COMUNE DI NOVARA
RELAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO
AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 199
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IL RUOLO DEL DIFENSORE CIVICO
Ritengo opportuno, prima della trattazione della concreta
attività svolta durante l'anno 1999, premettere brevi cenni sul ruolo, sui
compiti e sui poteri del Difensore Civico del Comune di Novara, alla luce delle
disposizioni normative da cui trae origine la sua istituzione.
L'art. 8, comma 1, della legge n. 142/90 ha previsto la facoltà per i Comuni e
le Provincie di prevedere nei propri Statuti l'istituto del Difensore Civico,
con il compito di svolgere un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon
andamento della Pubblica Amministrazione comunale e provinciale, segnalando,
anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
Lo Statuto del Comune di Novara, nell'ambito dei principi fissati dalla citata
legge n. 142/90, con gli artt. da 84 a 91 ha definito in modo più dettagliato i
compiti ed i poteri del Difensore Civico del Comune, stabilendo che lo stesso:
opera nell'ambito del Comune quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, nonché presso le aziende speciali del Comune;
ha facoltà di ricercare le iniziative necessarie per estendere i suoi interventi anche presso altri uffici e servizi al pubblico;
ha il potere di prendere visione di pratiche o di atti, e di avere chiarimenti diretti da parte degli Amministratori o funzionari del Comune;
ha il potere di segnalare ai competenti organi del Comune ogni eventuale disfunzione o anomalia riscontrata nell'attività amministrativa a tutela dei diritti dei cittadini;
presenta inoltre al Consiglio comunale una relazione annuale sull'attività svolta, nella quale riferisce anche circa l'attuazione dei principi sull'azione amministrativa e sulla pubblicità e l'accesso ai documenti amministrativi;
svolge inoltre una funzione di mediazione, su richiesta dei
cittadini, che ritengono di essere stati lesi in un proprio diritto o
interesse legittimo, senza pregiudizio per qualsiasi altro rimedio previsto
dalla legge.
L'art. 17 comma 39 della legge Bassanini n. 127/97 ha conferito al Difensore
Civico comunale e provinciale il potere di esercitare, su richiesta di un
determinato numero di Consiglieri (un quarto nei Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti), e con i limiti e le modalità stabiliti dalla
citata norma, il controllo delle deliberazioni riguardanti:
a) appalti ed affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla
soglia di rilievo comunitario;
b) assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni.
Dall'esame delle norme, prima sinteticamente enunciate, si può a prima vista
rilevare come l'istituto del Difensore Civico soffre della condizione di essere
un istituto ancora molto giovane e, pur avendo il potere di accesso agli atti ed
alle pratiche e il diritto di richiedere tutti i chiarimenti da parte degli
Amministratori e dei funzionari, non ha il potere di incidere sulla effettiva
tutela delle aspettative dei cittadini che ad esso si rivolgono, essendo
l'effettività di tale tutela legata solamente alla sensibilità degli
Amministratori e dei funzionari dell'apparato burocratico che siano disposti a
dare il giusto rilievo all'azione di segnalazione, di sollecitazione e di
stimolo, che il Difensore Civico può svolgere.
Ciò deriva dalle disposizioni di legge che regolano l'istituto, che dovrebbero
essere opportunamente modificate, se si vuole effettivamente prevedere anche nel
nostro ordinamento una reale tutela del cittadino attraverso la difesa civica.
Per quanto riguarda il Comune di Novara mi corre l'obbligo di rilevare che nello
Statuto comunale si è cercato di ampliare, pur nel doveroso rispetto alle
disposizioni di legge, i poteri di intervento del Difensore Civico, prevedendo
anche una funzione di mediazione su richiesta del cittadino, che però può
essere difficilmente attivata, stante i brevi termini previsti dalle vigenti
leggi per la proposizione, avverso atti ritenuti lesivi, dei ricorsi in sede
amministrativa e giurisdizionale, dai quali i cittadini possono avere la
certezza di una tutela giuridica effettiva.
