Consiglio Comunale può altresì autorizzare le proprie Aziende Speciali a
fornire servizi a persone ed Enti, pubblici o privati.
Art.102 (Statuto)
1.
Lo Statuto dell'Azienda Speciale è deliberato dal
Consiglio Comunale, con la maggioranza dei consiglieri assegnati,
contestualmente all'affidamento della gestione del servizio a tale Azienda. Lo
Statuto deve prevedere, fra l'altro:
a) l'ordinamento interno dell'azienda, e il riparto di
competenze fra Consiglio di Amministrazione, Presidente e Direttore;
b) l'ordinamento del personale, fermo restando che il
rapporto di lavoro con il personale dipendente dall'azienda è di diritto
privato;
c) i criteri fondamentali cui si deve attenere l'azienda al
fine di realizzare gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e
l'obiettivo minimo del pareggio del bilancio, compresi i trasferimenti;
d) le modalità per il coordinamento fra l'Azienda Speciale e
il Comune, con particolare riferimento: 1) alla previsione della responsabilità
esclusiva dell'Azienda Speciale per le obbligazioni da essa assunte; 2)
all'obbligo di porre in liquidazione l'Azienda Speciale nel caso di bilancio
dissestato; 3) all'obbligo per il Comune, in tale ipotesi, di far fronte ai
debiti dell'Azienda Speciale; 4) alla devoluzione del patrimonio dell'Azienda
Speciale al Comune nel caso di cessazione della stessa;
e) l'istituzione di un apposito organo di revisione e la
possibilità di forme autonome di verifica della gestione; i componenti
dell'organo di revisione devono essere scelti fra persone con i requisiti
previsti dall'art.57, 2° comma della legge n. 142 del 1990;
f) la garanzia del diritto d'accesso dei cittadini ai
documenti amministrativi dell'azienda e la partecipazione delle forme
associative alla sua attività amministrativa, secondo modalità analoghe a
quelle previste dal presente statuto e dal regolamento previsto dall'art. 79
rispetto ai documenti amministrativi e all'attività amministrativa del Comune;
g) la possibilità di accesso alle strutture e ai servizi per
le organizzazioni di volontariato e le forme associative, al fine di realizzare
forme adeguate di coordinamento, nella misura in cui ciò risulti opportuno per
una più efficace gestione del servizio.
Art. 103 (Tariffe)
1.
Il Consiglio Comunale, ferma restando la sua
competenza a dettare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
servizi (ai sensi dell'art.32, 2° comma lettera g della legge n. 142 del 1990),
nel caso che ritenga di prevedere determinate tariffe a costo sociale, deve
contestualmente deliberare l'assunzione in capo al bilancio comunale di tutti
gli oneri conseguenti, al fine di garantire l'integrale copertura dei costi
sociali stessi.
Capo quinto: le Istituzioni
Art. 104 (Previsione)
1.
Il Consiglio Comunale può prevedere che la gestione
di uno o più servizi sociali sia affidata a una Istituzione, quando risulti
opportuno assicurare una autonomia gestionale a tali servizi.
2. L'attribuzione della gestione di un servizio a
un'Istituzione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale verificando, oltre
agli elementi indicati dall'art.95, anche l'adeguatezza del capitale di
dotazione fornito dal Comune rispetto alle esigenze economiche del servizio.
3. Nell'attuazione delle disposizioni contenute nei due
commi precedenti, il Comune considera come obiettivo anche quello di realizzare
un accorpamento nella gestione di più servizi sociali omogenei, al fine di
assicurare una maggiore efficacia della programmazione comunale e di realizzare
economie di gestione.
Art. 105 (Ordinamento)
1.
L'ordinamento dell'Istituzione è disciplinato, per
quanto non previsto nel presente statuto, da un regolamento, che è di
competenza del Consiglio comunale e che deve essere deliberato contestualmente
all'affidamento della gestione del servizio all'Istituzione stessa.
