
COMUNE di NOVARA
Servizio Protezione dell' Ambiente
REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA CELLULARE.
Visto Decreto n. 381 del 10-09-98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radio frequenza compatibili con la salute umana", che impone un limite ai livelli di radio frequenza nelle aree soggette alla permanenza di persone, in quanto si possono determinare pericoli per la salute umana,
Vista L. R. n. 6 del 23 gennaio 1989;
Considerato che:
l'utilizzo delle radiofrequenze, determinando l'inquinamento elettromagnetico dell'ambiente deve essere pianificato al fine di utilizzare in modo efficiente ed efficace il livello di emissione di onde elettromagnetiche ritenuto compatibile con la salute umana;
gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare dei sono generatori di radiofrequenze;
le singole licenze per esercire il servizio di telefonia cellulare, al fine di assicurare un uso efficiente delle radiofrequenze, vengono attualmente assegnate ad una pluralità di imprese, scelte mediante gara, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo mediante gare pubbliche, come previsto dalla Legge 249 del 31-07-97;
l'esercizio d'impresa delle società concessionarie deve poter essere esercito liberamente, nel rispetto delle norme urbanistiche e sanitarie vigenti;
che attualmente le società concessionarie sono tre (Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni) ed è in fase di assegnazione una quarta licenza individuale;
Ravvisata la necessità di pianificare e regolamentare la presenza sul territorio Comunale di impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, al fine di consentire un uso razionale della risorsa naturale limitata perché costituita dal livello di presenza di radiofrequenze nell'ambiente urbano;
Il COMUNE DI NOVARA, con delibera di Consiglio Comunale n. 74
del 30 giugno 1999 emana il seguente
Sono oggetto del presente Regolamento gli impianti di
telecomunicazioni per telefonia cellulare.
Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione,
manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre alle disposizioni
generali in materia, alle seguenti disposizioni specifiche: legge 46/90, 447/91
(regolamento di applicazione della 46/90), 547/55 e 626/94 (sicurezza), Decreto
Ministeriale 23-05-92 n. 314 (telefonia), 818/84 (antincendio), CEI 24.1, CEI
64.x, CEI 81.x (protezione contro le scariche atmosferiche) e Decreto n. 381 del
10-09-98.
Art. 2 - Ambito di applicazione.
Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si
applicano all'intero territorio comunale.
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono
individuati tre ambiti territoriali principali e precisamente:
territorio urbanizzato, intendendo il territorio, capoluogo e frazioni, edificato e destinato all'edificazione così come definito dal vigente Piano Regolatore Generale, oltre ad una fascia di rispetto di 100 m ulteriore ai confini fissati. Nel t. u. è ammesso un campo elettrico totale massimo di 6 V/m., così come indicato dal Decreto n. 381 del 10-09-98, di cui una fascia di massimo 4 V/m. per la radio diffusione della telefonia cellulare da ripartirsi in misura uguale tra gli esercenti dei sistemi di radiotelefonia cellulare;
aree sensibili intendendo le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri o altre sedi di convivenza in corrispondenza delle quali è ammesso un campo elettrico totale massimo, prodotto dagli impianti fissi radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi di 2,5 V/m,;
territorio extraurbano intendendo il restante territorio comunale, dove è confermato quanto previsto dalla normativa in vigore.
Tutti gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o esistenti entro il territorio comunale,
come sopra definito dovranno essere progettati o adeguati alla legge 05-03-90 n. 46 art. 6 comma 1 (per la competenze in campo edile, elettrico, radio) mentre per la telefonia dovrà essere rispettato anche quanto previsto dal D.M. 23-05-92 n. 314 art. 3 e allegato 13.Inoltre tali impianti dovranno seguire le seguenti prescrizioni:
nell'ambito del territorio urbanizzato, l’impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o in esercizio, , deve produrre un livello di campo radioelettrico misurabile in corrispondenza delle aree accessibili alle persone, non superiore a 1 V/m per ogni impianto e deve rispettare una distanza di almeno 100 m dal perimetro esterno delle aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di cura e di riposo, carceri o altre sedi di convivenza, in corrispondenza delle quali non dovrà produrre un livello di campo elettrico misurabile superiore a 0,5 V/m. per ogni impianto di telecomunicazioni per telefonia cellulare ;
in territorio extraurbano gli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare da realizzarsi o in esercizio, potranno produrre un livello di campo elettrico non superiore a quanto previsti dal D. M. n. 381 del 10-09-98 ; in corrispondenza di edifici destinati a permanenza di persone, per un tempo non inferiore a 4 ore, , devono essere rispettati i criteri previsti per il territorio urbanizzato.
La distanza di 100 metri di cui al precedente punto A) potrà subire variazioni di norma in aumento in funzione delle caratteristiche del sito prescelto e del presunto impatto gravante sulla popolazione; tale diversa valutazione è adottata dall’Amministrazione Comunale sentita la competente Conferenza Consultiva Comunale di cui al successivo Art.6.
