
COMUNE di NOVARA
RELAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO
Per l’anno 2000
COMPETENZE E RUOLO DEL DIFENSORE CIVICO
Da una valutazione sintetica dell’attività svolta si è
potuto constatare che, pur essendo sufficientemente diffusa tra i cittadini la
conoscenza dell’istituto del Difensore Civico, di un ufficio cioè a
disposizione dei cittadini al quale possono rivolgersi gratuitamente e senza
formalità per un qualsiasi problema sorto nei loro rapporti con il Comune di
Novara e sue Aziende Speciali, non tutti però hanno una precisa conoscenza dei
compiti, del ruolo, dei poteri e dell’efficacia dei suoi possibili interventi
nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Alcuni confondono il Difensore Civico: con il Giudice di Pace e chiedono un suo
intervento per dirimere una controversia insorta con un altro cittadino privato;
con l’avvocato messo gratuitamente a loro disposizione e chiedono un’assistenza
in sede giudiziaria o una consulenza legale sempre in materia di rapporti di
natura privata; con un’associazione che tutela i consumatori ed allora
lamentano un contratto di fornitura contenente clausole sibilline e
pregiudizievoli; con il patronato sindacale e chiedono la definizione della
pratica di pensione; con l’amministratore del condominio e chiedono di far
rispettare dagli altri condomini il regolamento interno di condominio e così
via.
Ritengo perciò necessaria ed opportuna un’opera di sensibilizzazione dei
cittadini per far sì che la percezione che essi hanno della figura del
Difensore Civico migliori, avendo una più concreta conoscenza dei suoi compiti
e dell’efficacia dei suoi possibili interventi.
L’istituto del Difensore Civico comunale trae origine dall’art. 8 comma 1 della legge n. 142/90, il quale ha stabilito la facoltà per i Comuni di prevedere nei propri Statuti l’istituto del Difensore Civico con il compito di svolgere un ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini.
Il Comune di Novara ha previsto con il suo primo Statuto l’istituto
del Difensore Civico, definendo i suoi compiti e poteri, che non sono stati
sostanzialmente modificati con la nuova elaborazione dello Statuto approvato con
la deliberazione consiliare n. 37 del 20.04.2000.
L’art. 90 dello Statuto del Comune stabilisce che il Difensore Civico, a
richiesta di chi vi abbia interesse (singoli cittadini, associazioni, enti
ecc.), ovvero anche d’ufficio, interviene presso l’Amministrazione comunale,
nonché preso le Istituzioni ed Aziende Speciali del Comune, per assicurare che
l’azione amministrativa abbia regolare corso.
A tal fine il Difensore Civico ha il potere di:
accedere in qualsiasi momento negli uffici comunali per prendere visione di pratiche o di atti, o per avere chiarimenti diretti da parte degli Amministratori e dei Funzionari del Comune;
chiedere chiarimenti scritti, sull’andamento di singole o più pratiche, al Sindaco o all’Assessore competente, al Segretario Generale, al Dirigente del servizio, o al Funzionario responsabile del procedimento;
sentire il Funzionario responsabile del procedimento, per acquisire spiegazioni relative al procedimento, dandone altresì notizia al Sindaco e al Segretario Generale;
esaminare atti e documenti amministrativi nella disponibilità dell’Amministrazione comunale, senza possibilità per le autorità comunali di differirne l’accesso;
Ogni impiegato o Funzionario del Comune è tenuto a prestare
piena collaborazione al Difensore Civico e a dare piena e immediata esecuzione
alle sue richieste di chiarimenti, e di copia di atti o di documenti.
Lo Statuto del Comune di Novara ha previsto inoltre la facoltà per il Difensore
Civico di estendere i suoi interventi presso gli altri uffici pubblici e servizi
al pubblico operanti a Novara per segnalare anomalie, disfunzioni e ritardi.
L’art. 17 comma 39 della legge Bassanini n. 127/97 ha conferito al Difensore Civico, su richiesta di un determinato numero di Consiglieri (almeno un quarto nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti), il controllo entro ben precisi limiti, delle deliberazioni riguardanti appalti ed affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, e piante organiche ed assunzione di personale.
L’art. 15 della legge 24.11.2000 n. 340 prevede un’altra
competenza del Difensore Civico, che può interessare più da vicino i
cittadini.
Tale norma introduce un nuovo mezzo di tutela avverso le ipotesi di inerzia, di
rifiuto e di differimento di richiesta di accesso agli atti amministrativi, di
cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/90.
