STATUTO DI ASTREA
(Deliberato dallAssemblea dei Soci il 18.02.99)
CAPITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI.
Articolo 1
E' costituita la Libera Associazione denominata "LIBERA
ASSOCIAZIONE DEI CITTADINI NOVARESI PER LA TRASPARENZA E L'EFFICIENZA AMMINISTRATIVA"
siglabile "A S. T R. E. A"
Articolo 2
L'Associazione ha sede in Novara
Articolo 3
LAssociazione è costituita con Atto Pubblico in data 9 ottobre 1991, repertorio
n.66798/10023 a notaio dott. Giovanni Baldi, nel rispetto e per le finalità di cui
allarticolo 6 della legge 8 giugno 1990, n.142 e del vigente Statuto del Comune di
Novara.
Essa si prefigge, senza fini di lucro, lo scopo di contribuire, attivamente e con criteri
di solidarietà sociale, allattuazione dei principi di economicità, di efficienza e
di pubblicità di cui allArt.1 della Legge 7 agosto 1990 n.241, con particolare
riferimento alla comunità di Novara. Le sue risorse finanziarie sono destinate alla
realizzazione degli scopi istituzionali, e non sono distribuiti sotto forma alcuna,
diretta od indiretta, eventuali avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
L'Associazione persegue gli scopi statutari mediante:
1) lesercizio del diritto di accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni,
centrali e periferiche, prendendo visione di documenti relativi ad atti e a procedimenti
amministrativi, secondo le modalità stabilite da norma di Legge o di Regolamento;
2) la presentazione di memorie scritte e documenti che le Pubbliche Amministrazioni hanno
lobbligo di valutare qualora attinenti alloggetto dei procedimenti
amministrativi;
3) la denuncia alla pubblica attenzione di ogni disfunzione amministrativa e di
provvedimenti che appaiano lesivi di interessi del Cittadino; in tale ottica
lAssociazione promuove convegni di studio ed incontri qualificati, invitando i
Cittadini a prendervi parte attiva e può assumere iniziative e, nei casi di maggiore
interesse, promuovere il referendum consultivo di cui allo statuto del Comune di Novara;
4) la pubblicazione o la divulgazione di studi, ricerche e documenti che possano essere di
ausilio per i Cittadini al fine di conoscere in modo chiaro ed approfondito problematiche
generali o specifiche di settori o attività delle Amministrazioni Pubbliche o assimilate;
5) la collaborazione con qualsivoglia organismo di amministrazione attiva per la soluzione
di problematiche amministrative in ordine alle quali le singole Amministrazioni
ritenessero opportuno interessare lAssociazione;
6) ogni altra iniziativa ritenuta utile per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale
anche sotto il profilo dei rapporti tra il Cittadino e la Amministrazione Pubblica o
assimilate.
Articolo 4
L'Associazione esplica la sua attività fondata principalmente sul volontariato dei soci
secondo programmi, iniziative e servizi promossi dagli Organi Statutari.
CAPITOLO II
Articolo 5
Possono far parte della Associazione persone fisiche o giuridiche, enti o società
commerciali, nonché comitati ed associazioni. Particolare attenzione sarà rivolta a quei
soggetti che operano attivamente sul territorio nazionale, regionale o locale per il
perseguimento di finalità analoghe a quelle dellAssociazione.
Articolo 6
Liscrizione a partiti politici, o ad altre associazioni, a condizione che queste
ultime non perseguano finalità incompatibili con quelle dellAssociazione, non
costituisce impedimento per poter partecipare agli scopi della Associazione stessa.
Tuttavia, se alcuno degli associati venisse successivamente a ricoprire qualsiasi incarico
in partiti politici o venisse candidato alla carica di Parlamentare nazionale od europeo,
nonché a quella di Consigliere Comunale, Provinciale o Regionale verrà sospeso
dallAssociazione. Analoga conseguenza si verificherà nei confronti degli associati
che venissero a ricoprire cariche direttive, retribuite e non, in enti pubblici o aziende
municipalizzate o società private, comunque designate dallente pubblico. La
sospensione è formalizzata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei
Probiviri, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte della Associazione;
tuttavia, la mancata elezione o la cessazione da uno dei suddetti incarichi per motivi
diversi da quelli conseguenti a sanzioni penali, civili, amministrative o disciplinari o
che comunque concernano lonorabilità dellinteressato, comporterà la piena
riacquisizione di tutti i diritti di appartenenza allAssociazione.
Articolo 7
I membri dell'Associazione si distinguono in:
a) Soci Ordinari;
b) Soci Aggregati.
Soci ordinari sono le persone fisiche e gli Enti privati che, condividendo le finalità
dell'Associazione, previa ammissione disposta dal Consiglio Direttivo, versino un
contributo finanziario annuo non inferiore ad una quota base fissata dal Consiglio
Direttivo.