2. Il regolamento deve prevedere, fra l'altro:
a) l'indicazione puntuale dei servizi affidati
all'Istituzione;
b) l'ordinamento degli organi dell'istituzione e le relative
competenze; a tal fine deve essere prevista la competenza del Consiglio di
amministrazione per gli atti gestionali a carattere generale e la competenza del
Direttore per gli atti di direzione aziendale;
c) il trattamento economico dei componenti del Consiglio di
amministrazione e del Presidente;
d) la dotazione organica del personale e il relativo
ordinamento;
e) le modalità attraverso le quali il Consiglio e la Giunta
comunale esercitano la loro vigilanza;
f) le modalità di verifica, da parte del Consiglio e della
Giunta Comunale, dei risultati della gestione;
g) le norme per la gestione finanziaria, economica e
contabile;
h) la garanzia del diritto d'accesso dei cittadini ai
documenti amministrativi dell'Istituzione e la partecipazione delle forme
associative alla sua attività amministrativa, secondo modalità analoghe a
quelle previste dal presente statuto e dal regolamento previsto dall'art.79
rispetto ai documenti amministrativi e all'attività amministrativa del Comune;
i) la possibilità di accesso alle strutture e ai servizi per
le organizzazioni di volontariato e le forme associative, al fine di realizzare
forme adeguate di coordinamento;
l) le modalità di partecipazione degli utenti.
3. Sono soggetti ad approvazione del Consiglio comunale i
seguenti atti fondamentali dell'Istituzione: bilanci annuali e pluriennali e
relative variazioni, conto consuntivo o atti equipollenti, assunzione di
finanziamenti a breve, medio e lungo termine, contratti e altri atti che
vincolino il bilancio oltre l'anno, regolamenti. Per le modalità per la loro
approvazione si applica l'art. 101, 5° comma del presente Statuto.
Art. 106 (Organi)
1.
Organi dell'istituzione sono il Consiglio di
amministrazione, il Presidente e il Direttore.
2. Il Consiglio di amministrazione è formato da un
numero dispari di componenti, fissato dal regolamento previsto nell'articolo
precedente, ed è nominato dal Sindaco.
3. Le competenze del Consiglio di amministrazione sono
fissate nel regolamento previsto all'articolo precedente. E' comunque di
competenza del Consiglio di amministrazione l'adozione degli atti fondamentali
indicati nel regolamento.
4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è
eletto dal Consiglio. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca, fissa
l'ordine del giorno e sovraintende all'esecuzione delle determinazioni degli
organi comunali e del Consiglio di amministrazione inerenti agli indirizzi della
gestione dei servizi affidati all'Istituzione.
5. Il Direttore viene nominato dalla Giunta comunale, in
relazione alla sua specifica professionalità ed esperienza in gestioni
aziendali. Ha la rappresentanza dell'Istituzione ed è responsabile della sua
direzione aziendale. Dal direttore dipende gerarchicamente il personale
dell'Istituzione.
6. Il rapporto con il Direttore è disciplinato da un
contratto di diritto privato. Il Direttore può essere licenziato in qualsiasi
momento, con delibera della Giunta comunale.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione, il
Presidente e il Direttore rispondono, nei confronti dell'Istituzione, del
Comune, e dei terzi, per i danni da essi causati, secondo i principi previsti
dal Codice Civile per gli amministratori e i dirigenti di società di capitale.
Art. 107 (Autonomia gestionale)
1. L'Istituzione è dotata di autonomia gestionale. Essa,
pertanto, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio Comunale degli atti
fondamentali, può stipulare i contratti inerenti alla gestione del servizio
senza la necessità di autorizzazioni da parte del Comune (a meno che essi non
consistano in atti di disposizione di beni immobili conferiti all'Istituzione
dal Comune quale capitale di dotazione), sta in giudizio in persona del
Direttore, e ha un bilancio proprio. Il bilancio preventivo e quello consuntivo
costituiscono allegato obbligatorio dei corrispondenti atti del Comune.
2. Delle obbligazioni assunte dall'Istituzione risponde,
nel caso di infruttuosa escussione dell'Istituzione, il Comune con tutto il suo
patrimonio.
Art. 108 (Principi di carattere
finanziario)
1. L'Istituzione deve operare in modo da realizzare gli
obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e il principio del pareggio
del bilancio, fissati dall'art.23, 4° comma della legge n. 142 del 1990.
2. Nel caso di servizi forniti a costi sociali o senza
l'assunzione di costi per gli utenti, si applica la disciplina prevista dal
precedente art. 103.
3. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita
la sua funzione, con i medesimi poteri e i medesimi obblighi, anche rispetto
alle Istituzioni.