Da questa osservazione si può evincere come, allo stato attuale, l'intervento
del Difensore Civico può avere un'efficacia maggiore durante lo svolgimento dei
procedimenti amministrativi, attraverso l'attività di segnalazione e di
verifica del corretto svolgimento dei procedimenti stessi, più che nei
confronti degli atti amministrativi già compiuti, per i quali non rimane che la
tutela attraverso i ricorsi giurisdizionali, dal momento che la legge non
prevede alcuna sospensione dei termini per la loro proposizione in relazione
alla richiesta d'intervento del Difensore Civico.
Sotto tale specifico aspetto è da valutare positivamente quanto previsto dal
testo unificato delle proposte di legge - atto Camera n. 619 in materia di
Difensore Civico, con cui si propone una disciplina organica dell'istituto,
prevedendo anche la figura del Difensore Civico nazionale di cui i cittadini
sentono fortemente la mancanza non avendo un punto efficace di riferimento per
gli atti dell'Amministrazione statale che ritengono lesivi, e configurando in
modo più efficace una funzione di composizione delle controversie tra cittadini
e Pubblica Amministrazione, senza pregiudicare il diritto dei cittadini di
proporre i ricorsi giurisdizionali.
L'art. 13 di tale proposta di legge prevede infatti la possibilità per i
cittadini di proporre al Difensore Civico azione di mediazione entro 30 giorni
dalla notificazione o comunicazione di un atto amministrativo, ed il Difensore
Civico ricerca con il rappresentante dell'Amministrazione una possibile
soluzione consensuale della controversia.
La proposta di legge in esame prevede, cosa molto importante, che la
presentazione di una azione di mediazione sospende il decorso dei termini per la
proposizione dei ricorsi giurisdizionali fino a conclusione del procedimento
dinanzi al Difensore Civico e, comunque, per un termine massimo di sei mesi.
L'accordo eventualmente raggiunto a conclusione del procedimento, verbalizzato
dal Difensore Civico, diventa immediatamente esecutivo.
Mi sembra inutile sottolineare l'importanza dell'attività di mediazione
prevista nella proposta di legge che, insieme ad altre disposizioni che
impongono la necessità di un adeguata motivazione nel caso in cui non vengano
accolte le richieste od i rilievi del Difensore Civico, possono conferire un
ruolo molto più incisivo alla sua attività a tutela dei cittadini nei
confronti della Pubblica Amministrazione, con il risultato di ridurre la
notevole mole del contenzioso, che è una delle cause della lentezza
dell'attività della Giustizia, che viene a giusta ragione considerata uno dei
mali di cui soffre la società.
L'ATTIVITA' DURANTE L'ANNO 1999
Il sottoscritto ha assunto l'incarico di Difensore Civico del Comune di
Novara il l° marzo 1999, per cui la presente relazione si riferisce
all'attività svolta nel periodo 1.3-31.12.1999.
Tenuto conto dell'apprezzata opera svolta dalla D.ssa Marina Perovich, che mi
ha preceduto nell'incarico, ho ritenuto opportuno, anche per motivi di
continuità, iniziare la mia attività da un approfondimento delle questioni che
erano state sollevate dalla D.ssa Perovich nella sua ultima relazione, in merito
alle quali, insieme ad altri problemi che nel frattempo erano emersi, ho avuto
diversi incontri con il Segretario Generale del Comune, il quale ha dimostrato
la massima disponibilità intervenendo presso i competenti uffici del Comune,
consentendo l'evoluzione positiva di alcuni problemi, come comunicatomi con nota
prot. n. 2573 in data 30.4.1999 della Segreteria Generale.
I problemi verificati in questi incontri hanno riguardato le seguenti
materie:
l'esecuzione delle convenzioni relative a piani urbanistici di iniziativa
privata.
In merito è stato rilevato un notevole ritardo nella realizzazione delle
opere d'urbanizzazione previste nelle convenzioni urbanistiche, in parte per
responsabilità dei privati senza che comunque sia intervenuta alcuna
sollecitazione da parte degli uffici comunali, ed in parte per l'operare non
sempre coordinato dei vari uffici comunali competenti.
