REGOLAMENTO
SELEZIONI INTERNE
Art. 1 - Sviluppo delle risorse umane
.
1.Il Comune assume quale obiettivo la formazione permanente del personale
dipendente, al fine di incrementare l'efficienza e l'efficacia dei servizi
prodotti. L'impegno formativo costituisce primaria capitalizzazione delle
risorse amministrate, al servizio della comunità.
2.Il livello di professionalità raggiunta è verificato anche attraverso
selezioni per la copertura di posti di livello superiore.
3.In via prioritaria alla copertura delle posizioni di lavoro non dirigenziali,
che richiedano particolare esperienza acquisibile solo dall'interno, si provvede
mediante selezione tra i dipendenti in possesso dei necessari requisiti.
.
1.La selezione è condotta per soli esami, comprendenti prove di natura
teorico-pratica in materie direttamente afferenti alla posizione funzionale da
coprire.
2.Per i posti della Polizia Municipale, regolati da normativa regionale, la
selezione è preceduta da specifico corso.
3.La selezione può riguardare singoli profili caratterizzati da specifica
professionalità, ovvero accorpamenti di posti, identificati con la stessa
denominazione di profilo, ma che trovano differenziazione nella specificità di
funzioni del Servizio o dell'Area organizzativa d'applicazione.
4.Per il procedimento si applicano le norme in vigore per i concorsi pubblici,
ad eccezione dei termini di pubblicità, che possono essere ridotti fino alla
metà. Il bando deve contenere precisa indicazione del Servizio o dell'Area
organizzativa cui il posto appartiene.
.
1.L'ammissione alla selezione è condizionata al possesso dei requisiti di
esperienza professionale, precisati nel Bando, rilevabili attraverso il servizio
prestato per almeno due anni nel Servizio o Area organizzativa cui il posto
messo a concorso appartiene e nella posizione immediatamente inferiore.
Per i profili professionali la cui selezione è preceduta da specifico corso,
l'anzianità di servizio richiesta è ridotta ad un anno
2.E' richiesto inoltre il possesso dello stesso livello di titolo di studio
previsto per il posto a concorso pubblico: Laurea per i posti di settima e
ottava Qualifica Funzionale; Diploma di Scuola Superiore per la quinta e sesta
Q.F.; Licenza media per la quarta Q.F.
"E' ammessa la partecipazione dei candidati in possesso del solo titolo di
studio previsto per il posto di livello immediatamente inferiore e di una
anzianità di tre anni in Aree Funzionali attinenti il posto a concorso".
.
1.La selezione interna è bandita con provvedimento della Giunta Comunale. Il
Bando deve contenere l'indicazione specifica del Servizio o dell'Area
Organizzativa cui il posto è destinato.
2. Il Bando viene pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio del Comune di
Novara per 15 giorni consecutivi e trasmesso a tutti i dipendenti appartenenti
alla qualifica funzionale e profilo professionale cui è riservata la selezione,
attraverso la consegna ai competenti Dirigenti responsabili che dovranno curare
la sottoscrizione per ricezione da parte di tutti gli interessati, e per
conoscenza alle Organizzazioni Sindacali.
3. La partecipazione alle selezioni interne è subordinata al pagamento di una
tassa di concorso o "ammissione" di L.7.500, da pagarsi secondo le
modalità previste per i concorsi pubblici.
1.Il Segretario Generale, nell'esercizio delle sue funzioni di sovraintendenza,
esamina le proposte di composizione delle Commissioni. All'atto formale di
nomina provvede il Dirigente del Servizio Organizzazione e Personale con propria
determinazione, comunicata al Sindaco.
2.Le Commissioni sono formate da un Presidente - il Dirigente del Servizio o
dell'Area Funzionale interessata, e da due Componenti, scelti tra tecnici di
provata competenza ed esperienza nelle prove di concorso, con le stesse
modalità previste per le Commissioni Giudicatrici dei Concorsi pubblici. La
Commissione può essere integrata con i Dirigenti di Servizio interessati
all'assegnazione dei posti messi a concorso, per le prove tecnico pratiche
differenziate e per la prova orale.
3.Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro è riservato a donne un terzo dei posti di componente delle Commissioni,
salvo motivata impossibilità, ai sensi della Legge 125 del 10.4.91.
4.Il Dirigente del Servizio Organizzazione e Personale è responsabile del
procedimento di costituzione delle Commissioni, che dovrà concludersi entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
.