Art. 109 (Vigilanza)
1. La vigilanza sulle Istituzioni è esercitata dalla
Giunta comunale. La Giunta Comunale, in particolare può: disporre autonomamente
la convocazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione per l'esame di
questioni determinate; convocare il Presidente del Consiglio di Amministrazione
o il Direttore per chiarimenti sulla gestione del servizio; licenziare in
qualsiasi momento il Direttore.
2. Nel caso che siano accertate irregolarità nella
gestione, la Giunta Comunale può proporre al Consiglio Comunale di sciogliere
il Consiglio di amministrazione e di nominarne un altro, ovvero di porre in
liquidazione l'Istituzione e di provvedere per altra forma di gestione del
servizio.
Capo sesto: le Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale
Art. 110 (Istituzione)
1.
Il Consiglio Comunale può affidare la gestione di uno
o più servizi pubblici locali a una società per azioni a prevalente capitale
pubblico locale.
2. Per società per azioni a prevalente capitale pubblico
locale si intende una società per azioni nella quale la maggioranza di almeno
il 50% +1 del capitale (maggioranza da verificarsi distintamente, sia con
riferimento alle azioni ordinarie, sia con riferimento al complesso delle azioni
ordinarie e privilegiate), sia detenuta o dal Comune di Novara da solo, o dal
Comune di Novara insieme con altri Comuni vicini, la Provincia di Novara, la
Camera di commercio della Provincia di Novara, i Consorzi fra enti locali cui
partecipi il Comune di Novara, altri enti locali.
3. Nel caso di istituzione di nuova società, l'eventuale
partecipazione di soggetti privati alla società deve essere subordinata alle
seguenti regole:
a) i soggetti privati che partecipino come soci devono
rispondere a requisiti di idoneità morale e di capacità finanziaria, e devono
trovarsi nelle condizioni previste dalla legislazione anti-mafia per essere
contraenti con Pubbliche amministrazioni;
b) salvo che per particolari ragioni di ordine tecnico o
finanziario non sia opportuna la partecipazione di determinati soggetti privati,
deve essere consentito a tutti i soggetti privati, che posseggano i requisiti e
che rispondano alle condizioni previste al punto precedente, di concorrere su un
piano di parità per acquisire la partecipazione di minoranza alla società.
4. Inoltre può essere previsto, con disposizione che
deve essere recepita nello Statuto della società, che ciascun socio privato non
possa detenere una quota del capitale superiore a una percentuale prefissata.
5. Agli effetti previsti dal comma precedente, gli enti
pubblici diversi da quelli indicati al secondo comma sono equiparati ai soggetti
privati.
Art. 111 (Statuto della società)
1.
Lo statuto della società deve prevedere specifiche
clausole a garanzia della conservazione delle caratteristiche essenziali della
società a prevalente partecipazione locale, e in particolare la permanenza
della partecipazione maggioritaria da parte di enti locali e il mantenimento
delle finalità originarie previste dallo Statuto all'atto dell'adesione del
Comune.
Art. 112 (Partecipazioni in altre
società)
1.
Il Comune di Novara con atto del Consiglio Comunale
può promuovere la formazione di società di capitale diverse da quelle
disciplinate nei precedenti articoli, e può acquisire partecipazioni azionarie
in società di capitale, previa verifica della convenienza economica e politica
dell'operazione e della sua coerenza con fini d'interesse pubblico.
Capo settimo: disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 113 (Nomina dei rappresentanti del
Comune)
1.
Il Sindaco sulla base degli indirizzi deliberati dal
Consiglio Comunale, nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende,
Istituzioni, Consorzi e Società quando la legge non attribuisca espressamente
la competenza della nomina al Consiglio. Quando la designazione spetti al
Consiglio e sia prevista la designazione di almeno tre rappresentanti da parte
del medesimo organo, i due terzi (arrotondati per eccesso) sono designati dalla
maggioranza consiliare e gli altri dalla minoranza. A tal fine i consiglieri
appartenenti alla maggioranza e quelli appartenenti alla minoranza si
costituiscono in due collegi separati, e ciascun collegio elegge, con la
maggioranza dei votanti i rappresentanti di propria competenza.
2. I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e
Istituzioni, Consorzi e Società rimangono in carica fino a quando non sia
rinnovato il Consiglio Comunale, durante il cui mandato sono stati nominati, e
comunque sino a quando non siano nominati i nuovi rappresentanti, fatte salve le
disposizioni in tema di scadenza previste dai singoli Statuti.