Oltre al ricorso al TAR, da proporre entro 30 giorni, l’interessato potrà
presentare entro lo stesso termine richiesta di riesame al Difensore Civico il
quale, se ritiene illegittimo il rifiuto opposto, lo comunica all’Ufficio che
ha adottato il provvedimento.
Se l’Amministrazione non conferma con provvedimento motivato la propria
determinazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore
Civico, l’accesso al documento richiesto dal cittadino si intende accolto
Nel caso invece in cui l’Ufficio confermi in modo motivato entro il citato
termine la sua determinazione negativa, l’interessato potrà ricorrere al TAR
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento dell’Amministrazione.
Dall’analisi delle norme che disciplinano le competenze del
Difensore Civico, emerge in modo evidente come lo stesso abbia un potere di
rilevante portata per quanto riguarda la possibilità di approfondire in modo
puntuale le situazioni che vengono sottoposte al suo esame da parte dei
cittadini.
Può prendere visione e chiedere le pratiche d’ufficio, chiedere chiarimenti
ai Funzionari ed agli Amministratori, fare delle osservazioni motivate a tutela
dei diritti e degli interessi dei cittadini, può far proposte di mediazione su
un determinato provvedimento.
Non può però emettere decisioni che vincolano gli organi dell’Amministrazione
comunale, ai quali spetta di adottare i provvedimenti di competenza, e di
attuare le scelte che ritengono più opportune.
La collaborazione offerta al cittadino dal Difensore Civico si esplica quindi su
un piano completamente diverso da quello tipico dei tradizionali rimedi
amministrativi e giurisdizionali, nel senso che il Difensore Civico riceve le
doglianze del cittadino relative all’attività amministrativa e, verificata la
fondatezza, può solamente far proposte per porre rimedio a casi di cattiva
amministrazione, di ritardi, di ingiustificate lungaggini burocratiche.
Il Difensore Civico non può invece:
intervenire nei confronti di un ufficio prima che il
cittadino l’abbia già fatto direttamente;
prendere decisioni al posto di un ufficio od annullare decisioni che esso ha
preso;
intervenire in rapporti e controversie tra privati (questioni condominiali, rapporti di buon vicinato, controversie di tipo commerciale ecc.)
Da quanto detto risulta evidente che l’efficacia dell’intervento
del Difensore Civico dipenda in gran parte dalla sensibilità degli
Amministratori e dei Funzionari dell’apparato burocratico nell’accogliere la
sua azione di sollecitazione, di stimolo e di proposta, per cui si ritiene di
dovere sottolineare l’opportunità di una modifica delle norme che
disciplinano l’attività del Difensore Civico stabilendo, quanto meno, che il
mancato accoglimento da parte dell’Amministrazione o da parte dell’apparato
burocratico, a seconda delle competenze, di una sua richiesta o proposta debba
essere adeguatamente motivato.
Pur con le limitazioni rilevate da un punto di vista teorico nell’efficacia
degli interventi del Difensore Civico, da un punto di vista concreto ho potuto
riscontrare una piena disponibilità da parte degli Amministratori e dei
Funzionari del Comune di Novara per i casi dei cittadini sottoposti alla loro
attenzione.
Concludendo su questo punto si può affermare che, pur con le carenze normative
rilevate, il Difensore Civico svolge comunque un’azione che contribuisce ad
accrescere la qualità democratica del rapporto tra cittadini ed Istituzioni,
perché attraverso il suo intervento si riduce la differenza che c’è tra il
cittadino e gli apparati burocratici sotto l’aspetto delle conoscenze delle
norme, delle procedure e dei meccanismi, favorendo l’instaurarsi di un
rapporto effettivamente paritario.
ATTIVITA’ NELL’ANNO 2000
I casi trattati durante l’anno 2000 sono stati in totale n.
335, che hanno comportato n. 318 contatti con l’utenza, in quanto alcuni di
questi hanno riguardato più problematiche che hanno interessato servizi
diversi.
E’ stata predisposta una tabella riepilogativa ed un elenco cronologico dei
casi trattati con l’indicazione sintetica degli oggetti, allegati in calce
alla presente.
Nella tabella riepilogativa sono evidenziati i modi attraverso i quali è
avvenuto il contatto dell’ufficio con gli interessati (verbale, telefonico, su
appuntamento, con lettera/esposto), i casi che non rientrano nella competenza
funzionale del Difensore Civico, i servizi comunali interessati, la definizione
delle pratiche (conclusa, non conclusa o abbandonata dal cittadino) e il suo
esito (positivo, solo in parte positivo, negativo), ed altri elementi utili per
una analisi delle richieste dell’utenza.