Ogni antenna nella banda a 1'800 MHz (da 1'700 Rx a 1'900 Tx sistema DCS) deve avere un angolo di tilt pari a 0° (zero), mentre le antenne nella banda 900 MHz possono avere un angolo di tilt meccanico più elettrico non superiore a 4° di inclinazione verso il suolo, rispetto alla verticale.
I tralicci di supporto alle antenne non devono superare:
esclusa dal limite di altezza l’eventuale asta del parafulmine.14 metri dal livello di gronda per edifici con altezza di gronda non superiore a 10 m;
10 metri dal livello di gronda per edifici aventi un'altezza di gronda compresa tra 10 e 17 m;
8 metri dal livello di gronda per edifici aventi un'altezza di gronda superiore;
é
Nel caso di tralicci
autonomi insistenti sul territorio urbanizzato, appoggiati anche su terreno, questi non devono superare di oltre 8 metri l'altezza delle case o strutture circostanti, presenti in un raggio di almeno 40 metri .
Art. 4 - Piano
delle aree comunali.Il Comune entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, provvederà ad approvare il PIANO
DELLE AREE COMUNALI, ovvero le proprietà immobiliari del Comune ritenute idonee ad ospitare gli impianti di telefonia cellulare.
Art. 5. - Piano annuale dei siti.
I titolari degli impianti devono presentare al comune entro
il 31 dicembre di ogni anno, il piano-programma per la rete riferito all'intero
territorio comunale, contenente la mappa completa e le caratteristiche tecniche
degli impianti esistenti e da realizzare, il Comune provvede sulla base di
questi alla redazione annuale dei siti.
Tale programmazione, nel rispettare i limiti di esposizione
fissati dalla normativa vigente nonché gli adempimenti previsti dal presente
regolamento, deve produrre livelli di campo elettromagnetico il più basso
possibile.
Il Comune approva il piano annuale dei siti sentito il parere
della Conferenza Consultiva Comunale di cui al successivo Art.6.
Art. 6 - Conferenza Consultiva Comunale.
Ai fini della individuazione dei siti più idonei per la
localizzazione delle stazioni radiobase di telefonia cellulare sul territorio
comunale, nonché per valutare i piani programma che le società concessionarie
avranno presentato entro il 31 dicembre di ogni anno, è istituita la Conferenza
Consultiva Comunale, in seguito C3, sulle emissioni elettromagnetiche.
La C3 opera nell’ambito della Consulta per l’Ambiente.
Gli argomenti riferiti al presente Regolamento, sono
esaminati dalla C3 costituita dalla Consulta per l'Ambiente integrata dal
Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica e dai titolari degli impianti di telefonia cellulare.
Il Presidente della Consulta dell’Ambiente è Presidente
della C3 e nel convocarla, avrà facoltà di contattare esperti o consulenti in
materia, il o i Presidenti delle Circoscrizioni di volta in volta interessate,
uno o più rappresentanti del/dei comitati cittadini interessati, le
Associazioni dei Consumatori.
Potranno essere sentite dalla C3 le altre Associazioni che ne
faranno espressamente richiesta.
In presenza di nuove installazioni eccessivamente vicine ad
altre esistenti, il Comune può invitare le
concessionarie ad adottare misure di condivisione delle infrastrutture
impiantistiche per garantire l’ordinata
distribuzione degli impianti e contenerne l'installazione.
Nel caso in cui le concessionarie del servizio non riescano a
raggiungere un accordo in ordine alla condivisione degli impianti, il Comune
propone alla Regione di autorizzare la realizzazione dell'impianto, a condizione
che sia in co-utenza con altro impianto esistente nel rispetto di quanto
previsto agli artt. 2 e 3
Per l'ottenimento della concessione edilizia , i titolari o i legali rappresentanti degli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, dovranno presentare al Comune di Novara in duplice copia, la domanda allegando la seguente documentazione totalmente in lingua italiana:
11) Dichiarazione congiunta del Proprietario e del Tecnico progettista dell'impianto di terra con dichiarati i parametri di calcolo di cui alle norme CEI 81.x,.;1) Schede A e B allegate al presente Regolamento debitamente compilate ed aggiornate;
2) Estratto del PRG vigente dell'area interessata;
3) Estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
4) Planimetria aggiornata in scala 1:1500 o 1:2000 con l'individuazione dell'edificio e area interessata all'installazione dell'impianto, l'altezza degli edifici per un raggio di 50 m ed il diagramma di propagazione orizzontale;
5) Sezione tipo sviluppata per ogni edificio incidente il lobo verticale dell'antenna;
6) Documentazione fotografica, ripresa ai vertici dei coni ottici più significativi;
7) Relazione Tecnica.
8) Progetti elaborati ai sensi della Legge 05-03-90 n. 46 e DPR 447 del 06-12-91 art. 4 comma 2.