1.La Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove
concorsuali, consistenti in prove differenziate in relazione alle funzioni, di
cui almeno una a carattere tecnico pratico ed una prova orale, da formalizzare
nei relativi bandi, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole
prove.
2.Le prove sono valutate in trentesimi e consegue l'idoneità il candidato che
abbia conseguito in tutte le prove un punteggio minimo di 21/30. Il punteggio
finale è calcolato come nei concorsi pubblici.
3.Nel caso in cui il dipendente che partecipi a selezione interna abbia
riportato sanzioni disciplinari oltre i due anni antecedenti il termine di
scadenza per la presentazione delle domande, la commissione giudicatrice
attribuisce un punteggio negativo computato come segue:
a) il provvedimento applicativo del richiamo verbale o scritto (censura)
comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguito dal candidato pari
ad 1/30 o equivalente;
b) il provvedimento applicativo della multa comporta una riduzione del punteggio
complessivo conseguita dal candidato pari a 2/30 o equivalente;
c) il provvedimento applicativo della sospensione del servizio con privazione
della retribuzione comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguita
dal candidato pari a 3/30 o equivalente.
4.Ai fini dell'attribuzione di cui sopra la commissione si avvale di apposita
certificazione interna debitamente prodotta a cura dell'Unità Gestione del
Servizio Personale.
5.La graduatoria finale viene approvata con provvedimento della Giunta Comunale
e avrà la validità prevista dalla normativa vigente al momento
dell'approvazione.
1. Fino all'applicazione del nuovo ordinamento delle carriere, definito in sede
contrattuale, i posti vacanti da ricoprire prioritariamente mediante selezione
interna sono individuati con provvedimento della Giunta Comunale, previa
informazione alle Organizzazioni Sindacali.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.1208 del 12.11.1998 è stato
adottato il regolamento in materia di selezioni interne.
Considerato che in sede di prima applicazione si sono riscontrate delle
difficoltà di applicazione rispetto a quanto ritenuto maggiormante congruo
rispetto al nuovo ordinamento professionale fondato sulla fungibilità delle
funzioni si ritiene di dover precisare quanto normato all'art. 3 - Requisiti -
comma 3 deroga al possesso del titolo di studio nel seguente modo:
"E' ammessa la partecipazione dei candidati in possesso del solo titolo di
studio previsto per il posto di livello immediatamente inferiore e di una
anzianità di tre anni in Aree Funzionali attinenti il posto a concorso".
Dato atto che tale precisazione al regolamento è stato comunicato alle
Organizzazioni Sindacali
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Organizzazione ai
sensi dell' art. 53 comma 1 legge 142/90;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare le precisazioni attinenti i requisiti per l'ammissione alle
selezioni interne e di modificare l'art. 3 comma 3 del regolamento in materia di
selezioni interne nel seguente modo:
"E' ammessa la partecipazione dei candidati in possesso del solo titolo di
studio previsto per il posto di livello immediatamente inferiore e di una
anzianità di tre anni in Aree Funzionali attinenti il posto a concorso".
Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.47 - comma 3° - della
Legge 142/'90.
Art. 2 - Tipologia della selezione
.
1.La selezione è condotta per soli esami, comprendenti prove di natura
teorico-pratica in materie direttamente afferenti alla posizione funzionale da
coprire.
2.Per i posti della Polizia Municipale, regolati da normativa regionale, la
selezione è preceduta da specifico corso.
3.La selezione può riguardare singoli profili caratterizzati da specifica
professionalità, ovvero accorpamenti di posti, identificati con la stessa
denominazione di profilo, ma che trovano differenziazione nella specificità di
funzioni del Servizio o dell'Area organizzativa d'applicazione.
4.Per il procedimento si applicano le norme in vigore per i concorsi pubblici,
ad eccezione dei termini di pubblicità, che possono essere ridotti fino alla
metà. Il bando deve contenere precisa indicazione del Servizio o dell'Area
organizzativa cui il posto appartiene.
.
1.L'ammissione alla selezione è condizionata al possesso dei requisiti di
esperienza professionale, precisati nel Bando, rilevabili attraverso il servizio
prestato per almeno due anni nel Servizio o Area organizzativa cui il posto
messo a concorso appartiene e nella posizione immediatamente inferiore.
Per i profili professionali la cui selezione è preceduta da specifico corso,
l'anzianità di servizio richiesta è ridotta ad un anno
2.E' richiesto inoltre il possesso dello stesso livello di titolo di studio
previsto per il posto a concorso pubblico: Laurea per i posti di settima e
ottava Qualifica Funzionale; Diploma di Scuola Superiore per la quinta e sesta
Q.F.; Licenza media per la quarta Q.F.