3. La nomina a componente degli Enti indicati nel primo
comma è incompatibile: A) con la carica di consigliere comunale e/o
circoscrizionale o di componente della Giunta comunale di Novara; B) con la
carica di componente di organi di Comuni, Province, Regioni; C) con la carica di
membro del Parlamento, nonché con ogni altra carica in società e/o azienda da
cui possa derivarne conflitto d'interesse.
4. L'organo comunale competente designa o nomina persone
dotate dei necessari requisiti morali e di specifica esperienza nel settore
imprenditoriale, o professionale, o amministrativo, o tecnico, in coerenza con
il tipo di organismo per il quale viene effettuata la designazione o la nomina.
A questo fine il curriculum del candidato, che documenti la sua specifica
esperienza nel settore, viene depositato presso la Segreteria Generale, almeno
sette giorni prima della designazione o della nomina, a libera visione da parte
dei cittadini. Non è richiesto il deposito del curriculum per i candidati che
siano consiglieri comunali.
5. Le incompatibilità prima indicate sono operative
esclusivamente con riferimento alle nomine aventi carattere gestionale, quali ad
esempio i Consigli di amministrazione.
6. Per la nomina dei componenti della Commissione
elettorale comunale, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
Art. 114 (Assoggettamento dei rappresentanti del Comune nelle
società alle direttive del Consiglio e della Giunta comunale)
1. I componenti del Consiglio di amministrazione di
società nominati dal Comune sono soggetti alle direttive del Consiglio
comunale. Essi, pertanto, sono tenuti ad attenersi a tali direttive.
Delle questioni che debbono essere trattate nel Consiglio di
Amministrazione della Società verrà data preventiva informazione al Sindaco
mediante deposito dell'o.d.g.
Dell'o.d.g. viene data informazione anche ai Capigruppo.
Art. 115 (Revoca dei rappresentanti del
Comune)
1. I rappresentanti del Comune in Enti, Aziende,
Istituzioni, Societa', Consorzi o altri Enti richiamati nei due precedenti
articoli possono essere revocati in qualsiasi tempo per gravi motivi dall'organo
comunale che ha proceduto alla loro nomina.
2. La revoca dei componenti dell'organo di vigilanza
sulle aziende speciali è consentita solo per il caso di inadempimento ai loro
doveri d'ufficio.
TITOLO SETTIMO
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
Art. 116 (Criteri generali)
1.
Ogni qualvolta risulti socialmente o economicamente
vantaggioso, il Comune ricorre alla gestione associata di funzioni o di servizi
di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell'art.24
della legge n. 142 del 1990, ovvero mediante Consorzi, ai sensi dell'art.25
della medesima legge.
In tal caso la convenzione dovrà stabilire la quota di
partecipazione del Comune al Consorzio.
Il Comune è rappresentato nell'assemblea del Consorzio dal
Sindaco o, in caso di suo impedimento, da un suo delegato.
Art. 117 (Convenzioni per la gestione associata di
servizi)
1.
Ferma restando l'esigenza di assicurare un pieno
coordinamento fra i servizi del Comune e quelli dei Comuni limitrofi, il
Consiglio comunale può stipulare convenzioni con altri Comuni, con la
Provincia, con l'A.S.L., con la Regione od altri Enti o soggetti pubblici non
economici per la gestione di servizi in forma associata. A tali convenzioni si
può addivenire per la gestione di servizi determinati, ovvero per la gestione
di servizi in alcune parti soltanto del territorio comunale, e sempre che
ricorrano le seguenti condizioni:
a) che il ricorso alla convenzione consenta al Comune di
realizzare economie;
b) che la convenzione assicuri al Comune un'idonea forma di
pubblicità in merito ai risultati del servizio e ai suoi costi, e garantisca
l'accesso del Comune alla relativa documentazione;
c) che la convenzione abbia una scadenza determinata,
compresa fra i tre e i nove anni, e che, nel caso di previsione di rinnovazione
automatica, ovvero di durata superiore ai nove anni, sia garantito al Comune di
recedere dalla convenzione, col solo onere di un congruo preavviso;
d) le convenzioni relative al solo utilizzo di strutture
qualificate dal punto di vista tecnico o di cui il Comune abbia necessità non
soggiacciono ai limiti temporali di cui alla lett.c).
Art. 118 (Accordi di programma e conferenze di
servizi)
1.