9) Autodichiarazione/i del/i tecnico/i incaricato/i con l'indicazione di :
Titolo di studio;
Piano di studi;
Eventuale specializzazione;
Iscrizione ad albo professionale (settore specifico) Legge n. 46/90 art. 6 comma 1;
Possesso della dichiarazione ministeriale di titolarità per progettazione o D.L. per la parte telefonica rilasciata dal Ministero (DM. 23-05-92 n. 314 allegato 13);
Iscrizione all'Albo Nazionale Verificatori C.C.I.A.A.
10) Dichiarazione (o fotocopia autenticata) dell'autorizzazione Ministeriale rilasciata all'impresa installatrice, prevista dal DM. 23-05-92 n. 314 per installare impianti di 1° grado e dell'attestato di avvenuto versamento della quota annuale.
Art. 9 - Rilascio concessione edilizia.
Gli impianti sono soggetti a Concessione Edilizia. All'atto
del rilascio della concessione edilizia dovrà essere versato il diritto di
rilascio determinato nella misura massima prevista dalle disposizioni di legge
vigenti .
Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto determini una
modificazione d'uso del sito ospitante l'attivazione dell'impianto è
subordinata al certificato di idoneità all'uso di cui all'articolo seguente.
Art 10 - Certificato di idoneità all'uso.
Il
Dirigente del Servizio Edilizia Privata, nel caso gli impianti determinino modificazioni d'uso del sito ospitante, rilascia il nuovo certificato di idoneità all'uso, dopo aver acquisito oltre alla dichiarazione di conformità o al certificato di collaudo degli impianti installati presentata dal titolare dell'impianto rilasciata/e da/lle Impresa/e esecutrici dei lavori corredata dell'attestato di iscrizione agli elenchi della C.C.I.A.A., previsti dall'art. 9 del DPR 447 del 06-12-91 (edile ed elettrico) e dell'attestato del Ministero delle PPT di cui alla legge 109/91 e DM 314/92 (radio e telefonici), anche la Relazione sulle misure radioelettriche di prova effettuate dopo l'attivazione sperimentale dell'impianto e le indicazioni relative ai singoli apparati, quali: il nome del costruttore, numero di omologazione , numero di matricola.In posizione visibile da area pubblica dovrà essere installato un cartello in materiale resistente, di dimensioni A4, con indicati i seguenti dati dell'impianto: - Stazione cellulare per la società
Nome. ……………..- Bande di Frequenze di Lavoro……N. …..celle, potenza di uscita per singolo trasmettitore …..W , per un totale di ……….W. – Potenza Effettiva Irradiante (Effective Radiated Power - ERP) …… - Altezza del centro dell’antenna m……. -
Ogni modifica agli impianti o apparati, sia per tipo, modello o altro,
dovrà seguire le procedure previste ai precedenti artt. 8, 9 e 10 ed al successivo art. 12 .
Art. 12 - Documentazione elettronica.
La documentazione cartacea relativa al progetto (art. 8)
nonché agli atti di collaudo, aggiornate con le eventuali varianti in corso
d'opera, deve essere accompagnata da quella elettronica, su dischi da 3,5",
Zip 100, CD (formato ISO 9660 o similare).
La documentazione elettronica deve essere trattata con
programmi compatibili con gli attuali sistemi Windows e Mac, è gradito il
formato Adobe Acrobat
Gli elaborati di o con calcoli, sono richiesti in formato
Excel (o programma convertibile in Excel), con file non protetti da password al
fine di poter eventualmente verificare le formule ed i passaggi di calcolo.
L'elaborato deve essere per sistema operativo minimo Windows
95-98-NT4 e Mac 8.5.1, con eventuali immagini in movimento per panoramiche o di
insieme in formato QuickTime™ 3.0 o successivo.
Art. 13.- Vigilanza e controlli
Ai fini dell’attuazione del presente regolamento, le
funzioni di controllo e vigilanza saranno svolte oltre che dal Servizio
Protezione dell'ambiente del Comune anche dal
Dipartimento Provinciale dell’ARPA competente per la tematica radiazioni non
ionizzanti.
Competono altresì al Dipartimento Provinciale dell’ARPA le
attività di controllo e vigilanza volte a garantire:
a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi
elettromagnetici e delle misure di cautela;
b) il mantenimento dei parametri tecnici dell’impianto
dichiarati dal concessionario.
Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei
luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio
sanitario nazionale.
Art. 14 - Responsabilità e inadempienze.
Le responsabilità dell'applicazione del presente Regolamento
sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari
degli stessi.
Prima dell'inizio dei lavori ogni impianto detto anche
"sito" dovrà essere garantito da apposita Assicurazione R. C.
consegnata al comune per danni alle persone ed alle cose interessate, contro
danni alle persone ed alle cose, con un massimale almeno di
L. 15'000'000'000.
Nel caso di accertamenti di installazioni o di esercizio non
conformi al disposto del presente regolamento, si provvederà alla
disattivazione dell'impianto, con spese a carico del proprietario o del
titolare, dandone comunicazione all’autorità competente.