Per quanto riguarda l’indicazione delle pratiche concluse (n. 194) e di quelle
non ancora concluse (n. 25), con esclusione quindi delle pratiche non rientranti
nella sua competenza, è opportuno precisare che se le richieste riguardavano un’informazione,
un consiglio/parere, le stesse si sono ritenute concluse nel momento in cui il
cittadino ha avuto l’informazione o il parere, contestualmente alla richiesta
o successivamente; nei casi invece di segnalazione di problematiche varie o di
richiesta di intervento, le pratiche sono state ritenute concluse quando, in
base all’argomento segnalato ed alle verifiche successive, la segnalazione o
la richiesta d’intervento si è risolta positivamente o solo in parte (è
stata in pratica totalmente o solo parzialmente accolta), o negativamente in
quanto non è stata considerata meritevole d’intervento.
Le richieste indicate come “Varie” si riferiscono prevalentemente a
questioni di natura privata, in prevalenza di natura condominiale, per le quali
i cittadini sono stati consigliati di rivolgersi, a secondo del caso, alle
associazioni-proprietari o ai sindacati-inquilini, di cui sono stati forniti gli
indirizzi, oppure ad un legale di loro fiducia per le questioni più importanti
per le quali si prospettava la necessità dell’esperimento di un’azione
giudiziaria.
Dall’esame dei dati contenuti nella scheda si può rilevare come l’istituto
del Difensore Civico sia abbastanza noto ai cittadini, anche se non tutti hanno
conoscenza dei compiti ad esso attribuiti.
Infatti i casi sottoposti che non rientrano nella sua competenza funzionale
rappresentano il 28 % ca. del totale.
Si è potuto notare che i cittadini preferiscono esporre verbalmente di persona
o telefonicamente le loro questioni, tanto è vero che i casi prospettati con
lettere scritte sono pochissimi rispetto al numero totale; il cittadino non
gradisce le formalità, ma il contatto diretto durante il quale ritiene di poter
esporre con maggiore libertà e con maggiore naturalezza le proprie questioni.
Anche l’ufficio ha privilegiato la comunicazione diretta o telefonica con i
cittadini, prendendo le opportune annotazioni su apposite schede predisposte per
ogni caso trattato.
Il cittadino apprezza la tempestività di una risposta in merito alla
segnalazione che ha fatto, e spesse volte, anche se la stessa non è positiva
rispetto alle sue aspettative, se viene fornita una semplice, ma esauriente,
motivazione circa l’impossibilità dell’accoglimento della richiesta,
manifesta la propria soddisfazione.
Questo dimostra che ciò che inasprisce di più il cittadino, rendendo tesi i
suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione, è il silenzio da parte di questa
rispetto ad una sua istanza, ad una sua lettera.
In questi casi il cittadino si sente trascurato, distante dalla Pubblica
Amministrazione, che viene vista più come controparte, che come struttura al
suo servizio.
I casi trattati riguardano quasi tutti i servizi del Comune, con prevalenza per
i servizi dei Tributi, della Vigilanza Urbana, dell’Ambiente, delle Strade,
dell’Edilizia Privata e della Casa.
I casi più semplici sono stati trattati telefonicamente con i Dirigenti dei
vari servizi, che hanno sempre manifestato la massima disponibilità per l’esame
del problema, e per una soluzione positiva delle richieste dei privati quando
ciò è stato oggettivamente possibile.
Per i casi più complessi, in cui erano interessati anche diversi servizi, sono
state fatte delle riunioni con i Dirigenti responsabili per un esame congiunto e
più approfondito delle questioni prospettate.
In conformità a quanto stabilito dallo Statuto comunale, che all’art. 86
stabilisce che il Difensore Civico ha facoltà di ricercare iniziative presso
altri uffici e servizi al pubblico, diversi ovviamente da quelli del Comune di
Novara e delle sue Aziende Speciali, sono stati trattati n. 50 casi, in maggior
parte con uffici pubblici ubicati a Novara, i quali mi hanno fornito tutti i
chiarimenti e le delucidazioni richieste che hanno consentito ai cittadini
interessati di risolvere le loro questioni o, quanto meno, di averne una
cognizione più chiara.