"E' ammessa la partecipazione dei candidati in possesso del solo titolo di
studio previsto per il posto di livello immediatamente inferiore e di una
anzianità di tre anni in Aree Funzionali attinenti il posto a concorso".
.
1.La selezione interna è bandita con provvedimento della Giunta Comunale. Il
Bando deve contenere l'indicazione specifica del Servizio o dell'Area
Organizzativa cui il posto è destinato.
2. Il Bando viene pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio del Comune di
Novara per 15 giorni consecutivi e trasmesso a tutti i dipendenti appartenenti
alla qualifica funzionale e profilo professionale cui è riservata la selezione,
attraverso la consegna ai competenti Dirigenti responsabili che dovranno curare
la sottoscrizione per ricezione da parte di tutti gli interessati, e per
conoscenza alle Organizzazioni Sindacali.
3. La partecipazione alle selezioni interne è subordinata al pagamento di una
tassa di concorso o "ammissione" di L.7.500, da pagarsi secondo le
modalità previste per i concorsi pubblici.
1.Il Segretario Generale, nell'esercizio delle sue funzioni di sovraintendenza,
esamina le proposte di composizione delle Commissioni. All'atto formale di
nomina provvede il Dirigente del Servizio Organizzazione e Personale con propria
determinazione, comunicata al Sindaco.
2.Le Commissioni sono formate da un Presidente - il Dirigente del Servizio o
dell'Area Funzionale interessata, e da due Componenti, scelti tra tecnici di
provata competenza ed esperienza nelle prove di concorso, con le stesse
modalità previste per le Commissioni Giudicatrici dei Concorsi pubblici. La
Commissione può essere integrata con i Dirigenti di Servizio interessati
all'assegnazione dei posti messi a concorso, per le prove tecnico pratiche
differenziate e per la prova orale.
3.Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro è riservato a donne un terzo dei posti di componente delle Commissioni,
salvo motivata impossibilità, ai sensi della Legge 125 del 10.4.91.
4.Il Dirigente del Servizio Organizzazione e Personale è responsabile del
procedimento di costituzione delle Commissioni, che dovrà concludersi entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
.
1.La Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove
concorsuali, consistenti in prove differenziate in relazione alle funzioni, di
cui almeno una a carattere tecnico pratico ed una prova orale, da formalizzare
nei relativi bandi, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole
prove.
2.Le prove sono valutate in trentesimi e consegue l'idoneità il candidato che
abbia conseguito in tutte le prove un punteggio minimo di 21/30. Il punteggio
finale è calcolato come nei concorsi pubblici.
3.Nel caso in cui il dipendente che partecipi a selezione interna abbia
riportato sanzioni disciplinari oltre i due anni antecedenti il termine di
scadenza per la presentazione delle domande, la commissione giudicatrice
attribuisce un punteggio negativo computato come segue:
a) il provvedimento applicativo del richiamo verbale o scritto (censura)
comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguito dal candidato pari
ad 1/30 o equivalente;
b) il provvedimento applicativo della multa comporta una riduzione del punteggio
complessivo conseguita dal candidato pari a 2/30 o equivalente;
c) il provvedimento applicativo della sospensione del servizio con privazione
della retribuzione comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguita
dal candidato pari a 3/30 o equivalente.
4.Ai fini dell'attribuzione di cui sopra la commissione si avvale di apposita
certificazione interna debitamente prodotta a cura dell'Unità Gestione del
Servizio Personale.
5.La graduatoria finale viene approvata con provvedimento della Giunta Comunale
e avrà la validità prevista dalla normativa vigente al momento
dell'approvazione.
1. Fino all'applicazione del nuovo ordinamento delle carriere, definito in sede
contrattuale, i posti vacanti da ricoprire prioritariamente mediante selezione
interna sono individuati con provvedimento della Giunta Comunale, previa
informazione alle Organizzazioni Sindacali.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.1208 del 12.11.1998 è stato
adottato il regolamento in materia di selezioni interne.
Considerato che in sede di prima applicazione si sono riscontrate delle
difficoltà di applicazione rispetto a quanto ritenuto maggiormante congruo
rispetto al nuovo ordinamento professionale fondato sulla fungibilità delle
funzioni si ritiene di dover precisare quanto normato all'art. 3 - Requisiti -
comma 3 deroga al possesso del titolo di studio nel seguente modo:
"E' ammessa la partecipazione dei candidati in possesso del solo titolo di
studio previsto per il posto di livello immediatamente inferiore e di una
anzianità di tre anni in Aree Funzionali attinenti il posto a concorso".