Per ovviare a tale stato di cose, sarebbe opportuno individuare un unico
responsabile del complesso procedimento per l'attuazione delle convenzioni
urbanistiche che abbia il compito, la responsabilità, e quindi anche i poteri
conseguenti sugli altri uffici del Comune, di dare attuazione a tutti gli
interventi previsti nei termini stabiliti dalla convenzione o dalla legge o dai
regolamenti, e di verificare anche il puntuale adempimento degli obblighi
assunti dai privati;
la riduzione dei tempi per il rilascio delle concessioni edilizie e di altre
autorizzazioni.
Nella prima citata lettera della Segreteria Generale mi veniva comunicato
che, anche per un'idonea funzionalità dello sportello unico per le attività
produttive, allora in fase di istituzione, sarebbero state analizzate
criticamente le attuali procedure alfine di pervenire ad una sollecita
semplificazione e sburocratizzazione dei processi di lavoro, e che sarebbe stata
indetta una Conferenza dei Servizi per approdare, d'intesa con gli organismi
esterni al Comune, ad una procedura concertata per migliorare i tempi e le
modalità di lavoro dei servizi interessati.
Ritengo che sia necessario procedere al più presto nel senso indicato,
poiché non è da escludere che anche a Novara possa sussistere, sia pure in
diversa dimensione, il fenomeno accertato a Milano da una ditta specializzata
incaricata dal Comune per uno studio sui tempi occorrenti per il rilascio
delle concessioni edilizie.
Dalle analisi effettuate è risultato che presso il Comune di Milano per
trasferire le pratiche da un ufficio all'altro si impiegano in media 108 giorni,
e che i tempi morti sono rilevanti rispetto a quelli d'effettivo lavoro per il
disbrigo delle pratiche.
In una situazione del genere gli spazi di intervento per un miglioramento del
servizio sono notevoli.
Sarebbe anche opportuno un positivo coinvolgimento degli ordini professionali
competenti per una fattiva collaborazione dei professionisti, affinché possano
trovare applicazione, anche attraverso una loro assunzione di responsabilità,
tutte le norme che consentano ai cittadini di ottenere il risultato voluto in
brevissimo tempo, anche senza l'emanazione di un provvedimento espresso da parte
dell'Amministrazione;
**********************
I casi trattati durante il periodo 1.3/31.12.1999 sono stati in totale n.
307, che hanno comportato n. 291 contatti con l'utenza, in quanto alcuni di
questi hanno riguardato più problematiche che hanno interessato servizi
diversi.
E' stata predisposta una tabella riepilogativa ed un elenco cronologico dei
casi trattati con l'indicazione sintetica degli oggetti, allegati in calce alla
presente.
Nella tabella riepilogativa sono evidenziati i modi attraverso i quali è
avvenuto il contatto dell'ufficio con gli interessati (verbale, telefonico, su
appuntamento, con lettera/esposto), i casi che non rientrano nella competenza
funzionale del Difensore Civico, i servizi comunali interessati, la definizione
delle pratiche (conclusa o non conclusa), ed altri elementi utili per una
analisi delle richieste dell'utenza.
Allo scopo di rendere più agevole il contatto del cittadino, sarebbe
opportuno che l'ufficio fosse dotato di connessione telematica per consentire un
accesso anche via "INTERNET".
Per quanto riguarda l'indicazione delle pratiche concluse (n. 284) e di
quelle non ancora concluse (n. 23), è opportuno precisare che se le richieste
riguardavano una informazione, un consiglio/parere, le stesse si sono ritenute
concluse nel momento in cui il cittadino ha avuto l’informazione o il parere,
contestualmente alla richiesta o successivamente; nei casi invece di
segnalazione di problematiche varie o di richiesta di intervento, le pratiche
sono state ritenute concluse quando, in base all'argomento segnalato ed alle
verifiche successive, la segnalazione o la richiesta d'intervento si è risolta
positivamente (è stata in pratica accolta), o negativamente in quanto non è
stata considerata meritevole d'intervento o si è ritenuta infondata.
Le richieste indicate come "Varie" si riferiscono prevalentemente a
questioni di natura privata, in prevalenza di natura condominiale, per le quali
i cittadini sono stati consigliati di rivolgersi, a secondo del caso, alle
associazioni-proprietari o ai sindacati-inquilini, di cui sono stati forniti gli
indirizzi, oppure ad un legale di loro fiducia per le questioni più importanti
per le quali si prospettava la necessità dell'esperimento di un'azione
giudiziaria.