Gli uffici pubblici ed enti gestori pubblici servizi che sono stati interessati
dalle segnalazioni sono:
A.S.L. 13, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.), Agenzia
Territoriale per la Casa (A.T.C.), Anas, Azienda Ospedaliera, Consorzio Colonie
Estive, Distretto Militare di Torino, Enel, Ente Nazionale Acli Istruzione
Professionale (E.N.A.I.P.), Inpdap, Inps, Italgas, Motorizzazione, Poste
Italiane, Provincia, Provveditorato agli Studi, Scuola Materna Negroni, Servizio
Riscossione Tributi B.P.N., Società Autostrade, Telecom, U.R.A.R. TV, Ufficio
del Registro, Ufficio del Territorio (ex U.T.E.).
********************
Sulla base delle segnalazioni dei cittadini, alcune ricevute anche informalmente al di fuori dell’attività d’ufficio, si ritiene opportuno mettere in rilievo alcuni problemi che attengono alla qualità della vita nella città, che meritano una particolare attenzione da parte dell’Amministrazione comunale, tenuto anche conto della necessità di mantenere il prestigioso posto conseguito da Novara nella graduatoria elaborata da una specializzata società di ricerca e pubblicata da “Italia Oggi” in relazione ad una serie di parametri (servizi pubblici, sicurezza ecc.) per stabilire la qualità della vita delle città italiane.
PULIZIA DELLA CITTA’
La pulizia della città è uno dei problemi maggiormente sentito dalla
cittadinanza.
L’obiettivo della città pulita non si raggiunge però solo attraverso la
capacità dell’Azienda Speciale del Comune di pulire meglio, ma anche
attraverso l’abitudine dei cittadini a sporcare di meno.
E’ necessaria un’azione combinata: da una parte l’intervento più
organizzato ed efficiente del servizio pubblico, dall’altra il comportamento
civico dei cittadini, i quali devono comprendere che gli spazi pubblici
costituiscono la “casa” di tutti i cittadini, per cui si dovrebbe evitare
di gettare rifiuti di ogni genere, a cominciare dalle cicche di sigarette,
negli spazi pubblici, come non lo si fa nella propria casa.
Persiste anche il fenomeno delle discariche abusive che, a parte gli
inconvenienti di natura igienica ed estetica, comportano un notevole onere
economico per la collettività essendo rilevanti le spese per la loro
rimozione.
E’ ciò risulta più grave se si pensa che esiste un servizio gratuito per i
cittadini per il ritiro del materiale ingombrante che viene effettuato dall’Azienda
Speciale Servizi Ambientali (A.S.S.A.) anche su prenotazione telefonica.
E’ indubbiamente necessario che l’Azienda pulisca meglio la città, che
venga sempre meglio organizzata ed estesa la raccolta differenziata riducendo
così la massa di rifiuti da smaltire e recuperando delle risorse da destinare
ad una più accurata pulizia anche nelle zone periferiche, che vengano
risolti, con una coordinata attività da parte degli organismi amministrativi
che sotto vari aspetti hanno competenza in materia, tutti i problemi relativi
alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, ma è altrettanto necessaria
una efficace azione diretta a promuovere da parte dei cittadini comportamenti
sempre più coerenti con l’esigenza di poter disporre di una città sempre
più pulita.
Sotto questo profilo sarebbe utile una campagna capillare per promuovere
comportamenti socialmente utili da parte dei cittadini, che non sono affatto
contrari all’idea di vedersi comunicare regole di buon comportamento, di
collaborazione, anzi le accettano di buon grado.
Per altro verso è indubbiamente necessario anche un intervento repressivo nei
confronti di coloro che violano le norme poste a tutela della pulizia e del
decoro della città.
L’art. 15 del Codice della Strada stabilisce il divieto, a pena di una
pesante sanzione amministrativa, di gettare o depositare nelle strade e nelle
sue pertinenze rifiuti o materie di qualsiasi specie.
Analoga norma esiste nel locale regolamento di pulizia urbana, che dovrebbe
però essere aggiornato essendo stato emanato nel lontano 1930, al fine di
adeguarlo alle attuale esigenze inserendo in particolare norme maggiormente
dettagliate a tutela del decoro e della pulizia della città.
L’inveterata abitudine da parte di alcuni cittadini, per fortuna pochi, di
buttare per terra carte varie, pacchetti di sigarette vuoti, le “cicche”
delle sigarette e così via, ha forse inconsapevolmente indotto negli stessi
la convinzione della liceità di tali comportamenti.
La comminazione di qualche sanzione potrebbe contribuire a rimuovere tale
convinzione, assumendo anche un valore educativo.