Dato atto che tale precisazione al regolamento è stato comunicato alle
Organizzazioni Sindacali
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Organizzazione ai
sensi dell' art. 53 comma 1 legge 142/90;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare le precisazioni attinenti i requisiti per l'ammissione alle
selezioni interne e di modificare l'art. 3 comma 3 del regolamento in materia di
selezioni interne nel seguente modo:
"E' ammessa la partecipazione dei candidati in possesso del solo titolo di
studio previsto per il posto di livello immediatamente inferiore e di una
anzianità di tre anni in Aree Funzionali attinenti il posto a concorso".
Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.47 - comma 3° - della
Legge 142/'90.
Art. 3 - Requisiti
.
1.L'ammissione alla selezione è condizionata al possesso dei requisiti di
esperienza professionale, precisati nel Bando, rilevabili attraverso il servizio
prestato per almeno due anni nel Servizio o Area organizzativa cui il posto
messo a concorso appartiene e nella posizione immediatamente inferiore.
Per i profili professionali la cui selezione è preceduta da specifico corso,
l'anzianità di servizio richiesta è ridotta ad un anno
2.E' richiesto inoltre il possesso dello stesso livello di titolo di studio
previsto per il posto a concorso pubblico: Laurea per i posti di settima e
ottava Qualifica Funzionale; Diploma di Scuola Superiore per la quinta e sesta
Q.F.; Licenza media per la quarta Q.F.
"E' ammessa la partecipazione dei candidati in possesso del solo titolo di
studio previsto per il posto di livello immediatamente inferiore e di una
anzianità di tre anni in Aree Funzionali attinenti il posto a concorso".
.
1.La selezione interna è bandita con provvedimento della Giunta Comunale. Il
Bando deve contenere l'indicazione specifica del Servizio o dell'Area
Organizzativa cui il posto è destinato.
2. Il Bando viene pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio del Comune di
Novara per 15 giorni consecutivi e trasmesso a tutti i dipendenti appartenenti
alla qualifica funzionale e profilo professionale cui è riservata la selezione,
attraverso la consegna ai competenti Dirigenti responsabili che dovranno curare
la sottoscrizione per ricezione da parte di tutti gli interessati, e per
conoscenza alle Organizzazioni Sindacali.
3. La partecipazione alle selezioni interne è subordinata al pagamento di una
tassa di concorso o "ammissione" di L.7.500, da pagarsi secondo le
modalità previste per i concorsi pubblici.
1.Il Segretario Generale, nell'esercizio delle sue funzioni di sovraintendenza,
esamina le proposte di composizione delle Commissioni. All'atto formale di
nomina provvede il Dirigente del Servizio Organizzazione e Personale con propria
determinazione, comunicata al Sindaco.
2.Le Commissioni sono formate da un Presidente - il Dirigente del Servizio o
dell'Area Funzionale interessata, e da due Componenti, scelti tra tecnici di
provata competenza ed esperienza nelle prove di concorso, con le stesse
modalità previste per le Commissioni Giudicatrici dei Concorsi pubblici. La
Commissione può essere integrata con i Dirigenti di Servizio interessati
all'assegnazione dei posti messi a concorso, per le prove tecnico pratiche
differenziate e per la prova orale.
3.Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro è riservato a donne un terzo dei posti di componente delle Commissioni,
salvo motivata impossibilità, ai sensi della Legge 125 del 10.4.91.
4.Il Dirigente del Servizio Organizzazione e Personale è responsabile del
procedimento di costituzione delle Commissioni, che dovrà concludersi entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
.
1.La Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove
concorsuali, consistenti in prove differenziate in relazione alle funzioni, di
cui almeno una a carattere tecnico pratico ed una prova orale, da formalizzare
nei relativi bandi, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole
prove.
2.Le prove sono valutate in trentesimi e consegue l'idoneità il candidato che
abbia conseguito in tutte le prove un punteggio minimo di 21/30. Il punteggio
finale è calcolato come nei concorsi pubblici.