Dall'esame dei dati contenuti nella scheda si può rilevare come l'istituto
del Difensore Civico è abbastanza noto ai cittadini, i quali in gran parte sono
consapevoli dei suoi compiti, tanto è vero che i casi sottoposti che non
rientrano nella sua competenza funzionale rappresentano solo il 20% ca.
Si riteneva che la ubicazione dell'ufficio al di fuori della sede municipale,
che i cittadini sono più abituati a frequentare, avrebbe potuto ridurre
l'afflusso degli stessi. Non è stato invece così, e forse l'ubicazione in una
sede diversa da quella in cui opera l'Amministrazione comunale, ha contribuito a
rendere più evidente, anche da un punto di vista fisico, l'autonomia del ruolo
del Difensore Civico rispetto all'Amministrazione comunale, favorendo
l'afflusso.
Si è potuto notare che i cittadini preferiscono esporre verbalmente le loro
questioni, tanto è vero che i casi prospettati con lettere scritte sono
pochissimi rispetto al numero totale; il cittadino non gradisce le formalità,
ma il contatto diretto durante il quale ritiene di poter esporre con maggiore
libertà e con maggiore naturalezza le proprie questioni.
Anche l'ufficio ha privilegiato la comunicazione diretta o telefonica con i
cittadini, prendendo le opportune annotazioni su apposite schede predisposte per
ogni caso trattato.
Il cittadino apprezza la tempestività di una risposta in merito alla
segnalazione che ha fatto, e spesse volte, anche se la stessa non è positiva
rispetto alle sue aspettative, se viene fornita una semplice, ma esauriente,
motivazione circa l'impossibilità dell'accoglimento della richiesta, manifesta
la propria soddisfazione.
Questo dimostra che ciò che inasprisce di più il cittadino, rendendo tesi i
suoi rapporti con la Pubblica Amministrazione , è il silenzio da parte di
questa rispetto ad una sua istanza, ad una sua lettera.
In questi casi il cittadino si sente trascurato, distante dalla Pubblica
Amministrazione, che viene vista più come controparte, che come struttura al
suo servizio.
Poiché alcuni casi sottoposti all'attenzione del Difensore Civico hanno
riguardato una simile situazione, ritengo che sia opportuno impartire agli
uffici comunali la disposizione che, al di là di un obbligo giuridico che pure
a mio avviso esiste, è doveroso dare evasione alle richieste dei cittadini
entro termini ristretti, e comunque entro 30 giorni, che rappresenta un termine
di carattere generale, in virtù di quanto stabilito sia dalla legge n. 241/90
che dall'art. 16 della legge n. 86/90.
La risposta può anche essere interlocutoria, nel caso in cui esigenze di
natura istruttoria non consentono di comunicare una decisione definitiva;
intanto il cittadino ha la consapevolezza che la sua questione è all'attenzione
dell'Amministrazione.
I casi trattati riguardano quasi tutti i servizi del comune, con prevalenza
per i servizi dell'ambiente, della casa, delle strade, delle fognature,
dell'anagrafe, dei tributi e della vigilanza urbana.
I casi più semplici sono stati trattati telefonicamente con i Dirigenti dei
vari servizi, che hanno sempre manifestato la massima disponibilità per l'esame
del problema, e per una soluzione positiva delle richieste dei privati quando
ciò è stato oggettivamente possibile.
Per i casi più complessi, in cui erano interessati anche diversi servizi,
sono state fatte delle riunioni con i Dirigenti responsabili per un esame
congiunto e più approfondito delle questioni prospettate.
Le problematiche che con maggiore frequenza sono state sollevate dai
cittadini riguardano: la manutenzione delle strade, l'esecuzione delle
ordinanze, la manutenzione degli edifici pubblici (in particolare le scuole per
quanto riguarda l'esecuzione di opere per la sicurezza e per l'eliminazione
delle barriere architettoniche), il disturbo della quiete per la presenza di
attività artigianali collocate nel contesto delle abitazioni, l'esenzione dalla
tassa smaltimento rifiuti per gli "assistiti in via continuativa", il
canone di depurazione, l'allacciamento alla fognatura comunale delle abitazioni,
la tassa per i passi carrai nelle strade private che non sempre viene applicata
in modo uniforme anche per contrastanti decisioni degli organi della giustizia
tributaria, l'I.C.I. in relazione ai nuovi estimi catastali ed ai conseguenti
accertamenti, che comportano la maggiorazione d'imposta ed il pagamento degli
interessi.