Soci Aggregati sono le persone fisiche, gli Enti, Associazioni ed Istituti che svolgano
attività connesse o comunque affini all'Associazione o che ne condividano le finalità.
L'aggregazione e le relative modalità, che possono prevedere rapporti di collaborazione
ed eventualmente un contributo finanziario, sono decise di volta in volta dal Consiglio
Direttivo.
Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione; le modalità di
partecipazione sono stabilite, per ciascuna categoria, dal Consiglio Direttivo, con
separate deliberazioni.
Articolo 8
La qualità di Socio si perde per:
a) dimissioni volontarie;
b) deliberazione del Consiglio Direttivo a causa di morosità del versamento delle quote
associative;
c) gravi motivi di incompatibilità con gli scopi statutari, su deliberazione del Collegio
dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo;
d) motivi di onorabilità o di moralità, su deliberazione del Collegio dei Probiviri
proposta dal Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni del presente articolo sono inappellabili.
CAPITOLO III
Articolo 9 Organi dellAssociazione
Gli Organi dell'Associazione sono:
Assemblea dei Soci;
Consiglio Direttivo;
Giunta esecutiva;
Collegio dei Revisori dei Conti;
Collegio dei Probiviri.
Articolo 10 Assemblea
L'Assemblea dei Soci è il massimo Organo Deliberativo dell'Associazione ed è composta
dai soci ordinari. Possono parteciparvi senza diritto di voto i soci aggregati.
L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.
a) Spetta all'Assemblea Ordinaria deliberare sulle seguenti materie:
Elezione del Consiglio Direttivo;
Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
Elezione del Collegio dei Probiviri;
Programmi generali riguardanti l'attività dell'Associazione;
Conto Consuntivo;
Bilancio Annuale di Previsione.
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno di propria
iniziativa, oppure quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o su richiesta
scritta di almeno un quinto dei Soci Ordinari.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei Soci
Ordinari presenti e l'Assemblea è valida con la presenza diretta o per delega di almeno
la meta' dei Soci Ordinari in prima convocazione e di almeno il dieci per cento in seconda
convocazione
b) Spetta all'Assemblea Straordinaria deliberare sulle seguenti materie:
Modifiche dello Statuto;
Scioglimento dell'Associazione e destinazione dei beni patrimoniali dell'Associazione
stessa.
L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta
scritta di almeno un terzo dei Soci Ordinari.
Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza dei Soci Ordinari
presenti e l'Assemblea è valida con la partecipazione diretta o per delega di almeno il
settantacinque percento dei soci Ordinari in prima convocazione e di almeno il venticinque
percento in seconda convocazione.
Articolo 11
La convocazione dei soci ordinari alle Assemblee è fatta dal Presidente mediante lettera
ai soci ordinari, emessa almeno 15 giorni prima, con specificato l'ordine del giorno, la
data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, in prima ed in seconda convocazione, da fissarsi a
distanza di almeno mezz'ora l'una dall'altra.
Ogni socio può farsi rappresentare alle Assemblee da altro socio mediante delega scritta.
Ogni socio può essere portatore di un massimo di quattro deleghe.
Articolo 12 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto al massimo da venticinque membri eletti dall'Assemblea
Ordinaria, scelti fra i Soci Ordinari.
LAssemblea allatto dellelezione ne fissa il numero.
Tutti i soci ordinari possono candidarsi e la loro richiesta scritta di candidatura deve
pervenire al recapito sociale entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per
la prima convocazione.Le elezioni si svolgono scegliendo i candidati fra quelli indicati
in una lista, che contiene tutte le candidature pervenute, preparata dalla Segreteria e
consegnata ai partecipanti dell'Assemblea Ordinaria.
Ciascun Socio presente può indicare al massimo un numero di preferenze pari al quaranta
percento del numero dei componenti da eleggere.
Risulteranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze, in caso di parità è
eletto il più anziano di età.
Articolo 13 Consiglio Direttivo - Insediamento
Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci, si riunisce entro quindici giorni
dalla propria elezione per eleggere al suo interno:
Presidente;
Vice Presidente;
Giunta Esecutiva.
La prima seduta è convocata dal Presidente uscente ed è presieduta dal Consigliere
Anziano, intendendo per "Anziano" il Consigliere che ha ottenuto il maggior
numero di preferenze; in caso di parità, sarà il più anziano di età a presiederla.
Articolo 14 Consiglio Direttivo - Elezione Del Presidente E Del
Vice Presidente
Il consiglio Direttivo, nel corso della prima seduta, designa a scrutinio segreto ed a
maggioranza assoluta dei componenti eletti dall'Assemblea il Presidente, scegliendolo fra
i suoi membri.