L’impianto potrà essere riattivato solo a seguito di
normalizzazione del medesimo accertata con le procedure previste dal presente
regolamento che si applicano per quanto compatibile per la realizzazione di
nuovi impianti.
Art.15 - Esecutività.
Le disposizioni del presente Regolamento saranno applicate a
partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione esecutiva ai sensi di legge.
Art. 16 - Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche
L’Amministrazione Comunale mediante l’ARPA competente per
territorio provvederà alla misurazione del Fondo elettromagnetico su tutto il
territorio comunale nonché al rilievo strumentale di tutti gli impianti ad
emissione elettromagnetica esistenti.
Tali rilievi, insieme alla documentazione elettronica dei
singoli impianti, costituiranno il Catasto delle Emissioni Elettromagnetiche
della Città di Novara, e di esso verrà data comunicazione con raccomandata A.
R. ai rispettivi titolari degli impianti esistenti.
SCHEDA A (Fac simile )
DATI ANAGRAFICI
Società emittente ……………………………………
Proprietario……………………………………….Città…………………………………CAP………..
Via/Piazza………………………………..n°civ.………
Tel. ……………………………………… Fax
……………………………………….…. E-Mail………………………………………………
DATI TECNICI DELL'IMPIANTO
Nome convenzionale della stazione…………………………………………..
Sigla della stazione o ID…………………………………………………………..
Comune…………………………………….Cap………….Via/Piazza……………………
Num. Civ…….
Altre note al caso ritenute necessarie…………………………………………………………………
…… … ……
………………………………………………………………………………………..
Sistema di trasmissione (TACS – GSM – DCS)…………………..
Numero di celle……….
Altezza del centro elettrico delle antenne sul piano strada,
m ………...
Tilt delle antenne…………………………….…
Tipo di antenne (data sheet in allegato piani vert. ed orizz.)
…… … … …… …… …… … … … … … ……………
………… …………… ……………… …………… ……
Direzione di massimo irraggiamento delle antenne (gradi Nord)……………
Attenuazione complessiva (Branching + feeder)
…………………………………..
Numero di canali per cella e potenza di canale
……………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Potenza complessiva al connettore di antenna W.
…………… (misura all’uscita TX) con indicazione delle attenuazioni
……………..
Responsabile tecnico dell'impianto: Sig…………………………………
Firma del titolare o legale rappresentante
………………………………………..
N. B. La documentazione tecnica dovrà essere dettagliata per ogni trasmettitore, anche se trattasi di più di un trasmettitore per tipo e frequenza, ad eccezione di apparati identici che dovranno solamente essere chiaramente indicati per "doppioni" ma differenziati dalla matricola di fabbrica diversa.
SCHEDA B (Fac simile)
DATI TECNICI DEL CAMPO MAGNETICO ESISTENTE
Misura del fondo elettromagnetico a larga banda
| Marca e modello degli strumenti utilizzati |
| Scadenza del certificato di calibrazione ed ente certificante |
| Banda di frequenza di funzionamento della sonda |
| Sensibilità minima dello strumento |
| Isotropicità della sonda |
| Precisione di calibrazione in frequenza della sonda |
| Linearità d’ampiezza della sonda |
| Accuratezza del misuratore applicato alla sonda |
| Indicazione dell’eventuale programma di elaborazione dati se computerizzato |
| Misura del fondo elettromagnetico …………………………………………. |
| Valutazione del campo irradiato su punti significativi nell’area circostante per in raggio di m. …. |
allegati
Data sheet delle antenne utilizzate in originale e se
fotocopie, é richiesta la vista dell’originale all’atto della consegna
della documentazione a persona accreditata dal Comune che prenderà visione
della conformità della documentazione fotocopiata.
Eventuale altra documentazione ritenuta necessaria ed
esplicativa.
Misura del fondo elettromagnetico a banda stretta
| Marca e modello degli strumenti utilizzati |
| Scadenza del certificato di calibrazione ed ente certificante |
| Schema del banco di misura |
| Banda di frequenza di funzionamento del sistema di misura |
| Tipo di antenna e diagramma di radiazione (data sheet) |
| Curva di calibrazione del fattore di antenna |
| Sensibilità minima dello strumento di misura |
| Precisione della calibrazione dell’analizzatore di spettro e dell’antenna |
| Linearità dell’analizzatore di spettro in frequenza e nella dinamica di misura |
| Accuratezza del misuratore applicato alla sonda |
| Indicazione dell’eventuale programma di elaborazione dati se computerizzato |
| Misura del fondo elettromagnetico ………………………………………………….. |
| Valutazione del campo irradiato su punti significativi nell’area circostante per in raggio di m. …. |
Appendici ovvero indicazione dei metodi da applicare per i
suddetti calcoli e le suddette misure, con esposizione delle procedure di
calcolo tendenti al risultato.