In conformità a quanto stabilito dallo Statuto comunale, che all’art. 84
stabilisce che il Difensore Civico ha facoltà di ricercare iniziative presso
altri uffici e servizi al pubblico, diversi ovviamente da quelli del Comune di
Novara e delle sue aziende speciali, sono stati trattati n. 51 casi, in maggior
parte con uffici pubblici ubicati a Novara, i quali mi hanno fornito tutti i
chiarimenti e le delucidazioni richieste che hanno consentito ai cittadini
interessati di risolvere le loro questioni o, quanto meno, di avere una
cognizione più chiara.
Gli uffici pubblici ed enti gestori pubblici servizi che sono stati
interessati dalle segnalazioni sono:
A.I.P.A. (concessionaria per la pubblicità e le pubbliche affissioni),
A.S.L. 13, Agenzia Territoriale per la Casa, Azienda Ospedaliera, Banca
d'Italia, Direzione Regionale delle Entrate, ENEL, I.N.P.S., Ministero
dell'interno, Motorizzazione, Prefettura, Pretura, Provincia, Provveditorato,
Pubblico Registro Automobilistico, Questura, Scuola Materna Negroni, Servizio
Riscossione Tributi B.P.N., Società Autostrade, U.R.A.R. TV, Ufficio del
Registro, Ufficio del Territorio (ex U.T.F.).
I rapporti con gli uffici centrali ubicati a Roma sono invece più difficili,
perché non sempre rispondono, o rispondono in modo "burocratico", per
cui si pone il problema dell'istituzione del Difensore Civico nazionale, che
abbia effettivi poteri giuridici di intervento nei confronti degli uffici dello
Stato e del parastato.
L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Il 2° comma dell'art. 89 dello Statuto del Comune di Novara stabilisce che
il Difensore Civico ha il compito di riferire nella sua relazione annuale
sull'attuazione dei principi sulla pubblicità e sul diritto d'accesso ai
documenti amministrativi, e sull'azione amministrativa (procedimento
amministrativo), con riferimento al Tit. IV dello Statuto del Comune che
contiene norme di applicazione della legge n. 241/90, dalla quale ha preso il
via una radicale riforma della Pubblica amministrazione, che negli anni
successivi è stata progressivamente articolata con successivi provvedimenti
legislativi fino alle cosiddette "Leggi Bassanini".
Il principio ispiratore di queste disposizioni normative è che la P.A. deve
radicalmente cambiare l'obiettivo e la finalità del proprio operare, che non
possono più essere quelli di porre in essere semplici "adempimenti
formali", ma quelli di raggiungere in modo trasparente e tempestivo
risultati apprezzati dal cittadino, che non deve essere più visto come un
semplice destinatario passivo degli atti della P.A., ma come un soggetto
titolare di un fondamentale diritto: quello di pretendere che la P.A. funzioni
nel modo sempre più efficace, più trasparente, più produttivo.
Era in un certo senso prevedibile che i nuovi principi, che regolano
l'attività della P.A., avrebbero potuto trovare in Italia non poche resistenze
ad affermarsi nella prassi amministrativa, tenuto conto della mentalità in
genere esistente nella burocrazia italiana, ancorata a situazioni di privilegio
nei confronti dei cittadini e di responsabilità diffuse, e non abituata ad un
nuovo modo di operare che richiede una maggiore apertura nei confronti del
cittadino, maggiori incombenze, oltre che assunzione di responsabilità diretta.
E' necessario operare a tutti i livelli perché prenda sempre più piede la
nuova cultura dell'operare nella Pubblica amministrazione, per evitare che i
nuovi principi dell'azione amministrativa rimangano solo oggetto di
disquisizioni per "iniziati", ma diventino pratica costante e
consapevole dell' operare quotidiano.