In attuazione dell'art.27 della legge n. 142 del 1990,
e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, gli organi comunali devono
favorire il ricorso ad accordi di programma o a conferenze di servizi, ai fini
dell'adozione di provvedimenti o di altri atti di loro competenza che richiedano
anche l'intervento di altre amministrazioni pubbliche.
2. Nel caso che sia richiesta la partecipazione del
Comune o di un suo organo ai fini di una conferenza di servizi promossa da
un'altra Amministrazione, il competente organo del Comune identifica chi debba
rappresentare il Comune nella conferenza e detta, con un proprio atto, le
proprie direttive al rappresentante del Comune. Ai fini di tutte le conferenze
di servizi nelle quali debbano essere trattate questioni di rilevanza politica
per il Comune, la rappresentanza dovrà essere conferita preferibilmente al
Sindaco o al Vice Sindaco, e comunque a un componente della Giunta comunale.
Art. 119 (Salvaguardia di discipline
speciali)
1. La disciplina prevista nel presente titolo è
formulata con piena salvaguardia delle leggi speciali, statali o regionali, che
disciplinino forme particolari di convenzioni o di Consorzi.
TITOLO OTTAVO
UFFICI
Art. 120 (Regolamenti del personale e degli
uffici)
1. Il Comune di Novara disciplina con propri regolamenti
le dotazioni organiche del personale dipendente, conformemente alla legge e agli
accordi collettivi nazionali da essa previsti. I regolamenti comunali possono
contenere disposizioni di attuazione e di integrazione della disciplina
risultante dalla legge e dagli accordi nazionali.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è
disciplinato dalla Giunta Comunale con propri regolamenti, che devono attuare i
principi di autonomia, funzionalità ed economicità, secondo principi di
professionalità e responsabilità. Con gli stessi regolamenti devono essere
disciplinati l'attività dei dirigenti, l'eventuale conferimento ad essi di
responsabilità gestionali particolari, e il loro coordinamento ad opera del
Segretario Generale.
3. Il regolamento comunale del personale individua
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 59, 4°
comma decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, e successive modificazioni.
Art. 121 (Segretario Generale)
Il Segretario Generale svolge i compiti che gli sono
assegnati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o conferitigli dal
Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa. Il Sindaco
definisce con proprio atto i rapporti tra Segretario Generale e Direttore
Generale, se nominato.
2. Il Segretario Generale svolge anche compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti
degli organi dell'Ente.
3. Il Segretario Generale, qualora il Sindaco non abbia
nominato il Direttore Generale, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei
dirigenti e ne coordina l'attività.
4. Il Segretario Generale svolge le funzioni di ufficiale
rogante per i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private
ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ivi compresi i verbali per
l'aggiudicazione di appalti.
5. Spetta al Segretario Generale presiedere le
Commissioni di concorso per l'assunzione di personale con qualifica non
inferiore all'ottava. La presidenza della Commissione di concorso di propria
pertinenza può essere delegata dal Segretario Generale a un Dirigente del
Comune.
6. I rapporti fra il Segretario e il Direttore Generale
sono disciplinati nel provvedimento del Sindaco di nomina del Direttore
Generale.7. In caso di assenza o di impedimento del Segretario o
di vacanza del posto le funzioni vicarie sono assolte dal Vice Segretario, al
quale spetta altresì il compito di coadiuvare il Segretario Generale, nonché
sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti, compresa
quella di rogare i contratti nell'interesse dell'Ente.
Art. 122 (Direttore Generale)
1.
Il Sindaco previa delibera della Giunta Comunale, e
secondo i criteri stabiliti nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi, può nominare un Direttore Generale, ai sensi e per gli effetti
previsti dall'art. 51bis della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Il Direttore Generale opera, secondo le direttive impartite
dal Sindaco, per il perseguimento di obiettivi di efficacia e di efficienza
nell'attività amministrativa del Comune.
Per l'attuazione dei compiti assegnati al Direttore Generale,
nei suoi confronti rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i
dirigenti comunali, ad eccezione del Segretario Generale.
Art. 123 (Dirigenti comunali)
1.
I Dirigenti comunali sono responsabili dell'efficienza
delle rispettive strutture amministrative e degli obiettivi loro assegnati, e
assicurano che l'attività degli uffici da essi dipendenti si svolga
nell'osservanza delle leggi vigenti e del principio di buon andamento.