3.Nel caso in cui il dipendente che partecipi a selezione interna abbia
riportato sanzioni disciplinari oltre i due anni antecedenti il termine di
scadenza per la presentazione delle domande, la commissione giudicatrice
attribuisce un punteggio negativo computato come segue:
a) il provvedimento applicativo del richiamo verbale o scritto (censura)
comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguito dal candidato pari
ad 1/30 o equivalente;
b) il provvedimento applicativo della multa comporta una riduzione del punteggio
complessivo conseguita dal candidato pari a 2/30 o equivalente;
c) il provvedimento applicativo della sospensione del servizio con privazione
della retribuzione comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguita
dal candidato pari a 3/30 o equivalente.
4.Ai fini dell'attribuzione di cui sopra la commissione si avvale di apposita
certificazione interna debitamente prodotta a cura dell'Unità Gestione del
Servizio Personale.
5.La graduatoria finale viene approvata con provvedimento della Giunta Comunale
e avrà la validità prevista dalla normativa vigente al momento
dell'approvazione.
1. Fino all'applicazione del nuovo ordinamento delle carriere, definito in sede
contrattuale, i posti vacanti da ricoprire prioritariamente mediante selezione
interna sono individuati con provvedimento della Giunta Comunale, previa
informazione alle Organizzazioni Sindacali.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.1208 del 12.11.1998 è stato
adottato il regolamento in materia di selezioni interne.
Considerato che in sede di prima applicazione si sono riscontrate delle
difficoltà di applicazione rispetto a quanto ritenuto maggiormante congruo
rispetto al nuovo ordinamento professionale fondato sulla fungibilità delle
funzioni si ritiene di dover precisare quanto normato all'art. 3 - Requisiti -
comma 3 deroga al possesso del titolo di studio nel seguente modo:
"E' ammessa la partecipazione dei candidati in possesso del solo titolo di
studio previsto per il posto di livello immediatamente inferiore e di una
anzianità di tre anni in Aree Funzionali attinenti il posto a concorso".
Dato atto che tale precisazione al regolamento è stato comunicato alle
Organizzazioni Sindacali
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Organizzazione ai
sensi dell' art. 53 comma 1 legge 142/90;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare le precisazioni attinenti i requisiti per l'ammissione alle
selezioni interne e di modificare l'art. 3 comma 3 del regolamento in materia di
selezioni interne nel seguente modo:
"E' ammessa la partecipazione dei candidati in possesso del solo titolo di
studio previsto per il posto di livello immediatamente inferiore e di una
anzianità di tre anni in Aree Funzionali attinenti il posto a concorso".
Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.47 - comma 3° - della
Legge 142/'90.
Art. 4 - Indizione e divulgazione
.
1.La selezione interna è bandita con provvedimento della Giunta Comunale. Il
Bando deve contenere l'indicazione specifica del Servizio o dell'Area
Organizzativa cui il posto è destinato.
2. Il Bando viene pubblicato in forma integrale all'Albo Pretorio del Comune di
Novara per 15 giorni consecutivi e trasmesso a tutti i dipendenti appartenenti
alla qualifica funzionale e profilo professionale cui è riservata la selezione,
attraverso la consegna ai competenti Dirigenti responsabili che dovranno curare
la sottoscrizione per ricezione da parte di tutti gli interessati, e per
conoscenza alle Organizzazioni Sindacali.
3. La partecipazione alle selezioni interne è subordinata al pagamento di una
tassa di concorso o "ammissione" di L.7.500, da pagarsi secondo le
modalità previste per i concorsi pubblici.
1.Il Segretario Generale, nell'esercizio delle sue funzioni di sovraintendenza,
esamina le proposte di composizione delle Commissioni. All'atto formale di
nomina provvede il Dirigente del Servizio Organizzazione e Personale con propria
determinazione, comunicata al Sindaco.
2.Le Commissioni sono formate da un Presidente - il Dirigente del Servizio o
dell'Area Funzionale interessata, e da due Componenti, scelti tra tecnici di
provata competenza ed esperienza nelle prove di concorso, con le stesse
modalità previste per le Commissioni Giudicatrici dei Concorsi pubblici. La
Commissione può essere integrata con i Dirigenti di Servizio interessati
all'assegnazione dei posti messi a concorso, per le prove tecnico pratiche
differenziate e per la prova orale.
3.Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro è riservato a donne un terzo dei posti di componente delle Commissioni,
salvo motivata impossibilità, ai sensi della Legge 125 del 10.4.91.
4.Il Dirigente del Servizio Organizzazione e Personale è responsabile del
procedimento di costituzione delle Commissioni, che dovrà concludersi entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
.
1.La Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove
concorsuali, consistenti in prove differenziate in relazione alle funzioni, di
cui almeno una a carattere tecnico pratico ed una prova orale, da formalizzare
nei relativi bandi, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole
prove.