Metodo di calcolo del campo elettrico e luoghi di misura.
Firma e timbro del tecnico
compilante e responsabile
SCHEDA C (Fax-simile)
Al Sindaco del Comune di Novara
Oggetto: Domanda di autorizzazione/rinnovo di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di radiodiffusione per telefonia cellulare. Art. 7 del "Regolamento comunale per l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di telecomunicazione per telefonia cellulare."
Il sottoscritto
……………………………………………………………………….…
Titolare o rappresentante legale della Società
…………………………………………….. con sede in Città…………………………………cap………..Via/Piazza……………………………..
n. civ.…………………….Tel. ……………………
Fax …………..………………….………….. E-Mail…………………………………………………………………..
CHIEDE
Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di radiodiffusione per telefonia cellulare così identificato:
Nome convenzionale della stazione…………………………………………..
Sigla della stazione o ID…………………………………………………………..
Comune…………………………………….Cap………….Via/Piazza………………………..
Num. Civ…….
Ed allega alla presente l'attestato di versamento
dell'importo richiesto dall'art. 7 comma 1 del Regolamento di cui all'oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, previste dal
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, in caso di dichiarazione o di
esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità (art.
26 della Legge 04-01-68 n. 15)
DICHIARA CHE
Non sono avvenute variazioni in merito ai locali, alle strutture, alle antenne ed agli impianti rispetto alla documentazione agli atti afferente i collaudi.
in fede
Timbro e firma
………………………………..
REGOLAMENTO : Note di ASTREA:
REGOLAMENTO COMUNALE PER INSTALLAZIONE e L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE PER TELEFONIA CELLULARE.
Premessa.
La stesura del regolamento tiene conto delle osservazioni e suggerimenti raccolti nel corso delle due riunioni di presentazione e discussione della bozza del regolamento, a cui hanno partecipato i rappresentanti di Legambiente, ASTREA, UTC e Comitato Spontaneo Cittadini Quartiere Sud che hanno proposto validi suggerimenti, tant'è che questo regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale all'unanimità, ed ha tanti punti che sono da definirsi innovativi.
Per coloro che avessero interesse si ricorda l'indirizzo
di posta elettronica del Comune:
ambiente@comune.novara.it
Fax 0321/35615 - centralino
del Comune 0321 370 11
Principi Generali
Caratteristiche tecniche - Autoregolazione del sistema.
La telefonia cellulare é concepita per funzionare con segnali radio di basso livello con limitata portata. Questo sistema di trasmissione è vincolato alla necessità di avere tanti canali a disposizione per i collegamenti, in quanto ogni collegamento necessita di un canale in trasmissione ed uno in ricezione.
E' implicito che più bassi sono i segnali dei trasmettitori, più celle si debbono installare sul territorio per avere la copertura del territorio e più collegamenti si possono avere.
Di qui l'opportunità per le società telefoniche di disporre di un consistente numero di canali, corrispondenti a tante conversazioni telefoniche contemporanee.
Assodato che più celle ci sono meno forti sono i segnali, il principio del sistema coincide con la necessità anzi l'obbligo fisico di tenere i livelli bassi, al fine di non inibire i ricevitori delle celle limitrofe che hanno altresì pari frequenza.
Il sistema quindi funziona solo se i segnali radio sono deboli, perché più sono ridotti, più canali si hanno, e tanti canali migliorano il sevizio e consentono ai gestori di telefonia di lavorare con una gestione ottimale del sistema.
Il controllo del sistema quindi, é realizzato come autocontrollo dai gestori stessi che oltre a curarsi tra loro, se vogliono aumentare i canali, devono diminuire i livelli.
Rispetto al rischio prodotto dagli impianti in oggetto si deve rilevare che il campo elettromagnetico emesso dagli impianti di telefonia cellulare sono molto meno rilevanti rispetto a quelli emessi dai telefoni cellulari, basti ricordare che il campo elettromagnetico emesso da un'antenna (senza tilt) posta a quota 20/24 m sul livello di calpestio, é di circa 700/800 volte inferiore al campo che investe l'utente di un telefono cellulare appoggiato all'orecchio.
Infatti il telefono cellulare in attività emette fino a 80 V/m, quindi sarebbe cosa utile, se si imponesse alle ditte costruttrici di allegare ad ogni telefonino una scheda esplicativa sulla nocività dell'uso dell'apparecchio, diffondendo in modo massiccio l'uso del microfono e dell'auricolare esterno.
Quadro normativo.
La recente diffusione ed il rilevante sviluppo della telefonia cellulare, hanno portato le Società operanti nel settore a diffondere sul territorio nazionale, impianti di trasmissione di radioonde, per consentire l'effettiva diffusione dei segnali.