Qualora nessuno, alla prima votazione, ottenesse la prescritta maggioranza, nella
successiva il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti,
è eletto il più anziano di età.
Per l'elezione del vice presidente si procede nello stesso modo.
Articolo 15 Consiglio Direttivo - Elezione della Giunta Esecutiva
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente (che la presiede), dal Vice Presidente ed
al massimo da altri 6 membri scelti fra i consiglieri ed eletti a scrutinio segreto dal
Consiglio stesso su di una lista presentata dal Presidente.
Ciascun membro del Consiglio può esprimere, nella votazione per i membri di Giunta, un
massimo di due preferenze. Risulteranno eletti i candidati con il maggior numero di
preferenze, in caso di parità è eletto il più anziano detà.
Articolo 16 Consiglio Direttivo - Elezione di Segretario e
Tesoriere
Il Presidente nomina tra i membri eletti della Giunta Esecutiva:
il Segretario (del Consiglio e della Giunta);
l'Amministratore/Tesoriere.
Il Presidente può delegare parte delle proprie funzioni ai Consiglieri membri della
Giunta Esecutiva.
Articolo 17 Consiglio Direttivo - Istituzione di Commissioni
Operative e Gruppi Tecnici di Lavoro
Il Consiglio Direttivo, per l'espletamento delle proprie funzioni, può istituire i
seguenti organismi:
commissioni Operative di cui possono far parte anche Soci non consiglieri, presiedute da
un Consigliere membro di Giunta;
Gruppi Tecnici di Lavoro, di cui possono far parte anche non soci, purché esperti del
settore di lavoro affidato al gruppo, coordinati da un Socio Consigliere.
I lavori delle Commissioni e dei Gruppi sono seguiti dal Presidente.
Articolo 18 Consiglio Direttivo - Durata
Il consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
Articolo 19 Consiglio Direttivo - Convocazione - Deliberazioni
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente:
a) in via ordinaria, con preavviso scritto inviato ai Consiglieri almeno sette giorni
prima della data della riunione, almeno quattro volte l'anno e comunque su motivata
richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri; è prevista la convocazione dei Consigli
Direttivi mediante la comunicazione di una serie di date, per un massimo di 12 mesi;
b) in via straordinaria nei casi di urgenza, senza formalità.
Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno il cinquanta percento
dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti: in caso
di parità di voto prevale il voto del Presidente.
Articolo 20 Consiglio Direttivo - Compiti
Il Consiglio Direttivo:
a) esamina ed accoglie l'iscrizione dei nuovi Soci ordinari ed aggregati;
b) determina le quote annuali di associazione per tutti i Soci;
c) dispone la decadenza dei Soci, su deliberazione del Collegio dei Probiviri, per i casi
in cui è previsto;
d) predispone e promuove i piani di lavoro in attuazione dei programmi approvati
dall'Assemblea dei Soci, seguendone lo svolgimento;
e) predispone e sottopone annualmente all'Assemblea dei Soci una relazione generale sulle
attività svolte e sui programmi futuri, nonché il Conto Consuntivo ed il Bilancio
Preventivo;
f) definisce le norme relative all'uso dei beni patrimoniali e delle attrezzature, degli
eventuali incarichi per studi, ricerche, etc. compresi i compensi o rimborsi assegnati a
vario titolo a dirigenti e collaboratori, nonché ogni decisione in ordine ad eventuali
dipendenti con rapporto di lavoro permanente;
g) delibera su di ogni altra materia di interesse dell'Associazione, fatte salve le
competenze dell'Assemblea dei Soci indicate dall'Art. 10;
h) ratifica gli Atti di propria competenza adottati nei casi di urgenza, dalla Giunta o
dal Presidente.
Articolo 21 Consiglio Direttivo - Decadenza dei Consiglieri
I Consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive,
decadono.
L'avvenuta decadenza è sanzionata dal Presidente con comunicazione agli interessati ed ai
componenti il Consiglio.
Articolo 22 Consiglio Direttivo - Sostituzione Consiglieri Decaduti
Per la sostituzione dei Consiglieri, venuti a cessare per qualsiasi causa, si procederà
alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.
In caso di esaurimento delle liste, il Consiglio può procedere alla nomina dei sostituti
cooptando tra i soci. I sostituti restano in carica per la durata degli altri Membri del
Consiglio Direttivo.
Articolo 23 Presidente - Durata in Carica
Il presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti ed a qualsiasi livello; in
caso di suo impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente resta in carica fino alla nomina del successore.
La revoca può essere deliberata a scrutinio segreto dal Consiglio direttivo con la
maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica.
