- Visto lart. 3 comma 13 della legge n° 249 del 31/07/1997: "Istituzione dellAutorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo":
il COMUNE DI NOVARA, con deliberazione di Consiglio Comunale n°10 del 27/01/99, emana il seguente
REGOLAMENTO
A) DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 CONTENUTI.
1.
Sono oggetto del presente Regolamento le installazioni degli apparati di ricezione di qualunque tipo di trasmissione satellitare.2.
Il presente Regolamento non disciplina gli aspetti attinenti la compatibilità elettro-magnetica, per la quale si applica la normativa vigente in materia.3.
Gli apparati e impianti per la ricezione delle trasmissioni satellitari devono essere installati nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46/1990 a tutela della sicurezza degli impianti.
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE.
1.
Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano allintero territorio comunale.2.
Sono individuati due ambiti territoriali principali e precisamente:- intero territorio comunale con esclusione del Centro Storico, della fascia marginale al nucleo antico, degli edifici singoli soggetti a vincolo storico o architettonico, in base alla vigente Legge di tutela n° 1089/1939, dei fabbricati posti in contrapposizione visiva con gli edifici come sopra vincolati;
- Centro Storico, fascia marginale al nucleo antico, edifici singoli soggetti a vincolo storico o architettonico, in base alla vigente Legge di tutela n° 1089/1939, fabbricati posti in contrapposizione visiva con gli edifici come sopra vincolati, intendendo con questultima definizione gli edifici prospicienti sulla stessa strada e situati a lato e frontalmente entro una distanza di 30 ml.
3.
Le delimitazioni degli ambiti territoriali sopra definiti sono riportate nella planimetria, allegata al presente Regolamento (Allegato A).
ART. 3 - EFFETTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO.
1.
Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal giorno in cui ne diviene esecutiva la delibera di approvazione.2.
In ogni caso, gli impianti esistenti dovranno essere adeguati alle norme del presente Regolamento in occasione della loro sostituzione, e comunque entro il termine di anni 2 dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento.B) NORME PER LINSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLITARI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, AD ESCLUSIONE DEL CENTRO STORICO, DELLE FASCE MARGINALI AL NUCLEO ANTICO, DEGLI EDIFICI VINCOLATI O POSTI IN CONTRAPPOSIZIONE VISIVA AD EDIFICI VINCOLATI
ART. 4 - IMPIANTI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLITARI NEL CASO DI NUOVA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE GENERALE.
1.
In caso di nuova costruzione e ristrutturazione generale di edificio costituito da più unità immobiliari, effettuate successivamente alla data di esecutività del presente Regolamento, è richiesta obbligatoriamente la centralizzazione di tutti gli apparati per la ricezione satellitare se previsti, altrimenti è richiesta la predisposizione edilizia alla centralizzazione dei suddetti impianti.2.
Per "predisposizione edilizia" alla centralizzazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari si intende linsieme di opere edili e di predisposizioni impiantistiche che consentono di inserire, anche in un secondo tempo, limpianto centralizzato, senza ulteriori rilevanti interventi murari ed edilizi.3.
Tale centralizzazione deve essere progettata e condotta in modo da contenere il più possibile le dimensioni delle parti visibili, compatibilmente con le esigenze di ricezione: il numero massimo di antenne installabili è pari alle posizioni orbitali ricevibili, preferendo, allo stato attuale delle possibilità tecnologiche, la collocazione di antenne che servano contemporaneamente posizioni orbitali contigue.
ART. 5 - IMPIANTI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLITARI NEL CASO DI RECUPERO EDILIZIO, RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO, RISTRUTTURAZIONE e MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICIO.
1.
Gli interventi su edifici soggetti a recupero edilizio, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e soprattutto quelli interessanti i collegamenti verticali degli edifici stessi (scale, ascensori, altri impianti tecnologici), effettuati successivamente alla data di esecutività del presente Regolamento, devono essere condotti possibilmente in modo tale da prevedere la centralizzazione degli impianti di ricezione delle trasmissioni satellitari.
ART. 6 MODALITA DI CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI.
1.