In realtà territoriali qual'é quella di Novara, la diffusione dei suddetti impianti nell'area urbana, (situazione determinata dal numero di operatori e dalle caratteristiche tecniche dei nuovi impianti), hanno fatto crescere in parte della cittadinanza, dubbi sulla assenza di pericoli per la salute delle persone che, per qualsiasi motivazione, si trovino a dover permanere nelle vicinanze di tali impianti per un periodo abbastanza lungo (alunni delle scuole, fruitori di aree pubbliche, residenti nelle vicinanze degli impianti ecc.).
Tali dubbi sono stati quindi rappresentati all'Amministrazione Comunale, la quale ha incaricato il Servizio Protezione dell'Ambiente di approfondire la problematica.
Il Servizio, si è avvalso della consulenza del Perito Industriale Radiotecnico Alberto Fregonara.
La normativa nazionale di settore, recente modificata con la L. 381 del 10-09-98, nel fissare i nuovi limiti di radiofrequenze, compatibili con la salute umana, molto restrittivi rispetto ai precedenti, attribuisce alle regioni la disciplina dell'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti fissati e di perseguire il raggiungimento degli obiettivi di qualità e vigilanza.
Da quanto sopra e dalla recente comunicazione protocollo 14685/27.002 del 24-12-98 inviata dall'Assessorato Sanità Assistenza della Regione Piemonte si evince che la L. R. n. 6 del 23-01-89 deve essere rivista, sia relativamente ai nuovi limiti d'esposizione a radiofrequenze, sia ad una diversa impostazione procedurale per il rilascio.
L'attuale L. R. n. 6/89 ed i relativi Criteri per il rilascio delle autorizzazioni (D. G. R. 11-04-89 n. 173-27990) fissano le norme per la tutela sanitaria ed ambientale, tutela esercitata dalla Regione per mezzo del Dipartimento Subprovinciale d'Ivrea, che esprime i pareri ed effettua i controlli sul rispetto delle condizioni previste nelle autorizzazioni regionali (art. 5 dei Criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell'autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale per impianti d'antenne per telecomunicazioni.).
La L. R. n. 6/89 all'art. 3 prevede che il Sindaco rilasci l'autorizzazione edilizia richiesta per qualsiasi area o zona ad eccezione di quelle in cui sia espressamente vietato dallo strumento urbanistico o da altre disposizioni.
Atteso che il livello di onde elettromagnetiche presente nell'ambiente che deve essere mantenuto entro determinati livelli (vedi i livelli fissati dalla L. 381/98), si rende necessario regolamentare l'uso della risorsa naturale limitata qual é l'ambiente in cui viviamo, in modo efficiente ed efficace contemperando la limitazione della risorsa (inquinamento elettromagnetico compatibile) con l'obiettivo di consentire l'operatività agli utilizzatori di radiofrequenze, salvaguardando la qualità dei servizi.
Tra i generatori d'onde elettromagnetiche che attualmente, occupano spazio sempre crescente gli impianti di telefonia cellulare.
Dalle su esposte considerazioni si conclude:
l'ambito operativo assegnato all'autorità comunale è
relativo agli aspetti urbanistico-edilizi, che possono essere normati in modo
puntuale mediante l'adozione di un Regolamento Comunale, che consideri i
seguenti aspetti:
le procedure da seguire per la presentazione
dell'autorizzazione edilizia;
l'indicazione di eventuali aree in cui è vietata
l'installazione di impianti generatori di onde elettromagnetiche;
l'individuazione di un limite di emissione che deve essere :
rispettato da tutti gli utilizzatori delle radiofrequenze;
consentire un idoneo livello di servizio agli utilizzatori
delle radiofrequenze;
scelto detto limite tenendo conto di tutte le diverse fonti
inquinanti;
la garanzia sulla qualificazione professionale dei
tecnici impegnati nella fase progettuale, esecutiva e di collaudo.
Articolato.
Art. 1 - Oggetto Note di ASTREA:
Si precisa che il regolamento è indirizzato agli impianti di telecomunicazioni per telefonia cellulare, viene richiamata la normativa tecnica che disciplina la progettazione, esecuzione e collaudo di tali impianti.
Art. 2 - Ambito di applicazione Note di ASTREA:
la riduzione del livello massimo utilizzabile, non è una limitazione di quanto disposto dalla legge, ma semplicemente una partizione dell’utilizzo, per dare possibilità ad altri soggetti aventi diritto di utilizzare l’etere senza superare i livelli di soglia dettati dalla legge e fissa due elementi fondamentali :
divide il territorio comunale in due parti, quella urbanizzata o di prossima urbanizzazione (territorio urbanizzato, intendendo il territorio destinato all'edificazione così come definito dal vigente Piano Regolatore Generale, oltre ad una fascia di rispetto di m. 100) dove in pratica si presume esserci presenza continuativa di persone, e quella rurale (territorio extraurbano intendendo il restante territorio comunale) dove si assume che non vi sia presenza di persone per un periodo superiore alle 4 ore continuative, (aree sensibili, ovvero con limiti prudenziali)
stabilisce che il campo elettrico massimo tollerato di 6 V/m., così come indicato dal Decreto n. 381 del 10-09-98, viene suddiviso (partizione) in due quote pari a una quota di 2 V/m per il fondo naturale e le altre emissioni radio, ed un'altra quota di 4 V/m. destinata ad essere utilizzata per la radio diffusione della telefonia cellulare, da ripartirsi in misura uguale tra gli esercenti dei sistemi di radiotelefonia cellulare.