2.Le prove sono valutate in trentesimi e consegue l'idoneità il candidato che
abbia conseguito in tutte le prove un punteggio minimo di 21/30. Il punteggio
finale è calcolato come nei concorsi pubblici.
3.Nel caso in cui il dipendente che partecipi a selezione interna abbia
riportato sanzioni disciplinari oltre i due anni antecedenti il termine di
scadenza per la presentazione delle domande, la commissione giudicatrice
attribuisce un punteggio negativo computato come segue:
a) il provvedimento applicativo del richiamo verbale o scritto (censura)
comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguito dal candidato pari
ad 1/30 o equivalente;
b) il provvedimento applicativo della multa comporta una riduzione del punteggio
complessivo conseguita dal candidato pari a 2/30 o equivalente;
c) il provvedimento applicativo della sospensione del servizio con privazione
della retribuzione comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguita
dal candidato pari a 3/30 o equivalente.
4.Ai fini dell'attribuzione di cui sopra la commissione si avvale di apposita
certificazione interna debitamente prodotta a cura dell'Unità Gestione del
Servizio Personale.
5.La graduatoria finale viene approvata con provvedimento della Giunta Comunale
e avrà la validità prevista dalla normativa vigente al momento
dell'approvazione.
1. Fino all'applicazione del nuovo ordinamento delle carriere, definito in sede
contrattuale, i posti vacanti da ricoprire prioritariamente mediante selezione
interna sono individuati con provvedimento della Giunta Comunale, previa
informazione alle Organizzazioni Sindacali.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.1208 del 12.11.1998 è stato
adottato il regolamento in materia di selezioni interne.
Considerato che in sede di prima applicazione si sono riscontrate delle
difficoltà di applicazione rispetto a quanto ritenuto maggiormante congruo
rispetto al nuovo ordinamento professionale fondato sulla fungibilità delle
funzioni si ritiene di dover precisare quanto normato all'art. 3 - Requisiti -
comma 3 deroga al possesso del titolo di studio nel seguente modo:
"E' ammessa la partecipazione dei candidati in possesso del solo titolo di
studio previsto per il posto di livello immediatamente inferiore e di una
anzianità di tre anni in Aree Funzionali attinenti il posto a concorso".
Dato atto che tale precisazione al regolamento è stato comunicato alle
Organizzazioni Sindacali
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Organizzazione ai
sensi dell' art. 53 comma 1 legge 142/90;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare le precisazioni attinenti i requisiti per l'ammissione alle
selezioni interne e di modificare l'art. 3 comma 3 del regolamento in materia di
selezioni interne nel seguente modo:
"E' ammessa la partecipazione dei candidati in possesso del solo titolo di
studio previsto per il posto di livello immediatamente inferiore e di una
anzianità di tre anni in Aree Funzionali attinenti il posto a concorso".
Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.47 - comma 3° - della
Legge 142/'90.
Art. 5 Commissione Giudicatrice
1.Il Segretario Generale, nell'esercizio delle sue funzioni di sovraintendenza,
esamina le proposte di composizione delle Commissioni. All'atto formale di
nomina provvede il Dirigente del Servizio Organizzazione e Personale con propria
determinazione, comunicata al Sindaco.
2.Le Commissioni sono formate da un Presidente - il Dirigente del Servizio o
dell'Area Funzionale interessata, e da due Componenti, scelti tra tecnici di
provata competenza ed esperienza nelle prove di concorso, con le stesse
modalità previste per le Commissioni Giudicatrici dei Concorsi pubblici. La
Commissione può essere integrata con i Dirigenti di Servizio interessati
all'assegnazione dei posti messi a concorso, per le prove tecnico pratiche
differenziate e per la prova orale.
3.Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al
lavoro è riservato a donne un terzo dei posti di componente delle Commissioni,
salvo motivata impossibilità, ai sensi della Legge 125 del 10.4.91.
4.Il Dirigente del Servizio Organizzazione e Personale è responsabile del
procedimento di costituzione delle Commissioni, che dovrà concludersi entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
.
1.La Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove
concorsuali, consistenti in prove differenziate in relazione alle funzioni, di
cui almeno una a carattere tecnico pratico ed una prova orale, da formalizzare
nei relativi bandi, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole
prove.
2.Le prove sono valutate in trentesimi e consegue l'idoneità il candidato che
abbia conseguito in tutte le prove un punteggio minimo di 21/30. Il punteggio
finale è calcolato come nei concorsi pubblici.