Il controllo da parte della Vigilanza Urbana dovrebbe essere più puntuale
sotto questo aspetto, e tenuto conto della limitata disponibilità di organico
dei Vigili Urbani, si potrebbe esaminare la possibilità di avvalersi dell’opera
di guardie ecologici volontarie, e quindi senza alcun onere finanziario per il
Comune, che potrebbero efficacemente affiancare l’attività della Vigilanza
Urbana nell’azione di controllo, di prevenzione e, ove occorra, di
repressione della violazione delle norme poste a tutela del decoro e della
pulizia della città.
Per quanto concerne il problema in esame ritengo utile segnalare l’opportunità
che venga rivisitato il contratto di servizio tra Comune ed A.S.S.A. per
meglio disciplinare alcuni aspetti segnalati con apposita nota dall’Unità
Aree Verdi Attrezzate del Comune, che riguardano la pulizia dei parchi e
giardini, la raccolta delle foglie, e lo svuotamento dei cestini stradali.
E’ necessario altresì chiarire che l’A.S.S.A. non può limitarsi allo
svuotamento dei cassonetti senza provvedere alla rimozione di eventuali
rifiuti abbandonati nella zona circostante (fenomeno da contrastare nel modo
più deciso), che costituirebbero, secondo l’affermazione di un
rappresentante dell’A.S.S.A. appresa dalla stampa locale, delle discariche
abusive per la cui rimozione sarebbe addirittura necessaria un’ordinanza del
Sindaco.
Da notizie di stampa si è anche appreso che, a parere dell’A.S.S.A., non
rientrerebbero nei compiti dell’Azienda la pulizia dei marciapiedi che
sarebbe a carico dei frontisti.
Non mi risulta che esista alcuna norma regolamentare che imponga tale obbligo
ai cittadini, a prescindere dal fatto che sarebbe comunque una norma di dubbia
legittimità.
La pulizia dei marciapiedi e la tempestiva rimozione dei rifiuti depositati
illecitamente fuori dai cassonetti non possono non rientrare, per ovvi motivi,
nella normale attività dell’Azienda, per cui sarebbe opportuno eliminare
ogni possibile dubbio in merito anche attraverso una modifica od integrazione
del contratto di servizio stipulato tra Comune ed A.S.S.A.
CANI
Da molti cittadini viene segnalato che il fenomeno delle deiezioni canine
nelle strade, nei marciapiedi e negli spazi pubblici non è diminuito,
determinando delle situazioni negative dal punto di vista igienico e di
disagio per la circolazione pedonale dei cittadini.
La modifica del regolamento comunale sui cani, il quale ha previsto l’obbligo
per i proprietari che circolano con il cane negli spazi pubblici di essere
muniti di apposita paletta e di appositi sacchetti per la raccolta delle
deiezioni canine, non ha prodotto gli effetti sperati, anche perché forse non
è stato effettuato un adeguato controllo sanzionando le violazioni.
Purtroppo non tutti i proprietari dei cani hanno la consapevolezza che tenere
un cane comporta delle responsabilità sia nei confronti dell’animale, che
nei confronti degli altri cittadini, che non devono essere costretti a
passeggiare in marciapiedi deturpati dalla presenza non decorosa ed
antigienica di deiezioni animali.
Al fine di poter realizzare una corretta convivenza uomo-animale si ravvisa la
necessità che l’Amministrazione comunale da un lato attivi un controllo
più efficace per prevenire ed eventualmente reprimere tale fenomeno, e dall’altro
provveda gradualmente ad attrezzare anche ai fini della sicurezza le aree,
già individuate con apposita deliberazione, dove può essere consentita la
libera circolazione dei cani.
GRAFFITI
L’entrata in vigore del regolamento comunale per la realizzazione di “murales”
su spazi pubblici e privati, forse anche perché solamente negli ultimi mesi
del 2000 sono stati individuati gli appositi spazi da mettere a disposizione
degli interessati per realizzare i loro disegni, non ha contribuito a ridurre
il fenomeno del deturpamento delle facciate degli edifici pubblici e privati,
che enormi danni arreca alla città sia dal punto di vista estetico che
economico.
E’ necessario attivare ogni iniziativa per combattere questo fenomeno
abusivo incrementando nei limiti del possibile l’attività di controllo al
fine di individuare qualche responsabile al quale, oltre le sanzioni di natura
amministrativa ed eventualmente penali, imporre il risarcimento del danno.
Sarebbe opportuno a tal fine esaminare la possibilità di attivare un numero
verde per facilitare la collaborazione dei cittadini per l’accertamento dei
responsabili di atti che non possono trovare alcuna giustificazione.
ATTIVITA’ RUMOROSE
Alcuni cittadini hanno lamentato il disturbo che viene arrecato alla loro
tranquillità dalla presenza di attività produttive artigianali collocate all’interno
di edifici destinati anche alla civile abitazione.