Art. 3 - Prescrizioni. Note di ASTREA:
Le quote fissate, sono legate ai parametri ricavabili dalla CEI 81.x, con lo scopo preciso di non correre il rischio che edificio isolato diventi un parafulmine e che quindi debba essere trattato elettricamente come tale, diventando quindi una gabbia di Faraday
Art. 3 - Prescrizioni. Note di ASTREA: (comma A)
Il limite relativo alle aree sensibili quali ad esempio le scuole, é ritenuto dal Consulente un limite tipicamente psicologico, in quanto si può facilmente rilevare che un bambino riceve maggiori radiazioni in ambito domestico (vedi radiazioni da televisione, videogiochi, oltre a quelle ambientali) rispetto a quelle che potrebbe subire da un impianto di telefonia cellulare posto ad una distanza di 40 m., tant'è che i segnali radio emessi da tali impianti sono così deboli che spesso risulta difficile misurarne la loro quantità, con una precisione considerevole.
Infatti nel caso di emissioni con antenne ad angolo verticale stretto, esempio 6 o 7 gradi quali sono le attuali antenne utilizzate nella banda a 1'800 MHz, con guadagno elevato per garantire un raggio di azione accettabile al bilancio economico della "cella", queste antenne creano all'altezza del centro di emissione, un disco di spessore 6/7 gradi che supera tutti gli ostacoli limitrofi per andare a battere contro quelli lontani e riflettersi o rifrangersi contro essi ed ottenere l'effetto della propagazione tra le case richiesta dal sistema.
Il disco di radio-frequenza che viene emessa dall'antenna, è in funzione dell'angolo di di propagazione della stessa.
Superata la distanza di 35/40 metri, anche trasmettitori con potenza di 10W per cella pur concentrate nel fascio d'emissione, hanno un livello in V/m che é sotto i limiti di legge.
In base a questo principio, la misura di segnale radio, deve essere effettuata non solo nei pressi del trasmettitore, ma soprattutto a distanza, ove le onde radio realmente arrivano ad incontrare il cittadino, indipendentemente che esso sia presente nel luogo per più o meno di 4 ore.
Il Consulente segnala anche il contrasto della richiesta del limite di 100 metri, così come é sovente sollevata dalle associazioni; il vero problema é che un'antenna con tilt superiore a 4° ad una distanza di 100 metri, può avere un segnale che può raggiungere anche il doppio del consentito, mentre a distanze minori il segnale può essere contenuto nei limiti.
La condizione di tilt = a zero per i 1'800 MHz e sino a 4° per i 900 MHz, tilt che sarà sempre attentamente valutato e raramente concesso, garantisce di fatto campi elettromagnetici molto limitati a livelli di piano campagna e pertanto la concentrazione a distanza delle onde radio non può avvenire.
In base a quanto sopra, i 100 metri psicologici rappresentano un errore se presi come parametro unico ed assoluto senza legarlo al tipo d'antenna, tipo d'emissione, angolo d'inclinazione, quota del centro di emissione, angolo verticale ed orizzontale del fascio concentrato, angolo geografico.
E' evidente che in relazione a quanto sopra, in alcuni casi non ha senso il limite dei 100 metri se il centro d'emissione dell'antenna é talmente alto da non investire le persone.
La distanza posta tra un'antenna trasmittente e le cosiddette aree sensibili, se ora viene posta a tutela delle strutture pubbliche, domani tale distanza potrà risultare controproducente in quanto non consentirà l'utilizzo di aree poste ad una distanza inferiore a 100 m. per la realizzazione di strutture pubbliche, in quanto area protetta.
In tale occasione cosa si farà; si sposta il trasmettitore o non si realizza la strutture pubblica?
Quest'impostazione è limitativa e porterà ad un ulteriore vincolo dell'uso della proprietà privata ed un limite all'imprenditoria locale.
Di fatto l'interesse di un privato (società telefoniche), verrà anteposto agli interessi del Comune, danneggiandolo.
La richiesta degli ambientalisti, così rigida, di fatto creerà dei problemi.
Art. 6 - Conferenza Consultiva Comunale. Note di ASTREA:
La C3 nasce per far conoscere ai cittadini quali sono le richieste delle aziende esercenti il servizio telefonico via radio, al fine di preparare le osservazioni eventuali che sono preliminari all’autorizzazione; la C3 è l’applicazione della 241
Art. 7 - Servitù. Note di ASTREA:
La co-utenza nasce per limitare il numero dei traliccetti.