3.Nel caso in cui il dipendente che partecipi a selezione interna abbia
riportato sanzioni disciplinari oltre i due anni antecedenti il termine di
scadenza per la presentazione delle domande, la commissione giudicatrice
attribuisce un punteggio negativo computato come segue:
a) il provvedimento applicativo del richiamo verbale o scritto (censura)
comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguito dal candidato pari
ad 1/30 o equivalente;
b) il provvedimento applicativo della multa comporta una riduzione del punteggio
complessivo conseguita dal candidato pari a 2/30 o equivalente;
c) il provvedimento applicativo della sospensione del servizio con privazione
della retribuzione comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguita
dal candidato pari a 3/30 o equivalente.
4.Ai fini dell'attribuzione di cui sopra la commissione si avvale di apposita
certificazione interna debitamente prodotta a cura dell'Unità Gestione del
Servizio Personale.
5.La graduatoria finale viene approvata con provvedimento della Giunta Comunale
e avrà la validità prevista dalla normativa vigente al momento
dell'approvazione.
1. Fino all'applicazione del nuovo ordinamento delle carriere, definito in sede
contrattuale, i posti vacanti da ricoprire prioritariamente mediante selezione
interna sono individuati con provvedimento della Giunta Comunale, previa
informazione alle Organizzazioni Sindacali.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.1208 del 12.11.1998 è stato
adottato il regolamento in materia di selezioni interne.
Considerato che in sede di prima applicazione si sono riscontrate delle
difficoltà di applicazione rispetto a quanto ritenuto maggiormante congruo
rispetto al nuovo ordinamento professionale fondato sulla fungibilità delle
funzioni si ritiene di dover precisare quanto normato all'art. 3 - Requisiti -
comma 3 deroga al possesso del titolo di studio nel seguente modo:
"E' ammessa la partecipazione dei candidati in possesso del solo titolo di
studio previsto per il posto di livello immediatamente inferiore e di una
anzianità di tre anni in Aree Funzionali attinenti il posto a concorso".
Dato atto che tale precisazione al regolamento è stato comunicato alle
Organizzazioni Sindacali
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Organizzazione ai
sensi dell' art. 53 comma 1 legge 142/90;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare le precisazioni attinenti i requisiti per l'ammissione alle
selezioni interne e di modificare l'art. 3 comma 3 del regolamento in materia di
selezioni interne nel seguente modo:
"E' ammessa la partecipazione dei candidati in possesso del solo titolo di
studio previsto per il posto di livello immediatamente inferiore e di una
anzianità di tre anni in Aree Funzionali attinenti il posto a concorso".
Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.47 - comma 3° - della
Legge 142/'90.
Art. 6. Valutazione delle prove e punteggi
.
1.La Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove
concorsuali, consistenti in prove differenziate in relazione alle funzioni, di
cui almeno una a carattere tecnico pratico ed una prova orale, da formalizzare
nei relativi bandi, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole
prove.
2.Le prove sono valutate in trentesimi e consegue l'idoneità il candidato che
abbia conseguito in tutte le prove un punteggio minimo di 21/30. Il punteggio
finale è calcolato come nei concorsi pubblici.
3.Nel caso in cui il dipendente che partecipi a selezione interna abbia
riportato sanzioni disciplinari oltre i due anni antecedenti il termine di
scadenza per la presentazione delle domande, la commissione giudicatrice
attribuisce un punteggio negativo computato come segue:
a) il provvedimento applicativo del richiamo verbale o scritto (censura)
comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguito dal candidato pari
ad 1/30 o equivalente;
b) il provvedimento applicativo della multa comporta una riduzione del punteggio
complessivo conseguita dal candidato pari a 2/30 o equivalente;
c) il provvedimento applicativo della sospensione del servizio con privazione
della retribuzione comporta una riduzione del punteggio complessivo conseguita
dal candidato pari a 3/30 o equivalente.
4.Ai fini dell'attribuzione di cui sopra la commissione si avvale di apposita
certificazione interna debitamente prodotta a cura dell'Unità Gestione del
Servizio Personale.
5.La graduatoria finale viene approvata con provvedimento della Giunta Comunale
e avrà la validità prevista dalla normativa vigente al momento
dell'approvazione.
1. Fino all'applicazione del nuovo ordinamento delle carriere, definito in sede
contrattuale, i posti vacanti da ricoprire prioritariamente mediante selezione
interna sono individuati con provvedimento della Giunta Comunale, previa
informazione alle Organizzazioni Sindacali.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.1208 del 12.11.1998 è stato
adottato il regolamento in materia di selezioni interne.