L'esperienza sull'applicazione delle nuove norme sull'autocertificazione
contenute nelle cosiddette "leggi Bassanini" fatta a Novara, dove sono
stati raggiunti livelli ritenuti ottimali anche a livello ministeriale, dimostra
che se non si tralascia l'impegno d'informazione, di sollecitazione, di stimolo,
i risultati si possono conseguire.
Per l'applicazione di questa legge il Comune di Novara, attraverso il
Dirigente del Servizio Relazioni con il Pubblico e dei Servizi Demografici, e il
Difensore Civico che mi ha preceduto nell'incarico D.ssa Marina Perovich, si
sono fatti promotori, con il sostegno del Sig. Prefetto e dei suoi funzionari,
di numerosi incontri presso gli uffici pubblici e le aziende erogatrici di
pubblici servizi operanti a Novara, per esaminare i problemi connessi
all'applicazione del]e norme sull'autocertificazione, determinando una forte
sensibilizzazione sull'importante problema che ha prodotto risultati
apprezzabili, come può evincersi dai dati diffusi dal Ministero della Funzione
Pubblica, dai quali risulta che la richiesta di certificati al Comune di Novara
dal 1996 al 1999 si è ridotta del 71,84%.
Una valutazione positiva può anche essere fatta per quanto riguarda
l'applicazione presso il Comune di Novara delle norme sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
Non ho ricevuto segnalazioni da parte dei cittadini di violazione delle norme
che disciplinano il diritto d'accesso, ad eccezione di qualche lamentela da
parte dell'associazione Astrea per un certo ritardo nel rilascio di copia di
documenti richiesti; i competenti uffici comunali, sollecitati in merito, hanno
prontamente provveduto al legittimo rilascio della copia dei documenti.
Con riferimento al problema in esame, mi limito quindi a segnalare
l'opportunità che venga modificato il regolamento comunale per l'accesso ai
documenti amministrativi, per adeguarlo ai disposti della legge n. 675/96, la
cosiddetta legge sulla privacy, allo scopo di conciliare la trasparenza con il
diritto alla riservatezza dei cittadini, e per meglio individuare le categorie
di documenti sottratti all'accesso per le esigenze indicate nell'art. 24 della
legge n. 241/90.
Qualche rilievo deve essere fatto per quanto riguarda l'applicazione delle
norme sul procedimento amministrativo, specialmente con riferimento a quei
procedimenti complessi che richiedono l'intervento di servizi diversi
dell'Amministrazione comunale, in cui spesso si è dovuto constatare un difetto
di coordinamento tra i vari uffici, con le ovvie conseguenze negative sui tempi
per la conclusione del procedimento, e quindi sul raggiungimento dei risultati
connessi.
Questa situazione può anche in parte dipendere dal fatto che il vigente
regolamento comunale in materia, a suo tempo emanato forse con una certa
frettolosità per il rispetto dei termini richiesti dalla legge n. 241/90,
contiene sicuramente delle lacune, in quanto non disciplina tutti i procedimenti
di competenza del Comune, e non prevede i termini per lo svolgimento delle
eventuali fasi sub-procedimentali, o di procedimenti connessi, che debbano
essere svolti da uffici diversi.
Risulta pertanto evidente la necessità che il regolamento in questione sia
sottoposto ad una opera di revisione sia per i motivi prima indicati, sia per
adeguarlo all'evoluzione della normativa di carattere generale nel frattempo
intervenuta ed alla diversa organizzazione e attribuzione delle competenze degli
uffici e dei servizi.
Un attento lavoro di revisione del regolamento consentirà un’analisi più
approfondita dei compiti di ogni ufficio del Comune, di verificarne la
funzionalità od eventuali carenze, di determinare i tempi per l'espletamento
dei relativi compiti in relazione alle concrete possibilità operative, di
stabilire meccanismi di coordinamento tra i vari uffici interessati alla cura di
procedure complesse, con evidenti benefici sia per la celerità della
definizione delle stesse, sia per l'attività quotidiana dei dipendenti, che
potranno così svolgere i loro compiti nell'ambito di un quadro di direttive
certe e ben definite.