Ai fini della classificazione degli interventi edilizi, si applicano le disposizioni di cui allart. 31 della Legge n° 457 del 5/8/1978.
ART. 7 - IMPIANTI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLITARI IN ASSENZA DI OPERE EDILIZIE.
1.
Linstallazione di nuovi apparati per la ricezione delle trasmissioni satellitari è consentita, anche in assenza di interventi di carattere edilizio:a) nel caso di fabbricato costituito da più unità immobiliari, in numero non superiore a una per ogni unità immobiliare, del tipo fisso od orientabile, purché ledificio non sia già predisposto per la centralizzazione degli impianti in questione, altrimenti valgono le norme disposte dallarticolo 4;
b) nel caso di edifici costituiti da unica unità immobiliare in numero pari a una sola parabola, del tipo fisso od orientabile.
ART. 8 - OBBLIGO DI COLLOCAZIONE SULLA COPERTURA.
1.
Tutti gli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari devono essere esclusivamente collocati , salvo il caso previsto dal successivo articolo 9, sulla copertura degli edifici e preferibilmente sulla falda interna rispetto agli spazi pubblici, altrimenti, se tecnicamente possibile, a distanza dal filo di gronda non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto.
ART. 9 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE IN LUOGHI DIVERSI DALLA COPERTURA.
1.
In caso di impossibilità tecnica allinstallazione delle antenne sulla copertura, deve essere richiesta lAutorizzazione di cui allart. 13, indicando nella relazione valide motivazioni che determinano limpossibilità della collocazione sulla copertura e la scelta di quel determinato sito alternativo.
ART. 10 - OBBLIGO DI MIMETIZZARE I CAVI.
1.
Non è consentito il passaggio di cavi non adeguatamente mimetizzati sulle facciate degli edifici, anche se non visibili da strade o spazi pubblici.
ART. 11 - DIMENSIONE, COLORE, LOGO E STRUTTURE DI SOSTEGNO DELLE ANTENNE PARABOLICHE.
1.
Le antenne paraboliche devono essere dimensionate in modo da avere le forme più ridotte, colorazione possibilmente capace di mimetizzarsi con il manto di copertura, avere ciascuna un solo logotipo di dimensioni non superiori a cm 15x30 e comunque tale da non superare 1/10 della superficie della parabola.2.
Le strutture di sostegno delle parabole devono essere adeguatamente dimensionate, fissate in modo sicuro e realizzate con materiali e colori di tipo opaco.3.
Le antenne paraboliche devono avere di norma le seguenti dimensioni massime: 120 cm di diametro per impianto collettivo e 100 cm di diametro per impianto singolo.4.
Linstallazione di antenne paraboliche con dimensioni superiori rispetto a quelle sopra indicate deve essere richiesta mediante presentazione della Domanda di Autorizzazione di cui allart. 13.C) NORME PER LINSTALLAZIONE DEGLI APPARATI DI RICEZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLITARI NEL CENTRO STORICO, NELLE FASCE MARGINALI AL NUCLEO ANTICO, SUGLI EDIFICI VINCOLATI O POSTI IN CONTRAPPOSIZIONE VISIVA AD EDIFICI VINCOLATI
ART. 12 NORME AGGIUNTIVE PER GLI EDIFICI RICADENTI NEL CENTRO STORICO E NELLE FASCE MARGINALI AL NUCLEO ANTICO, E PER GLI EDIFICI VINCOLATI O POSTI IN CONTRAPPOSIZIONE VISIVA A EDIFICI VINCOLATI.
1.
Per gli edifici ricadenti negli ambiti territoriali individuati dal presente paragrafo, valgono le norme sin qui esposte, ma con le limitazioni e precisazioni che seguono:2.
Non è mai consentito installare antenne paraboliche in luoghi diversi dalla copertura (inapplicabilità dellart. 9).3.
Esse devono avere obbligatoriamente colorazione capace di mimetizzarsi con il manto di copertura e non devono avere logotipi evidenti: la dimensione massima dei logotipi stabilita nellart. 11 deve essere ridotta della metà.4.