Considerato che in sede di prima applicazione si sono riscontrate delle
difficoltà di applicazione rispetto a quanto ritenuto maggiormante congruo
rispetto al nuovo ordinamento professionale fondato sulla fungibilità delle
funzioni si ritiene di dover precisare quanto normato all'art. 3 - Requisiti -
comma 3 deroga al possesso del titolo di studio nel seguente modo:
"E' ammessa la partecipazione dei candidati in possesso del solo titolo di
studio previsto per il posto di livello immediatamente inferiore e di una
anzianità di tre anni in Aree Funzionali attinenti il posto a concorso".
Dato atto che tale precisazione al regolamento è stato comunicato alle
Organizzazioni Sindacali
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Organizzazione ai
sensi dell' art. 53 comma 1 legge 142/90;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare le precisazioni attinenti i requisiti per l'ammissione alle
selezioni interne e di modificare l'art. 3 comma 3 del regolamento in materia di
selezioni interne nel seguente modo:
"E' ammessa la partecipazione dei candidati in possesso del solo titolo di
studio previsto per il posto di livello immediatamente inferiore e di una
anzianità di tre anni in Aree Funzionali attinenti il posto a concorso".
Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.47 - comma 3° - della
Legge 142/'90.
Art. 7 - Norma transitoria
1. Fino all'applicazione del nuovo ordinamento delle carriere, definito in sede
contrattuale, i posti vacanti da ricoprire prioritariamente mediante selezione
interna sono individuati con provvedimento della Giunta Comunale, previa
informazione alle Organizzazioni Sindacali.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.1208 del 12.11.1998 è stato
adottato il regolamento in materia di selezioni interne.
Considerato che in sede di prima applicazione si sono riscontrate delle
difficoltà di applicazione rispetto a quanto ritenuto maggiormante congruo
rispetto al nuovo ordinamento professionale fondato sulla fungibilità delle
funzioni si ritiene di dover precisare quanto normato all'art. 3 - Requisiti -
comma 3 deroga al possesso del titolo di studio nel seguente modo:
"E' ammessa la partecipazione dei candidati in possesso del solo titolo di
studio previsto per il posto di livello immediatamente inferiore e di una
anzianità di tre anni in Aree Funzionali attinenti il posto a concorso".
Dato atto che tale precisazione al regolamento è stato comunicato alle
Organizzazioni Sindacali
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Organizzazione ai
sensi dell' art. 53 comma 1 legge 142/90;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare le precisazioni attinenti i requisiti per l'ammissione alle
selezioni interne e di modificare l'art. 3 comma 3 del regolamento in materia di
selezioni interne nel seguente modo:
"E' ammessa la partecipazione dei candidati in possesso del solo titolo di
studio previsto per il posto di livello immediatamente inferiore e di una
anzianità di tre anni in Aree Funzionali attinenti il posto a concorso".
Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.47 - comma 3° - della
Legge 142/'90.
REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI: PARTE
ATTINENTE ALLE SELEZIONI INTERNE - PRECISAZIONE SUI REQUISITI DI AMMISSIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.1208 del 12.11.1998 è stato
adottato il regolamento in materia di selezioni interne.
Considerato che in sede di prima applicazione si sono riscontrate delle
difficoltà di applicazione rispetto a quanto ritenuto maggiormante congruo
rispetto al nuovo ordinamento professionale fondato sulla fungibilità delle
funzioni si ritiene di dover precisare quanto normato all'art. 3 - Requisiti -
comma 3 deroga al possesso del titolo di studio nel seguente modo:
"E' ammessa la partecipazione dei candidati in possesso del solo titolo di
studio previsto per il posto di livello immediatamente inferiore e di una
anzianità di tre anni in Aree Funzionali attinenti il posto a concorso".
Dato atto che tale precisazione al regolamento è stato comunicato alle
Organizzazioni Sindacali
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'Area Organizzazione ai
sensi dell' art. 53 comma 1 legge 142/90;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare le precisazioni attinenti i requisiti per l'ammissione alle
selezioni interne e di modificare l'art. 3 comma 3 del regolamento in materia di
selezioni interne nel seguente modo:
"E' ammessa la partecipazione dei candidati in possesso del solo titolo di
studio previsto per il posto di livello immediatamente inferiore e di una
anzianità di tre anni in Aree Funzionali attinenti il posto a concorso".
Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.47 - comma 3° - della
Legge 142/'90.
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