Articolo 24 Giunta Esecutiva - Compiti
La giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del
Consiglio ed è responsabile di fronte al Consiglio stesso dei mandati ricevuti. Essa è
convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è richiesta la presenza di
almeno la meta' più uno dei componenti. Le deliberazioni della Giunta sono prese a
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.
La Giunta ha facoltà di invitare alle proprie sedute chi ritiene utile allo svolgimento
delle proprie attività
Articolo 25 Giunta Esecutiva - Durata in Carica
La Giunta resta in carica fino alla nomina della nuova Giunta.
La revoca, globale o dei singoli componenti eletti dal Consiglio Direttivo, può essere
deliberata a scrutinio segreto dallo stesso Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due
terzi dei consiglieri in carica.
Per la surroga dei membri di Giunta decaduti si provvederà con la nomina dei primi tra i
non eletti.
Articolo 26 Collegio Dei Revisori - Elezione
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti
dall'Assemblea Ordinaria contemporaneamente all'elezione del Consiglio Direttivo.
L'elezione si svolge scegliendo fra una lista di Soci Ordinari candidati, preparata dalla
Segreteria, sulla base di richieste scritte di candidatura pervenute alla Segreteria
stessa entro le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per la prima convocazione
dell'Assemblea Ordinaria.
Ciascun socio presente e votante all'Assemblea ha il diritto di indicare al massimo due
preferenze. Risulteranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze, in caso
di parità è eletto il più anziano detà.
Articolo 27 Collegio dei Revisori - Compiti
Il collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di sorvegliare sulla regolarità della
gestione amministrativa e di riferire all'Assemblea dei Soci. Esso deve controllare le
scritture contabili, la situazione di Cassa e l'Inventario dei beni. Deve redigere la
Relazione da presentare al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea Generale dei Soci per
l'approvazione del Conto Consuntivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al suo interno un Presidente e si riunisce
almeno una volta all'anno.
Articolo 28 Collegio dei Probiviri - Composizione- Elezione- Durata
Il Collegio dei Probiviri è l'organo garante del rispetto delle Norme Statutarie.
Esso è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti fra i Soci Ordinari, eletti
dall'Assemblea Generale dei Soci e dura in carica sino a quando l'Assemblea, riunita in
seduta ordinaria, a maggioranza ritira la fiducia nominando un altro collegio dei
probiviri, oppure qualora il numero dei membri fosse ridotto a soli 2 membri tra effettivi
e supplenti.
Articolo 29 Collegio dei Probiviri - Compatibilità - Compiti
La Carica di Proboviro è incompatibile con qualunque altra carica direttiva ad ogni
livello.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie fra i Soci e fra
questi e gli Organi Direttivi.
In particolare decide sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del
Regolamento, contro sanzioni disciplinari e su tutte le vertenze elettorali e delibera
sulle materie previste dallarticolo 8.
Articolo 30
Tutte le Cariche Sociali sono assunte a titolo gratuito e quelle di Presidente, Vice
Presidente e membro di Giunta si possono assumere solo per due volte consecutive. Tutti
gli atti degli organi dellAssociazione sono a disposizione dei Soci per
consultazione presso la Sede.
CAPITOLO IV
Articolo 31
Il finanziamento dell'Associazione è assicurato:
a) dalle quote sociali degli iscritti;
b) da elargizioni ed oblazioni di Soci e non Soci, di Enti ed istituzioni.
Articolo 32
Il Consiglio Direttivo determina annualmente la quota sociale in relazione all'andamento
della gestione finanziaria dell'Associazione.
Articolo 33
Deve essere tenuto un inventario dei beni patrimoniali.
La gestione economico-finanziaria dell'Associazione rientra nelle responsabilità del
Consiglio Direttivo, il quale la esercita attraverso le funzioni amministrative conferite
alla Giunta Esecutiva.
Articolo 34
L'Esercizio sociale e quello Finanziario hanno durata annuale, corrispondente
allanno solare.
Il consiglio Direttivo redige il Conto Consuntivo, lo sottopone al Collegio Sindacale e lo
presenta allAssemblea dei Soci, ottenuto il parere favorevole dei revisori, entro il
15 febbraio dell'anno sociale successivo a quello a cui è riferito. Redige inoltre il
Preventivo per la futura gestione, da sottoporre allapprovazione dellAssemblea
dei Soci.
CAPITOLO V
Articolo 35
La durata dell'Associazione è illimitata e per deliberarne lo scioglimento occorre il
voto favorevole dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, come indicato all'Art. 10.
Articolo 36
In caso di scioglimento dell'Associazione il Consiglio direttivo delibera la
destinazione dei beni mobili ed immobili dell'Associazione stessa.
Articolo 37
In caso di scioglimento dell'Associazione, come per quanto non previsto nel presente
statuto, si applicano le norme di Legge.
torna alla home page di ASTREA