Art. 8 - Progettazione Note di ASTREA:
Il richiamo alle singole leggi o disposizioni o norme, è per evitare che nella quantità di disposizioni in merito, qualcuna venga ignorata, ed i progetti vengano quindi fermati per non completezza: i progetti e comunque tutta la documentazione relativa ad una pratica è sempre a disposizione del richiedente come previsto dalla Legge
Richiama inizialmente la legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione, evidenziando così la necessità che i progetti siano presentati a livello esecutivo, in modo che i potenziali problemi connessi al sito e/o all'immobile su cui viene installato l'impianto stesso, siano risolti in modo dettagliato e da tecnici qualificati nei settori di competenza.
Sono indicati con precisione i documenti da consegnare all'atto della richiesta dell'autorizzazione edilizia, documentazione che deve consentire agli uffici di conoscere in dettaglio l'area circostante l'impianto, lo stato degli impianti generali dell'immobile su cui viene realizzato lo stesso, la descrizione tecnica dell'impianto in progetto e la situazione di inquinamento elettromagnetico preesistente alla realizzazione dell'impianto.
Tutta la documentazione deve essere predisposta da tecnici qualificati nelle diverse qualificazioni professionali.
E' evidente che esiste il coordinatore della commessa, ma deve apparire come raccoglitore dei vari progetti firmati dai vari progettisti, evitando in tal modo che un architetto firmi un progetto elettrico, ed un titolato elettrico firmi il "cemento armato"
Art. 9 - Rilascio concessione edilizia. Note di ASTREA:
All’atto pratico non è vero che il Comune rilascia la concessione edilizia alla realizzazione di una struttura d’antenna, ma controlla un’opera intera composta da struttura d’antenna, statica edile, inserimento della stessa su un edificio preesistente e quindi impatto ambientale, impianto elettrico, impianto radio, impianto telefonico, sicurezza sul lavoro, informazione al cittadino sull’opera in essere in fase di costruzione e dopo il collaudo per tutto il tempo che essa resta in esercizio.
Il controllo è completo.
E' precisato che, in seguito alla conclusione e collaudo dei lavori (compresa la Relazione sulle misure radioelettriche effettuate dopo l'attivazione sperimentale dell'impianto, che illustri l'inquinamento elettromagnetico presente con l'impianto funzionante, al fine di confermare o meno le previsioni progettuali), verrà emesso dal Sindaco il relativo certificato di agibilità o di abitabilità.
Ciò in quanto, la realizzazione dell'impianto ha di fatto, modificato le caratteristiche dell'immobile su cui è stato realizzato sia sotto l'aspetto impiantistico che strutturale (vedasi l'eventuale rinforzo della soletta su cui viene realizzato l'impianto), e quindi alla conclusione dei lavori deve essere accertato che l'intervento realizzato rispetti il progetto ed offra tutte le garanzie di sicurezza agli occupanti l'immobile.
Art 10 - Certificato di idoneità all'uso. Note di ASTREA:
La misura di potenza ERP è la misura reale della potenza che investe un punto nello spazio, e quindi che investe un cittadino che si trova nel fascio d’emissione radio.
Infine è prevista l'indicazione delle caratteristiche principali degli impianti installati, su appositi cartelli da posizionarsi in luoghi che possono essere consultabili da chiunque.
Art 11 - Modifiche Note di ASTREA:
Il controllo delle modifiche evita che si costruisca qualcosa e poi con il sistema delle varianti si rivoluzioni il costruito, quindi massima tutela della salute pubblica.
Art. 12 - Documentazione elettronica. Note di ASTREA:
Questa novità è per consentire di far nascere una struttura adeguata ai tempi, ai tecnici di accedere in qualunque luogo essi siano ai documenti, inviabili via internet o altro, e concentrare alcuni Kg di carta in un CD.
E’ dato l’accesso a tutti i sistemi operativi, in quanto non esiste un sistema predominante, e la scelta di formati leggibili da tutti, non è inteso come preferenza, ma semplicemente come volontà di libero e possibile accesso senza conversioni.
Art. 14 - Responsabilità e inadempienze. Note di ASTREA:
Il responsabile dell’impianto è realmente il responsabile, ed in primis si procede alla "disattivazione dell'impianto" e poi si riattiva a regolarizzazione avvenuta.
Per ogni impianto deve avere un responsabile, ciò al fine di rendere immediata la comunicazione d'eventuali messaggi urgenti; inoltre onde garantire ai cittadini il rimborso d'eventuali danni subiti dalle persone ed alle cose, a causa dei lavori di realizzazione d'impianti, si è prevista una copertura assicurativa con un massimale minimo di L. 15 miliardi.
Inoltre onde disincentivare la gestione d'impianti non conformi al regolamento, si prevede la disattivazione dell'impianto con spese a carico del proprietario ed infine si sottolinea che ogni variazione dello stesso deve essere comunicata prima della loro installazione, trasmettendo l'aggiornamento della documentazione prevista.
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