Tenuto conto dell’evoluzione tecnologica che consente anche per piccole
attività l’utilizzo di macchine che possono provocare dei rumori molesti,
si ravvisa l’opportunità di rivedere in sede di revisione del piano
regolatore, le norme che consentono la collocazione nel contesto abitato di
attività artigianali, limitandole esclusivamente a quelle che non arrecano
disturbo alla quiete ed alla salute dei cittadini.
INQUINAMENTO
ELETTROMAGNETICO
Tra le segnalazioni pervenute ritengo che meritino particolare attenzione
quelle relative all’inquinamento da campi elettromagnetici, che desta
particolare allarme a causa della diffusione delle fonti di emissione.
Anche se da qualcuno si sostiene che ancora non risultano dal punto di vista
scientifico definitivamente chiariti gli effetti delle emissioni sulla salute
umana, ed in particolare su determinate patologie, è indubbio che comunque
non possono essere considerati innocui, se è vero, come è vero, che l’Unione
Europea qualche anno fa ha approvato una propria raccomandazione nella quale
sono indicati i parametri massimi di riferimento per le normative nazionali,
allo scopo di ridurre gli effetti provocati dai campi elettromagnetici.
Questo tipo di inquinamento, senza peraltro trascurare gli altri tipi di
inquinamento ambientale di cui si discute da anni, è destinato ad aumentare a
causa soprattutto della richiesta di nuovi impianti per le reti di telefonia
cellulare, per i trasmettitori delle emittenti radiotelevisive, per gli
apparecchi radiomobili e per gli elettrodotti dell’alta tensione.
E’ necessario quindi arginare, quando si è ancora in tempo, questo fenomeno
prima che raggiunga livelli tali per cui diventa sempre più difficile
intervenire anche a causa delle notevoli risorse economiche che dovrebbero
essere impiegate.
La nuova legge quadro in materia, recentemente emanata, nella quale sono
definite in modo preciso le competenze delle Regioni, delle Province e dei
Comuni, deve essere applicata in modo rigoroso e puntuale al fine di tutelare
la popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
MANUTENZIONE STRADE E
STRADE PRIVATE
Il problema della manutenzione delle strade e dei marciapiedi è
particolarmente sentito dalla cittadinanza, ed in particolare dalle persone
anziane per le quali i marciapiedi sconnessi sono spesso causa di cadute che
possono provocare anche gravi conseguenze per la loro integrità fisica.
Una corretta manutenzione degli spazi pubblici, insieme alla loro pulizia di
cui si è già parlato, contribuisce anche a conferire alla città un aspetto
decoroso, curato, ordinato, che la rende più vivibile migliorando la qualità
della vita.
L’Amministrazione comunale ha impiegato notevoli risorse per il rifacimento
del porfido in molte strade del centro cittadino, ed è in corso la
realizzazione di un vasto programma di manutenzione straordinaria di numerose
strade cittadine.
E’ opportuno comunque che gli interventi in tale settore siano privilegiati
nell’ambito delle risorse disponibili, che purtroppo sono limitate, anche
sacrificando qualche nuova iniziativa che non ha lo stesso grado di priorità
rispetto alla manutenzione delle opere esistenti.
Per quanto riguarda le strade private, mi limito a fare riferimento a quanto
detto nella relazione dell’anno scorso, in cui prospettavo la necessità che
il problema venisse affrontato in modo organico, senza dover rincorrere di
volta in volta i casi particolari che vengono sollevati dai cittadini
interessati, partendo da uno studio fatto anni fa dal Servizio Urbanistica, in
cui veniva esaminata la situazione di circa 300 strade allo stato considerate
private.
Previo un opportuno aggiornamento di tale studio si dovrebbe arrivare ad una
definizione del problema stabilendo quali strade abbiano le caratteristiche
per essere classificate, sia pure gradualmente, comunali, quali vicinali, e
quali debbano rimanere private.
L’incertezza della situazione giuridica di dette strade è causa di
innumerevoli contenziosi tra il Comune ed i cittadini, e determina casi di
disparità di trattamento, per cui per es. in certe strade private su cui
esiste una servitù di pubblico passaggio, anche per decisioni contrastanti in
merito a ricorsi presentati dai cittadini, alcuni pagano la tassa per i passi
carrai (T.O.S.A.P.), ed altri non la pagano.
Gli uffici comunali per stabilire se una determinata strada è comunale o
privata fanno riferimento all’elenco delle strade formalmente classificate
come comunali.