2. I Dirigenti comunali operano conformemente agli
indirizzi dei competenti organi politici del Comune, e svolgono le loro funzioni
sotto la sovrintendenza del Segretario Generale, che coordina la loro attività.
3. Oltre alle altre competenze previste dalla legge o da
altre disposizioni del presente Statuto, ai Dirigenti comunali spettano le
seguenti competenze:
a) la redazione e la trasmissione all'autorità giudiziaria
delle denunce per i fatti di cui essi vengano a conoscenza nell'esercizio delle
loro competenze (fatto salvo, ovviamente, l'obbligo di denuncia gravante su
qualsiasi altro soggetto);
b) la verifica della regolarità dell'istruttoria, con
riferimento agli atti di competenza del Sindaco;
c) la designazione del responsabile di ciascun procedimento,
conformemente anche alle disposizioni dettate dal precedente art. 63;
d) la Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso,
ferme restando le competenze del Segretario Generale.
4. Ai fini dell'adozione degli atti suddetti è
competente il Dirigente preposto alla struttura comunale cui inerisce, per
materia, l'atto da compiere. Nel caso di atti che possano riguardare più
Dirigenti, il Segretario Generale - ovvero il Direttore Generale, se nominato,
in accordo con il Segretario Generale - stabilisce da quali Dirigenti devono
essere assunti, dandone altresì comunicazione alla Giunta comunale.
5. Il Segretario Generale o il Direttore Generale, sulla
base di un atto del Sindaco, adottano gli atti di competenza dei Dirigenti che,
per qualsiasi ragione, non siano attribuiti o attribuibili alla responsabilità
di un Dirigente ovvero in caso di vacanza del posto.
6. I Dirigenti comunali, al cui settore compete
l'esecuzione delle spese deliberate, provvedono altresì alla liquidazione delle
stesse ed attestano la regolarità delle procedure attuative; di tali loro atti
sono personalmente responsabili.
7. La sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle
reversali di incasso compete al Dirigente responsabile del servizio di
ragioneria.
8. Nella dotazione organica del Comune è prevista, a
livello dirigenziale, la figura del responsabile del servizio finanziario del
Comune; opera con l'obiettivo di assicurare la regolarità e l'efficienza
contabile e finanziaria del Comune.
Art. 124 (Conferimento di incarichi
particolari)
1.
Il Sindaco può disporre la copertura dei posti in
organico scoperti per responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, conferendo contratti di diritto
pubblico a tempo determinato, o eccezionalmente, e con deliberazione motivata,
con contratti di diritto privato. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di
tali contratti, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da
ricoprire.
2. I contratti, comunque, non possono essere conferiti
dal Sindaco che sia dimissionario.
3. Del conferimento di un contratto ai sensi del presente
articolo, il Sindaco informa il Consiglio comunale.
Art. 125 (Incarichi Dirigenziali)
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo
determinato con provvedimento motivato del Sindaco, secondo le modalità fissate
dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. A tali incarichi si
applica la disciplina vigente.
TITOLO NONO
FINANZE E CONTABILITA'
Capo primo: le finanze e la contabilità del Comune
Art. 126 (Principi generali sulla gestione dei
beni)
1.
La gestione dei beni del Comune deve ispirarsi a
criteri di trasparenza e di economicità, e deve essere coerente con la
destinazione di ciascun bene.
2. Il Comune provvede alla gestione dei propri beni,
avendo cura di mantenere per essi la migliore conservazione possibile e di
utilizzare i beni destinati a funzioni o servizi pubblici nel modo più coerente
con la loro destinazione e i beni patrimoniali disponibili secondo criteri di
redditività.
3. I criteri per la concessione in uso dei beni demaniali
e per la concessione in uso e/o locazione dei beni patrimoniali, nonché per la
determinazione dei relativi canoni sono definiti nel regolamento di
contabilità.
4. Il Comune valorizza il proprio patrimonio immobiliare,
assicurando i necessari interventi di manutenzione. Il Consiglio comunale
approva periodicamente un programma delle opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili comunali, fissando un ordine di priorità.
5. Nella sua relazione annuale al Consiglio, la Giunta
comunale riferisce sugli interventi eseguiti per la conservazione e la
valorizzazione dei beni immobili del Comune, con particolare riferimento agli
immobili comunali soggetti a tutela per il loro valore storico e artistico ai
sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089.
Art. 127 (Principi sulle finanze e sulla
contabilità)
1.