Per parabole con dimensioni che superino quelle massime stabilite nellart. 11, e in genere per quelle da installarsi su edifici espressamente vincolati ai sensi della Legge n° 1089/1939, dovrà essere richiesta lAutorizzazione di cui al successivo art. 13.D) NORME FINALI
ART. 13 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LINSTALLAZIONE DI APPARATI DI RICEZIONE SATELLITARE.
1.
La Domanda di Autorizzazione, prevista per i casi specificati nei precedenti articoli 9, 11 e 12, deve essere presentata al Servizio Edilizia Privata del Comune di Novara, in carta da bollo, completa di tutti i dati del Richiedente e della Ditta installatrice, debitamente sottoscritta e corredata di documentazione utile a consentire la valutazione di impatto visivo e ambientale, conseguente al posizionamento dellapparato tecnologico in questione:a) planimetria in scala 1:1500 o 1:2000 con individuazione delledificio interessato dalla posa dellapparato di ricezione satellitare;
b) elaborato grafico con individuazione planimetrica e frontale del posizionamento delle antenne;
c) esaustiva documentazione fotografica, ripresa ai vertici dei coni ottici più significativi;
d) breve relazione esplicativa ed eventuale documentazione tecnica;
2.
Gli allegati alla Domanda di Autorizzazione devono essere prodotti in quadruplice copia qualora si tratti di edificio gravato da vincolo storico/architettonico, ai sensi della Legge 1089/1939 o di edificio inserito nelle visuali principali di edifici vincolati come sopra, in modo che lUfficio possa trasmettere due copie degli elaborati ai competenti Uffici di Tutela per acquisirne il nulla osta.3.
Sarà compito della Commissione Edilizia esaminare le istanze di Autorizzazione ed esprimere il proprio parere sulla base della verifica del rispetto del presente Regolamento e di valutazioni in merito allimpatto visivo e ambientale.4.
A maggior chiarimento dei casi in cui lAutorizzazione Edilizia allinstallazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari è richiesta, sono allegati al presente Regolamento due tabelle riassuntive (allegati B e C).
ART. 14 - ATTUAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO: RESPONSABILITA E CONTROLLO.
1.
Le responsabilità dellapplicazione del presente Regolamento sono a carico dei singoli proprietari degli apparati di ricezione, degli amministratori di immobili, se trattasi di antenne condominiali, e degli installatori.2.
In caso di installazioni non conformi ai disposti del presente Regolamento si applica una sanzione pecuniaria di £ 300.000, mentre in mancanza o in difformità dellAutorizzazione, ove richiesta, di £ 500.000.3.
Tali sanzioni pecuniarie sono a carico, in egual misura, dei soggetti di cui al 1° comma del presente articolo.4.
Durante tale periodo i soggetti interessati potranno inoltrare istanza per il mantenimento degli impianti, che sarà consentito previo accertamento di conformità alle norme del presente Regolamento, su parere da parte della Commissione Edilizia.5.
Trascorso inutilmente il periodo di 60 giorni, il Comune provvederà direttamente alla rimozione, addebitando le relative spese ai diretti responsabili (proprietari singoli o amministratori di condominio).
ART. 15 - MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO IN DIPENDENZA DEGLI SVILUPPI TECNOLOGICI DEL SETTORE.
1.
Nellipotesi di uno sviluppo tecnologico tale da rendere nel futuro troppo restrittive o addirittura obsolete alcune norme del presente Regolamento, sarà possibile adeguarle alle nuove esigenze, previo parere consultivo della Commissione Edilizia, con le procedure previste dalle leggi vigenti per le modifiche dei Regolamenti Comunali.