La Corte di Cassazione - Sezione II con un’articolata sentenza in data
7.4.2000 n. 4349 ha stabilito che per determinare l’appartenenza o meno di
una strada al demanio comunale non è da sola sufficiente la sua inclusione, o
la sua mancata inclusione, nell’elenco delle strade comunali, stante la
natura dichiarativa e non costitutiva dell’elenco anzidetto, ma che
costituiscono indici di riferimento oltre l’uso pubblico, cioè l’uso da
parte di un numero indeterminato di persone (il quale isolatamente considerato
potrebbe indicare una servitù di pubblico passaggio), l’ubicazione della
strada all’interno dei luoghi abitati, l’inclusione nella toponomastica
del Comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della
Pubblica Amministrazione nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica.
Sulla base di tali criteri dovrebbe essere esaminata con carattere di
priorità la situazione di quelle strade, previste dal P.R.G., sulle quali il
Comune ha realizzato a proprie spese le opere di urbanizzazione (fognatura,
pubblica illuminazione ed asfaltatura del sedime), e che rivestono una
particolare importanza per la circolazione interna essendo di notevole portata
il pubblico transito.
In tali strade dovrebbe in ogni caso essere verificata l’esistenza di
eventuali pericoli per la pubblica circolazione in relazione al loro stato di
manutenzione, e dovrebbe essere esaminato il problema della copertura
assicurativa in caso di eventuali incidenti causati dal cattivo stato delle
strade.
ATTUAZIONE DEI PRINCIPI SULL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Lo Statuto del Comune di Novara stabilisce che il Difensore Civico
nella sua relazione annuale riferisca anche circa l’attuazione dei principi
sull’azione amministrativa (procedimento amministrativo), sul diritto d’accesso
ai documenti amministrativi, sull’applicazione in sostanza della legge n.
241/90 che, insieme ai successivi provvedimenti legislativi (Leggi Bassanini,
legge n. 340/00 sulla semplificazione), hanno determinato una radicale riforma
della Pubblica Amministrazione diretta ad indirizzare la sua azione a principi
di trasparenza, di efficienza, di semplificazione e di apertura nei confronti
del cittadino.
Sotto il profilo del rapporto cittadini-P.A. assume particolare rilievo l’applicazione
delle norme sull’autocertificazione, che ha raggiunto a Novara un livello
che può ritenersi ottimale, con un sensibile decremento della certificazione
rilasciata (circa l’88 % di certificati in meno rispetto a quelli rilasciati
cinque anni fa), che vede Novara al 1° posto tra i Comuni del Piemonte ed al
3° posto in Italia.
Si ritiene di dover sottolineare in modo positivo il funzionamento dello
Sportello Catastale comunale operante nell’ambito del Servizio Tributi ed
Estimi Catastali del Comune di Novara, che offre un servizio importante d’informazioni
in una materia complessa ai cittadini, da molti dei quali ho potuto sentire
parole di convinto apprezzamento per il buon funzionamento del suddetto
sportello.
E’ da augurarsi che, superate le prime difficoltà operative, possa sortire
risultati positivi anche lo Sportello Unico per le Attività Produttive, da
tempo istituito a Novara in applicazione del D.Lgs. n. 112/1998, il quale
prevede il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative relative alla
localizzazione, realizzazione ed ampliamento di impianti produttivi,
stabilendo che tali competenze siano svolte da ogni Comune, anche in forma
associata con altri Comuni ed Enti locali, mediante un’unica struttura
amministrativa responsabile dell’intero procedimento con notevole
semplificazione ed accelerazione delle procedure.
Per quanto riguarda l’applicazione delle norme sul diritto d’accesso ai
documenti amministrativi non ho ricevuto segnalazioni da parte di cittadini ed
associazioni in merito a violazioni delle relative norme da parte degli uffici
comunali e delle Aziende Speciali del Comune.
Sotto tale aspetto mi limito quindi a ribadire l’opportunità che venga
riesaminato il regolamento comunale per l’accesso ai documenti
amministrativi per adeguarlo ai disposti della legge n. 675/96, la cosiddetta
legge sulla privacy, allo scopo di conciliare il diritto di accesso dei
cittadini alla documentazione amministrativa con il diritto alla riservatezza,
e per meglio individuare le categorie di documenti che possono essere
sottratti al diritto d’accesso per le esigenze indicate nell’art.24 della
legge n. 241/90.