Solo così possono trovare piena ed efficace applicazione le norme contenute
nel Titolo IV dello Statuto del Comune, ed in particolare quelle previste nei
commi 4 e 5 dell'art. 61, che reputo di importanza fondamentale per un
funzionamento "coordinato" degli uffici comunali.
Queste ultime norme stabiliscono che nel caso di procedimenti amministrativi
che coinvolgono più strutture organizzative del Comune, il responsabile del
procedimento addetto alla struttura rispetto alla quale si configuri un
interesse prevalente, deve vigilare nello svolgimento dell'intero procedimento.
E' sufficiente la puntuale applicazione di questa semplice norma affinché si
determini un meccanismo quasi automatico di coordinamento nell'attività degli
uffici.
A tale opera di coordinamento è tenuto il responsabile del procedimento
della struttura rispetto alla quale si configura un interesse prevalente, il
quale avendo l'obbligo giuridico di vigilanza sugli adempimenti degli altri
uffici, ne assume giuridicamente la corresponsabilità.
Il responsabile del procedimento è personalmente interessato ad avere in
tempo utile gli adempimenti spettanti ai collaboratori o ad altri uffici, che ha
il diritto-dovere di promuovere, facendo capo ad esso la responsabilità di
rispettare il termine stabilito per la conclusione del procedimento
amministrativo, e cioè per il raggiungimento del risultato per cui il
procedimento è predisposto (per es. costruzione di un'opera pubblica, rilascio
di una concessone edilizia, ecc.).
Egli non è esente da responsabilità facendo quanto di stretta competenza
del suo ufficio, se non vigila che anche gli altri uffici facciano in tempo
quanto di loro competenza in relazione al procedimento di cui è personalmente
responsabile.
Creando i presupposti per l'applicazione di queste norme, si favorisce la
nascita, quasi spontanea, di un virtuoso processo per un operare in modo
coordinato tra i vari uffici, che acquisteranno sempre di più la consapevolezza
dell'importanza del loro operato in relazione ad un risultato più complessivo
da raggiungere nell'interesse della comunità.
Prima di concludere mi preme sottolineare un altro aspetto che considero
fondamentale per un rapporto sempre migliore tra Pubblica Amministrazione e
cittadini, che riguarda l'opportunità dell'attuazione all'interno
dell'Amministrazione di quegli strumenti di autocontrollo del proprio operato,
che consentano il ricorso all'esercizio del potere di autotutela per correggere
eventuali errori posti in essere a danno del cittadino, evitando la necessità
per questo di instaurare dei procedimenti contenziosi con il risultato di
ingolfare maggiormente la già pesante macchina della Giustizia, che non è in
grado di dare tutela ai diritti ed agli interessi dei cittadini in tempi rapidi
e tempestivi.
Esempi positivi sotto tale aspetto sono stati riscontrati nel settore dei
tributi comunali con l'approvazione del regolamento '"Accertamento con
adesione", che mi auguro trovi una applicazione estensiva, e della Polizia
Municipale che ha attivato un procedimento di revisione per le violazioni
amministrative e di relativo discarico della cartella esattoriale in caso di
errori commessi nell'espletamento del procedimento.
Ritengo che un'applicazione sempre più larga del potere di autotutela
dell'Amministrazione nel rispetto delle vigenti disposizioni, da non
interpretare sempre in modo restrittivo per il timore di eventuali
responsabilità, possa contribuire a superare la radicata diffidenza del
cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione, ed a creare un clima di
serena collaborazione nell'interesse generale.
A conclusione della presente relazione, ritengo doveroso esprimere un sentito
ringraziamento al Consiglio comunale che mi ha onorato della sua fiducia, al
Sig. Sindaco, ai Sigg.ri Assessori, al Segretario Generale, ai Sigg.ri
Dirigenti, ed al personale dell'apparato comunale, per la disponibilità che ho
sempre riscontrato nello svolgimento del mio lavoro.
Un ringraziamento particolare rivolgo alla Sig.ra Patrizia Giraudo per il
prezioso supporto che mi ha fornito svolgendo con particolare competenza e
diligenza i suoi compiti di segreteria dell'ufficio del Difensore Civico.
Novara, 09 marzo 2000
IL DIFENSORE CIVICO
Dr. Erminio Freno
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