L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è
disciplinato dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.
2. Il regolamento comunale di contabilità è redatto in
conformità con le disposizioni di legge e con i principi della normativa di
contabilità dello Stato, della Regione e della Comunità europea, improntandosi
a criteri di chiarezza contabile, di possibilità permanente di controlli o di
riscontri, di tempestività delle operazioni, di trasparenza e di economicità
degli adempimenti. Il regolamento disciplina fra l'altro:
a) le modalità per la redazione e l'aggiornamento degli
inventari dei beni del Comune, nonché per la loro valutazione; la periodicità
per la loro revisione;
b) l'esercizio annuale;
c) le modalità per la redazione del bilancio di previsione e
per le procedure modificative dello stesso; il coordinamento fra il bilancio del
Comune e quello delle Aziende speciali e delle Istituzioni;
d) la gestione del bilancio e la tenuta della contabilità
comunale;
e) le modalità per i controlli interni di gestione del
Comune, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti
comunali;
f) i rapporti fra il settore 'bilancio e programmazione' e
gli altri settori comunali;
g) la revisione economico-finanziaria;
h) il servizio di tesoreria;
i) il servizio di economato e la sua gestione.
3. Ai bilanci del Comune devono essere allegati i
corrispondenti atti di bilancio delle Aziende e delle Istituzioni.
Capo secondo: il Collegio dei revisori
Art. 128 (Composizione ed elezione)
1.
Il collegio dei revisori è costituito da tre
componenti, scelti dal Consiglio comunale secondo quanto è previsto dall'art.
57 della legge n. 142 del 1990. Non possono ricoprire l'incarico di revisore dei
conti:
a) i membri del Parlamento, o i consiglieri regionali,
provinciali, nonché i consiglieri comunali o circoscrizionali del quinquennio
precedente;
b) i componenti della Commissione di controllo sugli atti
dell'amministrazione regionale o del Comitato regionale di controllo;
c) i coniugi, i parenti o affini entro il quarto grado, del
Sindaco, degli Assessori, del Segretario generale e dei Dirigenti comunali;
d) i dipendenti della Regione Piemonte, delle Province o
delle Comunità montane del Piemonte, del Comune o di sue aziende speciali o
istituzioni, o di consorzi o società a partecipazione comunale;
e) gli amministratori o direttori di istituzioni, o di
aziende speciali, o consorzi, o società a partecipazione comunale, o coniugi, o
parenti o affini entro il quarto grado di persona che si trovi in tali
condizioni;
f) coloro che abbiano in corso per conto del Comune o di sue
istituzioni o aziende speciali, o di consorzi, o società cui il Comune
partecipi, incarichi professionali, o di collaborazione o di consulenza di
qualsiasi genere;
g) coloro che abbiano in corso liti giudiziali con il Comune,
o con sue istituzioni o aziende speciali, o con consorzi o società a
partecipazione comunale;
h) coloro che abbiano partecipazioni in società appaltatrici
di opere o concessionarie di opere o di servizi per il Comune, o per sue
istituzioni o aziende speciali.
2. I componenti del Collegio dei revisori sono eletti con
le modalità previste dall'art. 57, 1° comma della legge n. 142 del 1990. A tal
fine viene eletto colui che, per ciascuna delle tre categorie professionali
previste dall'art.57, 2° comma della legge n. 142 del 1990, abbia riportato il
maggior numero di voti; nel caso di parità di voti è eletto il più anziano di
età.
3. Contestualmente all'elezione, il Consiglio comunale
approva la delibera d'incarico, nella quale deve essere fissato anche il
compenso per i componenti del Collegio dei revisori conformemente alle
disposizioni vigenti.
4. Il Consiglio comunale revoca dall'incarico il
componente del Collegio dei revisori che si renda inadempiente ai suoi doveri
d'ufficio.
Art. 129 - (Attribuzioni)
1.
Il Collegio dei revisori svolge attività di
collaborazione con l'organo consiliare e gli altri organi comunali, secondo le
previsioni dei regolamenti comunali, dello Statuto e delle leggi vigenti;
- rilascia pareri motivati, secondo legge, sulla proposta del
bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
- esercita la vigilanza sulla regolarità economica e
finanziaria, contabile della gestione del Comune e delle sue istituzioni;
- attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione e relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare inerente
il rendiconto della gestione medesima e sul relativo schema;
- relaziona il Consiglio Comunale sulle eventuali gravi
irregolarità di gestione e presenta contestuale denuncia, nelle ipotesi di
responsabilità, agli organi giurisdizionali competenti;
- effettua le verifiche di cassa previste dall'art. 64 del
D.Lgs. 77/95.