La chiarezza e la precisione delle norme in tale materia si ritiene necessaria
sia per garantire il diritto del cittadino, sia per consentire agli uffici
competenti ad autorizzare l’accesso ai documenti, in un quadro di direttive
ben definite, una decisione rapida e tempestiva anche per i casi che allo
stato attuale potrebbero presentare giustificate situazioni di perplessità
interpretativa.
Non si possono fare le stesse annotazioni positive per quanto concerne l’applicazione
delle norme sul procedimento amministrativo, in quanto non sempre vengono
rispettati i termini per la sua conclusione previsti dall’apposito
regolamento comunale ed in difetto dalla legge, specialmente se sono previste
fasi sub-procedimentali di competenza di diversi servizi, in cui si può
spesso notare la mancanza del necessario coordinamento, con la conseguenza che
si allungano notevolmente i tempi per la definizione del procedimento.
E’ da ricordare che l’art. 63 comma 5° dello Statuto del Comune di Novara
stabilisce che nel caso di procedimenti che coinvolgono più strutture
organizzative, il responsabile del procedimento dell’unità organizzativa
rispetto al quale si configuri un interesse prevalente deve comunque vigilare
sullo svolgimento dell’intero procedimento, avendo quindi la responsabilità
della sua conclusione entro il termine stabilito.
In merito a questo aspetto è da ricordare che l’art. 2 della legge n.
241/90 stabilisce che la Pubblica Amministrazione determini per ciascun tipo
di procedimento, salvo che lo stesso sia disposto per legge, il termine entro
cui esso deve concludersi, e che in difetto di tale determinazione, il termine
rimane fissato in 30 giorni.
Da quanto sopra emerge evidente la necessità che venga sottoposto ad un
attento riesame il regolamento comunale sui procedimenti amministrativi,
prevedendo la disciplina di tutti i procedimenti di competenza del Comune, ed
in particolar modo di quelli per i quali a causa delle attività istruttorie
necessarie, per le concrete possibilità operative esistenti nelle strutture
competenti, non è praticamente possibile rispettare il termine di 30 giorni
stabilito dalla legge per la loro conclusione, con le conseguenze che ne
possono derivare per i responsabili dei procedimenti stessi.
Per i procedimenti complessi, nei quali vi siano delle fasi sub-procedimentali
di competenza di diverse strutture, è necessario fissare in modo preciso i
termini per la conclusione di tali fasi, non essendo sufficiente la sola
determinazione del termine finale per la conclusione dell’intero
procedimento.
Sarebbe anche opportuno disciplinare nel regolamento lo svolgimento e la
relativa tempistica dei procedimenti che non hanno rilevanza esterna in via
immediata, ma che comunque attengono ad un funzionamento più efficiente degli
uffici.
Ritengo di dover sottolineare un ultimo aspetto a cui i cittadini annettono
una particolare importanza nel loro rapporto con le Pubbliche Istituzioni.
Molto spesso una loro istanza, una loro lettera rimane per lungo tempo senza
alcuna risposta.
E’ opportuno invece che venga data evasione entro termini ristretti, e
comunque entro 30 giorni, che rappresenta un termine di carattere generale in
virtù di quanto stabilito sia dalla legge n. 241/90 che dall’art.16 della
legge n. 86/90.
La risposta può anche avere natura interlocutoria, se le esigenze di natura
istruttoria non consentono entro il suddetto termine di comunicare una
decisione definitiva; intanto il cittadino ha la soddisfazione di sapere che
la sua questione è all’attenzione dell’Amministrazione.
Sono anche queste piccole cose che contribuiscono a migliorare il rapporto tra
Pubblica Amministrazione e cittadino; a superare la sua radicata sfiducia e
diffidenza nei confronti dei pubblici uffici, che vengono ancora da molti
visti come centri in cui si esercita il “potere”, e non come strumenti di
produzione di servizi a favore di tutti i cittadini.
A conclusione della presente relazione debbo rivolgere un sentito
ringraziamento al Sig. Sindaco, ai Sigg.ri Assessori, al Segretario Generale,
al Vice Segretario Generale, ai Dirigenti ed al personale del Comune, per la
massima disponibilità che ho potuto riscontrare nei rapporti avuti per lo
svolgimento delle mie funzioni.
Un ringraziamento particolare alla dipendente del Comune, Sig.ra Patrizia
Giraudo, per la diligenza e la competenza con cui svolge i suoi compiti di
segreteria dell’ufficio del Difensore Civico, e per la cortesia con la quale
sa rapportarsi con i cittadini-utenti dell’ufficio.
Novara, 22 marzo 2001
IL DIFENSORE CIVICO
Dr. Erminio Freno
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