mappa zone

Allegato B
Quando è richiesta lAUTORIZZAZIONE per linstallazione o la sostituzione di apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari
nei casi di:
OPERE EDILIZIE NON RILEVANTI quando gli interventi interessano anche i collegamenti verticali comuni (scale, ascensori, altri imp. tecnologici) (artt. 5, 6)
AMBITI TERRITORIALI |
Tipologia Edificio |
Predisposiz. della centraliz. e rimozione degli impianti non a norma |
Una sola antenna centralizzata e/o motorizzata |
Più antenne collettive (max una per posizione orbitale) |
Parabole con diametro minore o uguale a 100 cm |
Parabole con diametro compreso tra 100 cm e 120 cm |
Parabole con diametro maggiore di 120 cm |
Apparati di ricezione posizionati sulla copertura |
Apparati di ricezione posizionati in luogo diverso dalla copertura |
|
unifamiliare |
o |
Ä |
NO | Ä |
Ñ |
Ñ |
Ä |
NO |
plurifamiliare |
o |
Ä |
Ä |
Ä |
Ä |
Ñ |
Ä |
NO | |
Edifici ricadenti in tutte le altre zone del Comune e non vincolati ai sensi della L. 1089/1939 o posti nelle vicinanze (frontalmente o a lato entro 30 ml) di edifici soggetti al vincolo di cui sopra |
unifamilare |
o |
¨ |
NO | ¨ |
Ñ |
Ñ |
¨ |
Ñ |
plurifamiliare |
o |
¨ |
¨ |
¨ |
¨ |
Ñ |
¨ |
Ñ |
o = obbligo della predisposizione impiantistica alla centralizzazione dellimpianto e obbligo, qualora presenti, di rimozione delle antenne poste in luoghi diversi dalla copertura
¨ = limpianto può essere installato senza autorizzazione
NO= limpianto non può essere installato (inutile chiedere lautorizzazione)
Ñ = prima dellinstallazione dellimpianto deve essere obbligatoriamente richiesta lautorizzazione
Ä = lautorizzazione è obbligatoriamente richiesta solo per gli edifici vincolati ai sensi della legge 1089/1939, mentre non è richiesta negli altri casi
Allegato C
Quando è richiesta lAUTORIZZAZIONE per linstallazione o la sostituzione di apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari
nel caso di ASSENZA DI OPERE EDILIZIE (articolo 7)
AMBITI TERRITORIALI |
Tipologia Edificio |
Presenza della predisposiz. edilizia alla centralizz. degli imp. |
Una sola antenna centralizzata e/o motorizzata |
Più antenne collettive (max una per posizione orbitale) |
Più antenne singole (max una per unità immobiliare) |
Parabole con diametro minore o uguale a 100 cm |
Parabole con diametro compreso tra 100 cm e 120 cm |
Parabole con diametro maggiore di 120 cm |
Apparati di ricezione posizionati sulla copertura |
Apparati di ricezione posizionati in luogo diverso dalla copertura |
|
unifamiliare |
- |
Ä |
NO | - |
Ä |
Ñ |
Ñ |
Ä |
NO |
plurifamiliare |
sì |
Ä |
Ä |
Ñ |
Ä |
Ä |
Ñ |
Ä |
NO | |
no |
Ä |
Ä |
Ä |
Ä |
Ñ * |
Ñ |
Ä |
NO | ||
Edifici ricadenti in tutte le altre zone del Comune e non vincolati ai sensi della L. 1089/1939 o posti nelle vicinanze (frontalmente o a lato entro 30 ml) di edifici soggetti al vincolo di cui sopra |
unifamilare |
- |
¨ |
NO | - |
¨ |
Ñ |
Ñ |
¨ |
Ñ |
plurifamiliare |
sì |
¨ |
¨ |
NO | ¨ |
¨ |
Ñ |
¨ |
Ñ |
|
no |
¨ |
¨ |
¨ |
¨ |
Ñ * |
Ñ |
¨ |
Ñ |
sì
= esiste la predisposizione impiantistica alla centralizzazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari
no = non esiste la predisposizione impiantistica alla centralizzazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari
¨ = limpianto può essere installato senza autorizzazione
NO= limpianto non può essere installato (inutile chiedere lautorizzazione)
Ñ = prima dellinstallazione dellimpianto deve essere obbligatoriamente richiesta lautorizzazione
Ñ *= lautorizzazione deve essere sempre richiesta nel caso di edifici vincolati e/o di impianti non collettivi
Ä = lautorizzazione è obbligatoriamente richiesta solo per gli edifici vincolati ai sensi della legge 1089/1939, mentre non è richiesta negli altri casi
ritorna alla home page di ASTREA