2. Il Collegio dei revisori può presentare in qualsiasi
momento informative o segnalazioni alla Giunta e al Consiglio comunale.
3. Per l'esercizio delle loro funzioni, i componenti del
Collegio dei revisori possono, anche singolarmente, accedere negli uffici del
Comune in orario d'ufficio, richiedere informazioni e copie di atti direttamente
ai dirigenti del Comune, esigere informative scritte su pratiche anche in corso.
I dirigenti e gli amministratori del Comune sono tenuti a dare riscontro con la
massima sollecitudine alle richieste dei revisori, e non possono opporre ad essi
alcun segreto amministrativo.
4. Il Collegio dei revisori si riunisce con una
periodicità almeno trimestrale. Delle sue riunioni, degli accertamenti svolti e
dei rilievi formulati il Collegio redige processo verbale, che viene trascritto
su un apposito registro, con la sottoscrizione di tutti i componenti.
5. I componenti del Collegio dei revisori sono tenuti al
segreto nei casi previsti dalla legge, e dei relativi regolamenti applicativi.
Art. 130 (Relazione annuale)
1.
Nella relazione annuale al Consiglio comunale,
prevista dall' art.57, 5° e 6° comma della legge n. 142 del 1990, il Collegio
dei revisori riferisce sul complesso delle ricognizioni effettuate, sui
controlli attuati e sull'esito degli stessi, esprime una propria valutazione
sulla gestione economica e finanziaria del Comune e delle Istituzioni, e formula
rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività
ed economicità della gestione.
TITOLO DECIMO
ISTITUTI PER LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Art. 131 (Dichiarazione di cespiti da parte dei consiglieri
comunali)
1.
Ciascun consigliere comunale è tenuto ad adempiere
agli obblighi previsti dalla legge 5 luglio 1982, n.441, e successive
modificazioni, in tema di comunicazione dei cespiti, delle cariche, dei redditi
e delle spese e delle obbligazioni per la propaganda elettorale.
2. Il Consiglio comunale fissa le modalità per la
presentazione delle suddette comunicazioni e per la loro pubblicazione sul
bollettino comunale.
Art. 132 (Autorizzazioni di polizia)
1. Ai fini del rilascio, da parte delle autorità
comunali, delle autorizzazioni di polizia di loro competenza, deve essere
previamente verificata la sussistenza, in capo al destinatario del
provvedimento, dei requisiti morali previsti dall' art.11 del vigente testo
unico di pubblica sicurezza.
2. Per tale verifica il Comune promuove le opportune
iniziative di coordinamento con le autorità locali di pubblica sicurezza.
TITOLO UNDICESIMO
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE
I.
1. Fino a quando non sarà approvato il regolamento
interno del Consiglio in attuazione degli articoli del precedente titolo
secondo, continuerà ad applicarsi la disciplina precedente, per tutto ciò che
non risulti in contrasto con disposizioni del presente Statuto, ivi comprese le
previsioni dell'art. 16.
2. La Conferenza dei Capigruppo è impegnata a
presentare al Consiglio una sua proposta di regolamento interno del Consiglio.
II.
1. Il Consiglio comunale adegua, con propria
delibera, la disciplina precedente delle Commissioni consiliari ai principi
fissati nell'art. 13 dello Statuto.
III.
1. Nei tre mesi successivi all'entrata in vigore
del testo unico previsto dall'art.64,3° comma della legge n.142 del 1990, il
Sindaco presenta al Consiglio le proposte di modifica o di integrazione dello
Statuto che siano rese necessarie o opportune, sulla base del testo unico. Il
Consiglio comunale delibera conseguentemente, con l'osservanza dell'art.4, 3°
comma della legge n. 142 del 1990.
IV.
1. Il Capo VI "Delle
Circoscrizioni" costituirà oggetto di espressa revisione e conseguente
regolamentazione, anche tenendo conto delle previsioni di cui alla legge 265/99,
entro la fine dell'anno 2000.
Questo Statuto è stato fornito ad ASTREA dall'U.R.P. del Comune di Novara, nel mese di dicembre 2000.
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